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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24718/2022

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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1847/2016 del ruolo generale, proposto DA I DEA F IMIT –S [OSCURATO:PERSONA] G [OSCURATO:PERSONA] R ISPARMIO –S.

P .A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) con sede legale in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 18, in persona dell’amministratore delegato, legale rappresentante pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 72M04 H501 I), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n 122 – [OSCURATO:PERSONA]). - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] M ILANO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso e di deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 42 del 20 gennaio 2017, dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 65H15 E919 Y), [OSCURATO:PERSONA] (codice ICI fiscale [OSCURATO:PERSONA] 54L08 I709 I), [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68T28 H501 O) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 60C48 F839 H) dell’[OSCURATO:PERSONA] di Milano, nonché dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 48E31 F162 X), presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 2950/13/2015 della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia (Milano), depositata il 2 luglio 2015, non notificata.

U DITA la relazione svolta all’udienza pubblica del 28 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; UDITE le parti, segnatamente l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del Comune; UDITO il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle proprie motivate conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con avviso di accertamento n. 4585/E il Comune di Milano contestava al [OSCURATO:PERSONA] denominato [OSCURATO:PERSONA] l’insufficiente versamento dell’ICI per l’anno di imposta 2009. 2.L’impugnazione proposta dalla società veniva dichiarata inammissibile dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano con la sentenza n. 6073/03/2014, considerando tardiva la costituzione della ricorrente.

3. [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia (Milano) respingeva l’appello proposta da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., ribadendo le ragioni espresse dal Giudice di prime cure , dando così seguito all’orientamento della Corte di Cassazione, ritenuto preferibile, secondo cui il dies a quo della costituzione del ricorrente decorre dal momento della spedizione della notifica eseguita tramite servizio postale e non anche da quello della sua ricezione da parte del destinatario.

Sotto altro versante, il Giudice regionale riteneva che la ricorrente non avesse depositato nel corso del giudizio di primo grado l’avviso di ricevimento della notifica e considerava che detto documento non potesse essere prodotto, ai sensi dell’art. 58 d.lgs. 546/1992, in sede di appello. 4.La ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato al Comune di Milano in data 9/14 gennaio 2016, articolando quattro motivi di impugnazione, depositando memoria del 22 giugno 2022 ex art. 378 c.p.c. 5.Il Comune di Milano notificava in data 23/29 febbraio 2016 controricorso, con cui chiedeva il rigetto dell’impugnazione, depositando in data 23 giugno 2022 memoria ex art. 378 c.p.c.

L E [OSCURATO:PERSONA]

6. Va subito osservato che la ricorrente ha premesso che l’originario ricorso veniva spedito tramite il servizio postale in data 22 giugno 2012 e ricevuto dal Comune di Milano il 27 giugno 2012, rappresentando di aver prodotto sin dalla sua costituzione in prime cure sia la ricevuta di spedizione della suddetta notifica, che copia del relativo avviso di ricevimento.

6.1. Per tale via, con il primo ed il secondo motivo di impugnazione la ricorrente ha lamentato, con riferimento all’art. 360, co. 1 nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 16, 20 e 22 del d.lgs. n. 546/1992, assumendo che il più recente orientamento della Corte di legittimità aveva chiarito che il dies a quo del termine costituzi one in giudizio del ricorrente decorre dal momento della ricezione della notifica da parte del destinatario, richiamando sul punto la previsione dell’art. 16, co. 5, del d.lgs. n. 546/1992 ed il principio di scissione degli effetti della notifica.

6.2. Con il terzo ed il quarto motivo di impugnazione l’istante ha contestato, con riferimento all’art. 360, co. 1 nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, ribadendo che già nel corso del giudizio di primo grado era stata depositato l’avviso di ricevimento della citata notifica e ponendo, comunque, in rilievo che nessuna preclusione operava, a mente del menzionato art. 58, circa il deposito di detto documento in sede d’appello, valendo il divieto dei novasolo per le prove costituende.

7. Tanto premesso, osserva la Corte che occorre acquisire, ai fini della decisione, i fascicoli di merito, essendo controverso tra le parti il deposito, nel corso del giudizio di primo grado, del menzionato avviso di ricevimento, giacchè la produzione di parte versata in atti non consente di procedere compiutamente a tale verifica.

Per tale ragione, va disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M. la Corte dis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1847/2016 del ruolo generale, proposto DA I DEA F IMIT –S [OSCURATO:PERSONA] G [OSCURATO:PERSONA] R ISPARMIO –S. P .A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) con sede legale in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 18, in persona dell’amministratore delegato, legale rappresentante pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 72M04 H501 I), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n 122 – [OSCURATO:PERSONA]). - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] M ILANO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso e di deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 42 del 20 gennaio 2017, dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 65H15 E919 Y), [OSCURATO:PERSONA] (codice ICI fiscale [OSCURATO:PERSONA] 54L08 I709 I), [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68T28 H501 O) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 60C48 F839 H) dell’[OSCURATO:PERSONA] di Milano, nonché dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 48E31 F162 X), presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 2950/13/2015 della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia (Milano), depositata il 2 luglio 2015, non notificata. U DITA la relazione svolta all’udienza pubblica del 28 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; UDITE le parti, segnatamente l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del Comune; UDITO il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle proprie motivate conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con avviso di accertamento n. 4585/E il Comune di Milano contestava al [OSCURATO:PERSONA] denominato [OSCURATO:PERSONA] l’insufficiente versamento dell’ICI per l’anno di imposta 2009. 2.L’impugnazione proposta dalla società veniva dichiarata inammissibile dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano con la sentenza n. 6073/03/2014, considerando tardiva la costituzione della ricorrente. 3. [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia (Milano) respingeva l’appello proposta da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., ribadendo le ragioni espresse dal Giudice di prime cure , dando così seguito all’orientamento della Corte di Cassazione, ritenuto preferibile, secondo cui il dies a quo della costituzione del ricorrente decorre dal momento della spedizione della notifica eseguita tramite servizio postale e non anche da quello della sua ricezione da parte del destinatario. Sotto altro versante, il Giudice regionale riteneva che la ricorrente non avesse depositato nel corso del giudizio di primo grado l’avviso di ricevimento della notifica e considerava che detto documento non potesse essere prodotto, ai sensi dell’art. 58 d.lgs. 546/1992, in sede di appello. 4.La ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato al Comune di Milano in data 9/14 gennaio 2016, articolando quattro motivi di impugnazione, depositando memoria del 22 giugno 2022 ex art. 378 c.p.c. 5.Il Comune di Milano notificava in data 23/29 febbraio 2016 controricorso, con cui chiedeva il rigetto dell’impugnazione, depositando in data 23 giugno 2022 memoria ex art. 378 c.p.c. L E [OSCURATO:PERSONA] 6. Va subito osservato che la ricorrente ha premesso che l’originario ricorso veniva spedito tramite il servizio postale in data 22 giugno 2012 e ricevuto dal Comune di Milano il 27 giugno 2012, rappresentando di aver prodotto sin dalla sua costituzione in prime cure sia la ricevuta di spedizione della suddetta notifica, che copia del relativo avviso di ricevimento. 6.1. Per tale via, con il primo ed il secondo motivo di impugnazione la ricorrente ha lamentato, con riferimento all’art. 360, co. 1 nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 16, 20 e 22 del d.lgs. n. 546/1992, assumendo che il più recente orientamento della Corte di legittimità aveva chiarito che il dies a quo del termine costituzi one in giudizio del ricorrente decorre dal momento della ricezione della notifica da parte del destinatario, richiamando sul punto la previsione dell’art. 16, co. 5, del d.lgs. n. 546/1992 ed il principio di scissione degli effetti della notifica. 6.2. Con il terzo ed il quarto motivo di impugnazione l’istante ha contestato, con riferimento all’art. 360, co. 1 nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, ribadendo che già nel corso del giudizio di primo grado era stata depositato l’avviso di ricevimento della citata notifica e ponendo, comunque, in rilievo che nessuna preclusione operava, a mente del menzionato art. 58, circa il deposito di detto documento in sede d’appello, valendo il divieto dei novasolo per le prove costituende. 7. Tanto premesso, osserva la Corte che occorre acquisire, ai fini della decisione, i fascicoli di merito, essendo controverso tra le parti il deposito, nel corso del giudizio di primo grado, del menzionato avviso di ricevimento, giacchè la produzione di parte versata in atti non consente di procedere compiutamente a tale verifica. Per tale ragione, va disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. la Corte dis
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