CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 febbraio 2024
Cassazione n. 27448/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Decidendo quale giudice del rinvio da questa Corte, che con sentenza Sez. 1 n. 36935 del 30 giugno 2022 aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Potenza in data 28 gennaio 2021, di conferma della condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 12, commi 3 e 3-bis, d.lgs. 286 del 1998 (fatti commessi in Matera, Ginosa, Laterza ed altrove dal 2004 al 3 dicembre 2006), limitatamente al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello di Salerno, con la sentenza impugnata, esclusi gli aumenti di pena in precedenza applicati in relazione alle circostanze aggravanti di cui all'art. 12, comma 3-bis, lett. c-bis, limitatamente a quelle relative all'utilizzazione di servizi internazionali di trasporto ovvero di documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti — ora art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998 - ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in anni due, mesi due e giorni 20 di reclusione ed Euro 70.000,00 di multa. 3. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un solo motivo, con il quale ha denunciato la violazione dell'art. 12, commi 3-bis e 3-quater del d.lgs. 286 del 1998, sotto un duplice profilo: I) la Corte territoriale aveva implicitamente ritenuto integrata anche l'aggravante di cui all'attuale comma 3-bis del citato decreto legislativo, che prevede un aumento di pena ove ricorrano due o più delle ipotesi previste all'attuale comma 3), sebbene la detta aggravante fosse stata introdotta successivamente rispetto all'epoca di commissione del fatto e ancorché non ne ricorressero i presupposti [posto che erano venute meno due delle tre ipotesi di cui all'attuale comma 3, lett. d) decreto citato]; II.) la stessa Corte aveva errato nel ritenere applicabile la disposizione di cui all'art. 12, comma 3-quater, d.lgs. 286 del 1998, che pone il divieto di prevalenza o di equivalenza delle circostanze attenuanti, diverse da quelle di cui agli artt. 98 e 114 cod. pen., sulle aggravanti di cui all'art. 12, commi 3-bis e 3- ter, d.lgs. n. 286 del 1998, perché al tempo del commesso delitto non era prevista l'aggravante di cui all'art. 12, comma 3-bis, d.lgs. n. 286 del 1998. 4. Con requisitoria in data 12 febbraio 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con la sentenza rescindente, questa Corte, preso atto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.12, comma 3, lett. d), del d.lgs. n.286 del 1998 - art. 12, comma 3-bis, lett. c-bis) nel testo vigente all'epoca del commesso reato -, limitatamente alle parole 'o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti', disposta con sentenza n. 63 del 2022 della Corte costituzionale, ha annullato la sentenza impugnata con riferimento alle dette ipotesi di tale aggravante, che ha escluso, ed ha pertanto rinviato al giudice di merito per la rideternninazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha, inoltre, respinto le doglianze articolate con riferimento all'applicazione della disciplina del bilanciamento delle circostanze attenuanti sull'aggravante di cui all'art. 12, comma 3-bis, d.lgs. 286 del 1998 (nel testo ratione temporis vigente) stabilita dall'art. 12, comma 3- quater, d.lgs. n. 286 del 1998, evidenziando come, «considerata l'efficienza diminuente in concreto annessa, nel trattamento sanzionatorio, alle circostanze attenuanti», ogni questione relativa ad essa fosse priva di effettiva rilevanza censoria e, comunque, manifestamente infondata. 2. Tanto chiarito, la prima delle due censure, di cui si compone il motivo cui il ricorso è affidato, è manifestamente infondata. Il giudice del rinvio, nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio da applicare al ricorrente, esclusi gli aumenti di pena per la circostanza di cui all'art. 12, comma 3-bis, lett. c- bis, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo vigente all'epoca del commesso reato, limitatamente all'utilizzazione di servizi internazionali di trasporto ovvero di documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti, si è attenuto alle scelte dosimetriche del giudice di primo grado: pertanto, sulla pena base di anni quattro di reclusione ed Euro 135.000,00 di multa, commisurata sul minimo edittale ratione temporis vigente, ha operato gli aumenti per le due circostanze aggravanti superstiti, ossia per quelle previste dall'art. 12, comma 3-bis, lett. a) (in riferimento al numero degli immigrati clandestini favoriti) e lett. c-bis), prima ipotesi (in riferimento al numero dei concorrenti) e sulla pena così determinata ha effettuato le diminuzioni per la attenuanti generiche, in misura pari ad un terzo, e per la scelta del rito abbreviato. Ciò dimostra che la Corte di merito non ha tenuto conto, né esplicitamente né implicitamente, dell'aggravante di cui all'art. 12, comma 3-bis, digs. n. 286 del 1998, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 26, lett. c) della I. n. 94 del 2009, che dispone che << Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata» 3. La seconda censura del motivo medesimo è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza. E' generica perché è formulata senza tener conto che la sentenza rescindente aveva respinto tutte le questioni formulate con riferimento all'applicazione della disciplina del bilanciamento delle circostanze attenuanti ed aggravanti stabilita dall'art. 12, comma 3-quater d.lgs. n. 286 del 1998, già in vigore all'epoca di commissione del reato ascritto al ricorrente; è manifestamente infondata, perché il divieto di prevalenza e di equivalenza delle circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 cod. pen. sulle aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, era chiaramente riferito al testo dell'art. 12, comma 3-bis, lett. da a) a c- bis), d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo vigente all'epoca del commesso reato. 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.00