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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 25871/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 24 marzo 2020 del Tribunale di sorveglianza di Torino, che ha rigettato il reclamo ex art. 69 bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento reso in data 1 ottobre 2019 dal Magistrato di sorveglianza di Torino, che aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata per i semestri ricompresi dal 21 marzo al 24 dicembre 1981, dal 7 novembre 1989 al 24 maggio 1993 e dal 22 luglio 1993 al 22 gennaio 1995.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 54 Ord. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza, in violazione di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 276 del 1990, non avrebbe posto in essere una valutazione atomistica dei semestri di detenzione in esame, essendosi limitato a rilevare il successivo comportamento negativo posto in essere dal condannato, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione in ordine all'eventuale collegamento tra tali condotte e il comportamento penitenziario tenuto in precedenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

È opportuno premettere che, al fine dell'ottenimento della liberazione anticipata, è necessario che il condannato non tenga una condotta esclusivamente passiva di disciplinata osservanza delle norme che regolano l'espiazione della pena, ma occorre che invece concreti un modo di operare di valore sintomatico rispetto ai fini perseguiti dalla legge.

In altri termini, necessitano condotte concrete (quali la correttezza nei rapporti interpersonali, il rispetto delle regole, la disponibilità ai colloqui con gli operatori, il riguardo verso le figure istituzionali et cetera) che siano significative di una volontaria cooperazione tesa al più efficace reinserimento nella società.

Parimenti, è corretto dire che il beneficio previsto dall'art. 54 Ord. pen. presuppone un giudizio positivo sulla partecipazione del soggetto al trattamento rieducativo da desumersi mediante una valutazione globale.

Si consideri che il citato articolo, nel fare riferimento ad una condotta regolare e partecipativa, addirittura non fa espresso riferimento a vere e proprie sanzioni disciplinari o ad altri provvedimenti sfavorevoli, ma - in modo più lato - a tutti quei comportamenti che denotino una scarsa adesione alle regole restrittive ed una . manéanza di quel particolare impegno che individua la meritevolezza del beneficio, nella prospettiva della rieducazione, che è il fine del trattamento.

È agevole notare che queste considerazioni vanno ripetute a fortiori allorquando il condannato abbia commesso delle irregolarità, abbia riportato sanzioni disciplinari o denunzie di reato, dimostrative dell'incostanza del senso di responsabilità: la commissione di comportamenti sintomatici di una insofferenza alle regole ed alle norme fa riscontrare non un semplice difetto di partecipazione all'opera di rieducazione, ma addirittura il difetto del requisito di base, costituito dalla regolarità della condotta.

Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che, dalla lettura del certificato penale, emergeva che, successivamente ai semestri oggetto dell'istanza, Grimaldi aveva commesso numerosi e gravi reati, tra i quali violazioni della normativa sulle armi, tentati omicidi e consumati, associazione per delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona ed estorsioni, oltre altre fattispecie.

Secondo il giudice di merito, quindi, la commissione di numerosi e gravi reati era sintomatica della mancata adesione all'opera di rieducazione del condannato, anche con riferimento ai periodi precedenti la loro consumazione.

Infatti, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti l'assenza di effetti positivi dell'opera di rieducazione sul detenuto (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] drini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio) in consider

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 24 marzo 2020 del Tribunale di sorveglianza di Torino, che ha rigettato il reclamo ex art. 69 bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento reso in data 1 ottobre 2019 dal Magistrato di sorveglianza di Torino, che aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata per i semestri ricompresi dal 21 marzo al 24 dicembre 1981, dal 7 novembre 1989 al 24 maggio 1993 e dal 22 luglio 1993 al 22 gennaio 1995. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 54 Ord. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza, in violazione di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 276 del 1990, non avrebbe posto in essere una valutazione atomistica dei semestri di detenzione in esame, essendosi limitato a rilevare il successivo comportamento negativo posto in essere dal condannato, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione in ordine all'eventuale collegamento tra tali condotte e il comportamento penitenziario tenuto in precedenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. È opportuno premettere che, al fine dell'ottenimento della liberazione anticipata, è necessario che il condannato non tenga una condotta esclusivamente passiva di disciplinata osservanza delle norme che regolano l'espiazione della pena, ma occorre che invece concreti un modo di operare di valore sintomatico rispetto ai fini perseguiti dalla legge. In altri termini, necessitano condotte concrete (quali la correttezza nei rapporti interpersonali, il rispetto delle regole, la disponibilità ai colloqui con gli operatori, il riguardo verso le figure istituzionali et cetera) che siano significative di una volontaria cooperazione tesa al più efficace reinserimento nella società. Parimenti, è corretto dire che il beneficio previsto dall'art. 54 Ord. pen. presuppone un giudizio positivo sulla partecipazione del soggetto al trattamento rieducativo da desumersi mediante una valutazione globale. Si consideri che il citato articolo, nel fare riferimento ad una condotta regolare e partecipativa, addirittura non fa espresso riferimento a vere e proprie sanzioni disciplinari o ad altri provvedimenti sfavorevoli, ma - in modo più lato - a tutti quei comportamenti che denotino una scarsa adesione alle regole restrittive ed una . manéanza di quel particolare impegno che individua la meritevolezza del beneficio, nella prospettiva della rieducazione, che è il fine del trattamento. È agevole notare che queste considerazioni vanno ripetute a fortiori allorquando il condannato abbia commesso delle irregolarità, abbia riportato sanzioni disciplinari o denunzie di reato, dimostrative dell'incostanza del senso di responsabilità: la commissione di comportamenti sintomatici di una insofferenza alle regole ed alle norme fa riscontrare non un semplice difetto di partecipazione all'opera di rieducazione, ma addirittura il difetto del requisito di base, costituito dalla regolarità della condotta. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che, dalla lettura del certificato penale, emergeva che, successivamente ai semestri oggetto dell'istanza, Grimaldi aveva commesso numerosi e gravi reati, tra i quali violazioni della normativa sulle armi, tentati omicidi e consumati, associazione per delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona ed estorsioni, oltre altre fattispecie. Secondo il giudice di merito, quindi, la commissione di numerosi e gravi reati era sintomatica della mancata adesione all'opera di rieducazione del condannato, anche con riferimento ai periodi precedenti la loro consumazione. Infatti, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti l'assenza di effetti positivi dell'opera di rieducazione sul detenuto (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] drini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio) in consider
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