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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 20045/2025

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il decreto di archiviazione del Tribunale di Bologna in data 11/03/2024 (dep. 12/03/2024), visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con il decreto in epigrafe il Tribunale di Bologna disponeva l’archiviazione del procedimento in cui l’odierno ricorrente aveva denunciato l’esistenza di abusi edilizi.

2. Avverso tale provvedimento la persona offesa propone ricorso per cassazione, in cui si lamenta vizio di motivazione.

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Deve invero rammentarsi che, ai sensi dell’articolo 410-bis cod. proc. pen., il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell'avviso di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 408 e al comma 1-bis dell'articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3-bis del medesimo articolo 408 sia scaduto senza che sia stato presentato l'atto di opposizione.

Il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o dichiara l'opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell'articolo 410, comma 1.

In tal caso, il comma 3 stabilisce che l’interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.

Questa Corte ha già evidenziato (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, P.o. in proc. b e altro, Rv. 273371 - 01) come l’ordinanza di archiviazione (ma il principio va esteso al decreto di archiviazione) emessa successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen. (fattispecie in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione volto a censurare le valutazioni poste a fondamento dell'ordinanza di archiviazione escludendo, altresì, l'abnormità del provvedimento e ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 410-bis cod. proc. pen., eccepita in relazione agli artt. 3, 24 e 111, commi sesto e settimo, Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità di proporre ricorso per cassazione per i motivi di illegittimità patologica della motivazione dell'ordinanza).

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il decreto di archiviazione del Tribunale di Bologna in data 11/03/2024 (dep. 12/03/2024), visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con il decreto in epigrafe il Tribunale di Bologna disponeva l’archiviazione del procedimento in cui l’odierno ricorrente aveva denunciato l’esistenza di abusi edilizi. 2. Avverso tale provvedimento la persona offesa propone ricorso per cassazione, in cui si lamenta vizio di motivazione. 3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, ai sensi dell’articolo 410-bis cod. proc. pen., il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell'avviso di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 408 e al comma 1-bis dell'articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3-bis del medesimo articolo 408 sia scaduto senza che sia stato presentato l'atto di opposizione. Il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o dichiara l'opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell'articolo 410, comma 1. In tal caso, il comma 3 stabilisce che l’interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza. Questa Corte ha già evidenziato (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, P.o. in proc. b e altro, Rv. 273371 - 01) come l’ordinanza di archiviazione (ma il principio va esteso al decreto di archiviazione) emessa successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen. (fattispecie in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione volto a censurare le valutazioni poste a fondamento dell'ordinanza di archiviazione escludendo, altresì, l'abnormità del provvedimento e ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 410-bis cod. proc. pen., eccepita in relazione agli artt. 3, 24 e 111, commi sesto e settimo, Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità di proporre ricorso per cassazione per i motivi di illegittimità patologica della motivazione dell'ordinanza). 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a
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