Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05679/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 2901 C.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 12 / 01/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 20852 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20852del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65E15 G190A) AMBROSIO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 90R50 G190F) rappresentati e difesi, giusta procura allegata in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69A06 G190I) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore AMBROSIO Salvatore (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60A02 G190 H) [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1672/2021, pubblicatain data 7 maggio 20 21 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa M.P.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. hanno agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nonché della figlia di questi, [OSCURATO:PERSONA], per ottenere, tra Ric. n. 20852/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 l’altro,la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., di un atto di donazione avente ad oggetto la nuda proprietà di alcuni immobili, posto in essere dal primo in favore della se- conda.

La domanda, in relazione al suddetto atto di donazione,è stata accolta dal Tribunale di Nola (essendo invece intervenuta tran- sazione tra le parti in relazione ad altri atti impugnati).

La Corte di Appello di Napoliha confermatola decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] , sulla base di un unicomotivo.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.

Èstata disposta la tratta zione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « nullità per moti- vazione assolutamente mancante, in relazione all’art. 360, comma 1, n.ri 3 e 4, c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c.».

Il ricorso è inammissibile, prima ancora che manifestamente infondato.

Per quanto emerge dalla stessa esposizione dei fatti in esso contenuta, nell’atto di appello gli attuali ricorrenti avevano so- stenuto che «gli atti di disposizione posti in essere dal Sig.

Am- brosio Aldo, oltre a risultare assolutamente veritieri, non sono da ritenersi a danno del ceto creditorio, stante la loro perfetta aderenza alla volontà delle parti di dar corso ad un assetto delle proprietà immobiliari assolutamente lecito, al qualenon si sot- tende, né si sottendeva all’epoca della stesura dei rogiti notarili, alcun intento depauperatorio e, men che meno, finalizzato ad ingenerare nocumento a carico della Banca».

La corte di appello ha ritenuto infondato tale motivo di gra- vame, con i l quale si era inteso contesta re la sussistenza del Ric. n. 20852/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 requisito del cd. eventus damni necessario ai fini dell’accogli- mento dell’azione revocatoria, osservando che «le motivazioni personali e di tipo relazionale che possono avere accompagnato l’atto di donazione non sono … … rilevanti ai fini dell’accerta- mento del danno arrecato dall’atto alle ragioni del creditore: quello che importa non è infatti la volontà o meno di ledere le ragioni creditorie, ma la consapevolezza che questo oggettiva- mente accada o possa accadere.E certamente l’appellante, nel momento in cui ha donato l’immobile, non poteva non aver pre- sente che in tal modo avrebbe arrecato pregiudizio al proprio creditore, diminuendo le garanzie del credito.».

La indicata ratio decidendi– peraltro del tutto conforme, in di- ritto, alle disposizioni di cui all’art. 2901 c.c. –non è specifica- mente censurata, in modo puntuale ed argomentato, nel ri- corso: i ricorrenti si limitano infatti ad affermare, del tutto apo- ditticamente, sul punto, cheil fatto che «le parti dell’atto, nella fattispecie gli odierni ricorrenti, hanno dato piena esecuzione alla volontà dei danti causa del Sig. [OSCURATO:PERSONA] di procedere all’assegnazione dei beni in favore della figliola, anch’ella odierna ricorrente, di quest’ultimo», «ben lungi dall’essere in- differente ai fatti di causa ed ai fini di cui alla reclamata revo- catoria, andava fortemente valorizzato e tenuto in assoluta considerazione ai fini della riforma del dictum emesso in primo grado», senza spiegare per quale ragione la decisione della corte territoriale non sarebbe conforme a diritto.

Nel ricorso si sostiene, altresì, che l’atto di donazione per cui è causa non avrebbe determinato «l’insufficienza dei beni del de- bitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale»: tale ul- teriore affermazione non solo risulta anch’essa generica ed, an- cora una volta, svolta apoditticamente, ma, non trovando la relativa problematica alcun riscontro né nella motivazione della decisione impugnata né in un corrispondente motivo di gra- vame avanzato in relazione alla sentenza di primo grado (nella Ric. n. 20852/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 quale si faceva peraltro presente che quello oggetto di causa risultava essere l’unico bene di proprietà del donante), deve ritenersi introdurre una questione del tutto nuova – e che ri- chiederebbe accertamenti di fatto – nella presente sede di le- gittimità, il che non è consentito, in considerazione della natura e dei limiti del giudizio di cassazione. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso .

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni- ficato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 2901 C.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 12 / 01/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 20852 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20852del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65E15 G190A) AMBROSIO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 90R50 G190F) rappresentati e difesi, giusta procura allegata in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69A06 G190I) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore AMBROSIO Salvatore (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60A02 G190 H) [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1672/2021, pubblicatain data 7 maggio 20 21 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa M.P.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. hanno agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nonché della figlia di questi, [OSCURATO:PERSONA], per ottenere, tra Ric. n. 20852/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 l’altro,la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., di un atto di donazione avente ad oggetto la nuda proprietà di alcuni immobili, posto in essere dal primo in favore della se- conda. La domanda, in relazione al suddetto atto di donazione,è stata accolta dal Tribunale di Nola (essendo invece intervenuta tran- sazione tra le parti in relazione ad altri atti impugnati). La Corte di Appello di Napoliha confermatola decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] , sulla base di un unicomotivo. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. Èstata disposta la tratta zione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « nullità per moti- vazione assolutamente mancante, in relazione all’art. 360, comma 1, n.ri 3 e 4, c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c.». Il ricorso è inammissibile, prima ancora che manifestamente infondato. Per quanto emerge dalla stessa esposizione dei fatti in esso contenuta, nell’atto di appello gli attuali ricorrenti avevano so- stenuto che «gli atti di disposizione posti in essere dal Sig. Am- brosio Aldo, oltre a risultare assolutamente veritieri, non sono da ritenersi a danno del ceto creditorio, stante la loro perfetta aderenza alla volontà delle parti di dar corso ad un assetto delle proprietà immobiliari assolutamente lecito, al qualenon si sot- tende, né si sottendeva all’epoca della stesura dei rogiti notarili, alcun intento depauperatorio e, men che meno, finalizzato ad ingenerare nocumento a carico della Banca». La corte di appello ha ritenuto infondato tale motivo di gra- vame, con i l quale si era inteso contesta re la sussistenza del Ric. n. 20852/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 requisito del cd. eventus damni necessario ai fini dell’accogli- mento dell’azione revocatoria, osservando che «le motivazioni personali e di tipo relazionale che possono avere accompagnato l’atto di donazione non sono … … rilevanti ai fini dell’accerta- mento del danno arrecato dall’atto alle ragioni del creditore: quello che importa non è infatti la volontà o meno di ledere le ragioni creditorie, ma la consapevolezza che questo oggettiva- mente accada o possa accadere.E certamente l’appellante, nel momento in cui ha donato l’immobile, non poteva non aver pre- sente che in tal modo avrebbe arrecato pregiudizio al proprio creditore, diminuendo le garanzie del credito.». La indicata ratio decidendi– peraltro del tutto conforme, in di- ritto, alle disposizioni di cui all’art. 2901 c.c. –non è specifica- mente censurata, in modo puntuale ed argomentato, nel ri- corso: i ricorrenti si limitano infatti ad affermare, del tutto apo- ditticamente, sul punto, cheil fatto che «le parti dell’atto, nella fattispecie gli odierni ricorrenti, hanno dato piena esecuzione alla volontà dei danti causa del Sig. [OSCURATO:PERSONA] di procedere all’assegnazione dei beni in favore della figliola, anch’ella odierna ricorrente, di quest’ultimo», «ben lungi dall’essere in- differente ai fatti di causa ed ai fini di cui alla reclamata revo- catoria, andava fortemente valorizzato e tenuto in assoluta considerazione ai fini della riforma del dictum emesso in primo grado», senza spiegare per quale ragione la decisione della corte territoriale non sarebbe conforme a diritto. Nel ricorso si sostiene, altresì, che l’atto di donazione per cui è causa non avrebbe determinato «l’insufficienza dei beni del de- bitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale»: tale ul- teriore affermazione non solo risulta anch’essa generica ed, an- cora una volta, svolta apoditticamente, ma, non trovando la relativa problematica alcun riscontro né nella motivazione della decisione impugnata né in un corrispondente motivo di gra- vame avanzato in relazione alla sentenza di primo grado (nella Ric. n. 20852/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 quale si faceva peraltro presente che quello oggetto di causa risultava essere l’unico bene di proprietà del donante), deve ritenersi introdurre una questione del tutto nuova – e che ri- chiederebbe accertamenti di fatto – nella presente sede di le- gittimità, il che non è consentito, in considerazione della natura e dei limiti del giudizio di cassazione. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni- ficato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso s
Sentenza Cassazione n. 05679/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris