CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 06484/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna del Tribunale di Siracusa per il reato di furto in abitazione pluriaggravato. A motivi di ricorso lamenta: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato contestato nella fattispecie del tentativo. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è generico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di merito e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche. Si è messo in rilievo, in sentenza, che il ricorrente aveva conseguito l'autonoma disponibilità dei beni, uscendo dall'abitazione da cui aveva sottratto la refurtiva e venendo fermato dagli operanti di polizia in un'area condominiale. La motivazione è conforme ai principi di diritto stabiliti in questa sede, puntualmente richiamati in sentenza. E' d'uopo rammentare come i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), debbano indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggano ogni richiesta. Nel presente caso manca ogni reale confronto con le giustificazioni a sostegno del decisum. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] D