CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 luglio 2024
Cassazione n. 39517/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e le memorie della difesa del Persano del 23 luglio 2024 che ribadisce la fondatezza del ricorso confutando il vaglio preliminare di inammissibilità. OSSERVA Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce l'illogicità della motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è riproduttivo di identica cesura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale /che ha invece valorizzato i plurimi precedenti penali e l'assenza di elementi positivi da valutare; rilevato che, quanto a [OSCURATO:PERSONA]: declinati in fatto risultano il primo ed il secondo motivo di ricorso con cui si censura la partecipazione a titolo di concorso e l'integrazione della resistenza a pubblico ufficiale anche sotto il profilo dell'omesso riconoscimento dell'esimente ex art. 393-bis cod. pen. (primo motivo) e dell'attenuante ex art. 114 cod. pen. (secondo motivo), avendo la Corte territoriale dato conto delle ragioni che fatto ritenere il ricorrente partecipe alle fasi della resistenza (pag. 3, allorché si rileva che tutti i soggetti, alla vista dei militari, salirono repentinamente in auto per sfuggire al controllo delle forze di polizia) ed escluso che il contributo fornito potesse ritenesi di scarsa rilevanza (pag. 3 e 4), risultando invero generica, in quanto meramente enunciata, l'ipotizzata esimente ex art. 393-bis cod. pen.; manifestamente infondati e riproduttivi di identiche censure risultano il terzo ed il quarto motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello rideterminato la pena sul presupposto del suo necessario adeguamento e, come per Taurino, fatto riferimento alla personalità del Nisi per come evincibile dai plurimi precedenti penali; manifestamente infondato è il quinto motivo in ordine alla dedotta prescrizione, che non considera 1;301 giorni di sospensione, tali da far spirare il relativo termine successivamente alla decisione di secondo grado intervenuta il 26 marzo 2024; rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], quanto a sussistenza dei delitti contestati, risulta declinato in fatto e teso ad una ricostruzione della vicenda non in linea con quella operata dai Giudici di merito/che hanno fatto corretto uso ed analizzato gli elementi probatori a disposizione, escludendo che si fosse trattata di una mera fuga; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm