CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07250/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi Ricorsi trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 157/2020 . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, hanno presentato ricorsi per cassazione avverso la sentenza con la quale il 6/7/2021 la Corte di Appello di Ancona, parzialmente riformando la sentenza emessa nei loro confronti il 9/5/2018 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di lesioni personali loro ascritto, ed ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso in relazione ad una rapina commessa in concorso all'interno di un esercizio commerciale, concedendo alle predette le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e rideterminando la pena nella misura ritenuta di giustizia. 2. A sostegno del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti otto motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge per non essere stata riconosciuta la prescrizione del reato, commesso il 24 gennaio 2009. 2.2. Violazione di legge, in particolare degli artt. 213 e 214 cod. proc. pen, per essere stato attribuito valore di prova ad un riconoscimento fotografico effettuato senza la previa descrizione dei rapinatori. 2.3. Vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni rese in querela, in sede di riconoscimento fotografico ed in dibattimento, che hanno portato all'identificazione della ricorrente in una delle rapinatrici. 2.4. Violazione degli artt. 63 e 350 cod. proc. pen. per avere il mar.11o Aliprandi riferito, in sede di testimonianza, le dichiarazioni rese dalla ricorrente quando questa già era gravata da indizi di reità. 2.5. Violazione dell'art. 499 cod. proc. pen., per avere il giudice formulato domande suggestive, tali da nuocere alla genuinità delle risposte. 2.6. Illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al riconoscimento fotografico della ricorrente. 2.7. Violazione di legge per non avere il giudice valutato tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. così da concedere le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e meglio determinare la pena. 2.8. Vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di assumere nuovi e diversi. 3. Con unico motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA], invece, ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine e al trattamento sanzionatorio inflitto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 1.1. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse della Vandale è inammissibile per la sua manifesta infondatezza, oltre che per la sua genericità, trattandosi di motivo con il quale il ricorrente ha omesso di fornire una compiuta rappresentazione della sequela procedimentale, ed anche soltanto di indicare quando sarebbe intervenuta la maturazione del termine di legge. Peraltro, trattandosi di reato commesso il 24/1/2009, è evidente che non può ritenersi in alcun modo scaduto il termine di prescrizione ventennale conseguente all'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen., espressamente riconosciuta dai giudici di merito. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato ed anche aspecifico, giacché non si confronta adeguatamente con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, che ha dato adeguatamente conto di come non solo la persona offesa abbia fornito un'accurata descrizione dei rapinatori fin nell'atto di querela, ma abbia poi proceduto anche a riconoscere gli imputati presenti in aula, con un'individuazione di persona alla quale è stato correttamente attribuito un valore probatorio prevalente ed assorbente rispetto al riconoscimento fotografico. 1.3. Il terzo motivo di ricorso tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, invece, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369). 1.4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché nessuna incidenza risultano avere, nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, le dichiarazioni del teste Aliprandi in ordine a quanto riferitogli dall'imputata, alle quali la sentenza accenna appena come mero elemento di contorno. 1.5. Analogamente, è inammissiibile perché generico, oltre che per la sua manifesta infondatezza, il quinto motivo di ricorso, con il quale la [OSCURATO:PERSONA] si duole di domande suggestive che sarebbero state formulate dal giudice, atteso che il ricorso nemmeno specifica quali siano state tali domande e quali ne fosse l'oggetto. Giova ricordare, peraltro, che in tema di esame testimoniale il divieto di porre domande suggestive non opera con riguardo al giudice, il quale, agendo in un posizione di terzietà, può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l'accertamento della verità, ad esclusione di quelle atte ad incidere sulla sincerità della risposta (Sez. 6 ,. 8307 del 13/01/2021, Rv. 280710) 1.6. Nessun vizio logico può riscontrarsi nella sentenza impugnata in ordine al giudizio di mera equivalenza delle attenuanti generiche con le aggravanti contestate, in quanto la Corte territoriale ha dato adeguatamente dell'esercizio del potere discrezionale chiarendo che ostava ad un giudizio più favorevole l'accanimento con cui venne attinta la persona offesa, colpita da tre persone riunite con pugni ed anche calci, una volta finita a terra.1.7. Inammissibile è, infine, anche l'ultimo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA], atteso che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266820) 2. Anche l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, al pari delle censure rivolte anche dalla Vandale al trattamento sanzionatorio riservatole dalla Corte territoriale, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142), ciò che, nel caso di specie, non ricorre, avendo la Corte dato adeguatamente .-dei criteri adottati, con valutazione ponderata della violenza dell'azione criminosa, dell'età avanzata della persona offesa e della forza intimidatoria delle più persone riunite, ma anche dell'impossibilità di escludere che gli agenti avessero pianificato un'azione criminosa con modalità fraudolente, poi trasmodate in violenza fisica per la reazione della vittima. 3. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore