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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15361/2026

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el legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata,RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 4113/19 della Commissione TributariaRegionale della Lombardia, pubblicata in data 22 ottobre 2019.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.maggio 2026.Numero registro generale 14119/2020Numero sezionale 3948/2026Numero di raccolta generale 15361/2026Data pubblicazione 20/05/20261.

Con la sentenza in epigrafe indicata la CommissioneTributaria Regionale della Lombardia ha rigettato l’appello delladella [OSCURATO:PERSONA] di Milano, con la qualeera stato rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento n.MI0468081/2016, avente ad oggetto la rettifica della renditacatastale prospettata dalla contribuente, tramite modelloDOCFA, in relazione ad un’unità immobiliare ubicata in Lainate(MI).2.

La [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.),incorporante la FCA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha propostoricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza,affidandone l’accoglimento a tre motivi di impugnazione edillustrando ulteriormente le sue difese con memoria.3.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito, depositandocontroricorso ed invocando la reiezione delle avverseargomentazioni e richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento.2.

Con il primo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., ha denunciato la nullità dellasentenza impugnata, per motivazione apparente, conviolazione degli artt. 36, comma 2, num. 4, d.lgs. n. 546 del1992 e 132, primo comma, num. 4, c.p.c., avendo la corteregionale lombarda richiamato un principio giurisprudenziale,inerente all’obbligo di motivazione dell’atto impugnato, nonraffrontandolo alle peculiarità del caso concreto.3.

Il motivo è fondato.3.1.

E’ denunciabile per cassazione, invero, solo l’anomaliamotivazionale che si atteggi quale violazione di leggeNumero registro generale 14119/2020Numero sezionale 3948/2026Numero di raccolta generale 15361/2026Data pubblicazione 20/05/2026costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale egrafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”della motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14).

Secondoquesti canoni assiologici, quindi, non sono più configurabili lecensure di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione,in quanto il sindacato di legittimità su di essa non può cheessere circoscritto alla mera verifica della violazione del“minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma sesto,Cost. (cfr. Cass. n. 22598/18).La mancanza della motivazione, riconducibile all’ipotesi dinullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 4, c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto -nelsenso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultantedallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione delladecisione, senza alcuna argomentazione- o quando essaformalmente esista come parte del documento, ma leargomentazioni in essa contenute siano svolte in modotalmente contraddittorio da non permettere di individuarla, diriconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass.n. 6626/22).

La motivazione, invece, è solo apparente -e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo-allorquando, benché graficamente esistente, non rendapercepibile il fondamento della decisione, siccome recanteNumero registro generale 14119/2020Numero sezionale 3948/2026Numero di raccolta generale 15361/2026Data pubblicazione 20/05/2026argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudicante per la formazione delproprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete ilcompito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture(cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n.16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n.1986/25).3.2.

Nella vicenda in esame, i giudici di secondo grado,motivando al di sotto del summenzionato “minimocostituzionale”, si sono effettivamente limitati a richiamare unprincipio elaborato in sede di legittimità, che prevede unobbligo di motivazione meno gravoso -potendo consistere“nella mera indicazione dei dati oggettivi e della classecontribuente non siano disattesi”, ma non lo hanno in alcunmodo calato nella fattispecie sottoposta alla loro attenzione,meno che mai specificando, in relazione alle peculiarità delcaso concreto ed alle difese veicolate dalle parti nel vasoprocessuale, per quali ragioni sarebbe o meno applicabile (cfr.la sentenza impugnata, a pag. 2).4.

Con il secondo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., ha prospettato la violazione ofalsa applicazione dell’art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del1973, dell’art. 7 legge n. 212 del 2000 e dell’art. 3 legge n.241 del 1990, per avere la corte di merito reputatocongruamente motivato l’avviso di accertamento, nonostantel’amministrazione avesse rettificato la superfice dell’area verdee, cioè, un elemento di fatto incidente sulla valutazione e nonla mera valutazione dei dati forniti tramite il modello DOCFA.Numero registro generale 14119/2020Numero sezionale 3948/2026Numero di raccolta generale 15361/2026Data pubblicazione 20/05/20265.

Il motivo è assorbito in ragione dell’accoglimento delprimo motivo di ricorso, avente ad oggetto -come si èprecedentemente detto- il deficit motivazionale della sentenzaimpugnata, concernente proprio il profilo della congruità omeno della motivazione dell’atto impugnato.6.

Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la nullità dellasentenza impugnata, per motivazione apparente o perplessa oincomprensibile, con violazione degli artt. 36, comma 2, num.4, d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, primo comma, num. 4, c.p.c.,non avendo l’autorità giudiziaria di secondo grado dato conto,in maniera intelligibile, della reiezione del motivo d’appelloinerente all’inclusione dell’area di sedime nell’area verde, conconseguente “duplicazione del conteggio” per la stessa area.7.

Il motivo è fondato.[OSCURATO:PERSONA] della Lombardia hafatto cenno, innanzi tutto, ad un “asserito vizio motivazionaledella sentenza di primo grado relativa all’area verde”, cheavrebbe costituito l’oggetto del motivo di appello nonesaminato, che atteneva, invece, ad un vizio diverso, ed harichiamato, subito dopo, un parziale accoglimento che cisarebbe stato, “sul punto”, in sede provinciale, senzapermettere di comprendere esattamente a cosa si riferisse esenza dare concretamente conto, esplicitando il suo percorsologico-valutativo nella motivazione, delle ragioni che l’hannoindotta ad assumere la decisione, avuto riguardo -e, quindi,rapportando il suo convincimento- al proprium del motivo digravame, quale articolato dalla contribuente (cfr. la sentenzaimpugnata, a pag. 2).Numero registro generale 14119/2020Numero sezionale 3948/2026Numero di raccolta generale 15361/2026Data pubblicazione 20/05/20268.

Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere accolto, essendo fondati il primo ed il terzomotivo, assorbito il secondo, e la sentenza impugnata, perl’effetto, deve essere cassata, con rinvio alla Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in diversacomposizione, affinché effettui un nuovo giudizio e provveda,altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, essendo fondati il primo ed il terzomotivo, assorbito il secondo, e, per l’effetto, cassa la sentenzaimpugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di SecondoGrado della Lombardia, in diversa composizione, affinchéeffettui un nuovo giudizio e provveda, altresì, allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata,RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 4113/19 della Commissione TributariaRegionale della Lombardia, pubblicata in data 22 ottobre 2019.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.maggio 2026.Numero registro generale 14119/2020Numero sezionale 3948/2026Numero di raccolta generale 15361/2026Data pubblicazione 20/05/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata la CommissioneTributaria Regionale della Lombardia ha rigettato l’appello delladella [OSCURATO:PERSONA] di Milano, con la qualeera stato rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento n.MI0468081/2016, avente ad oggetto la rettifica della renditacatastale prospettata dalla contribuente, tramite modelloDOCFA, in relazione ad un’unità immobiliare ubicata in Lainate(MI).2. La [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.),incorporante la FCA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha propostoricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza,affidandone l’accoglimento a tre motivi di impugnazione edillustrando ulteriormente le sue difese con memoria.3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito, depositandocontroricorso ed invocando la reiezione delle avverseargomentazioni e richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento.2. Con il primo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., ha denunciato la nullità dellasentenza impugnata, per motivazione apparente, conviolazione degli artt. 36, comma 2, num. 4, d.lgs. n. 546 del1992 e 132, primo comma, num. 4, c.p.c., avendo la corteregionale lombarda richiamato un principio giurisprudenziale,inerente all’obbligo di motivazione dell’atto impugnato, nonraffrontandolo alle peculiarità del caso concreto.3. Il motivo è fondato.3.1. E’ denunciabile per cassazione, invero, solo l’anomaliamotivazionale che si atteggi quale violazione di leggeNumero registro generale 14119/2020Numero sezionale 3948/2026Numero di raccolta generale 15361/2026Data pubblicazione 20/05/2026costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale egrafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”della motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14). Secondoquesti canoni assiologici, quindi, non sono più configurabili lecensure di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione,in quanto il sindacato di legittimità su di essa non può cheessere circoscritto alla mera verifica della violazione del“minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma sesto,Cost. (cfr. Cass. n. 22598/18).La mancanza della motivazione, riconducibile all’ipotesi dinullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 4, c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto -nelsenso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultantedallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione delladecisione, senza alcuna argomentazione- o quando essaformalmente esista come parte del documento, ma leargomentazioni in essa contenute siano svolte in modotalmente contraddittorio da non permettere di individuarla, diriconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass.n. 6626/22). La motivazione, invece, è solo apparente -e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo-allorquando, benché graficamente esistente, non rendapercepibile il fondamento della decisione, siccome recanteNumero registro generale 14119/2020Numero sezionale 3948/2026Numero di raccolta generale 15361/2026Data pubblicazione 20/05/2026argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudicante per la formazione delproprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete ilcompito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture(cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n.16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n.1986/25).3.2. Nella vicenda in esame, i giudici di secondo grado,motivando al di sotto del summenzionato “minimocostituzionale”, si sono effettivamente limitati a richiamare unprincipio elaborato in sede di legittimità, che prevede unobbligo di motivazione meno gravoso -potendo consistere“nella mera indicazione dei dati oggettivi e della classecontribuente non siano disattesi”, ma non lo hanno in alcunmodo calato nella fattispecie sottoposta alla loro attenzione,meno che mai specificando, in relazione alle peculiarità delcaso concreto ed alle difese veicolate dalle parti nel vasoprocessuale, per quali ragioni sarebbe o meno applicabile (cfr.la sentenza impugnata, a pag. 2).4. Con il secondo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., ha prospettato la violazione ofalsa applicazione dell’art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del1973, dell’art. 7 legge n. 212 del 2000 e dell’art. 3 legge n.241 del 1990, per avere la corte di merito reputatocongruamente motivato l’avviso di accertamento, nonostantel’amministrazione avesse rettificato la superfice dell’area verdee, cioè, un elemento di fatto incidente sulla valutazione e nonla mera valutazione dei dati forniti tramite il modello DOCFA.Numero registro generale 14119/2020Numero sezionale 3948/2026Numero di raccolta generale 15361/2026Data pubblicazione 20/05/20265. Il motivo è assorbito in ragione dell’accoglimento delprimo motivo di ricorso, avente ad oggetto -come si èprecedentemente detto- il deficit motivazionale della sentenzaimpugnata, concernente proprio il profilo della congruità omeno della motivazione dell’atto impugnato.6. Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la nullità dellasentenza impugnata, per motivazione apparente o perplessa oincomprensibile, con violazione degli artt. 36, comma 2, num.4, d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, primo comma, num. 4, c.p.c.,non avendo l’autorità giudiziaria di secondo grado dato conto,in maniera intelligibile, della reiezione del motivo d’appelloinerente all’inclusione dell’area di sedime nell’area verde, conconseguente “duplicazione del conteggio” per la stessa area.7. Il motivo è fondato.[OSCURATO:PERSONA] della Lombardia hafatto cenno, innanzi tutto, ad un “asserito vizio motivazionaledella sentenza di primo grado relativa all’area verde”, cheavrebbe costituito l’oggetto del motivo di appello nonesaminato, che atteneva, invece, ad un vizio diverso, ed harichiamato, subito dopo, un parziale accoglimento che cisarebbe stato, “sul punto”, in sede provinciale, senzapermettere di comprendere esattamente a cosa si riferisse esenza dare concretamente conto, esplicitando il suo percorsologico-valutativo nella motivazione, delle ragioni che l’hannoindotta ad assumere la decisione, avuto riguardo -e, quindi,rapportando il suo convincimento- al proprium del motivo digravame, quale articolato dalla contribuente (cfr. la sentenzaimpugnata, a pag. 2).Numero registro generale 14119/2020Numero sezionale 3948/2026Numero di raccolta generale 15361/2026Data pubblicazione 20/05/20268. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere accolto, essendo fondati il primo ed il terzomotivo, assorbito il secondo, e la sentenza impugnata, perl’effetto, deve essere cassata, con rinvio alla Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in diversacomposizione, affinché effettui un nuovo giudizio e provveda,altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, essendo fondati il primo ed il terzomotivo, assorbito il secondo, e, per l’effetto, cassa la sentenzaimpugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di SecondoGrado della Lombardia, in diversa composizione, affinchéeffettui un nuovo giudizio e provveda, altresì, allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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