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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00167/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2019 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo c'ed-4 t..42)-e422-c, t-à..eft (..‹)~ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa in data 6 novembre 2018 il GIP del Tribunale di Lecce, in sede di rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla contestazione di reato ex art.12 co.3, 3 bis e 3 ter d.lgs. n.286 del 1998, per fatto accertato in data 14 maggio 2018.

In particolare, l'imputato avrebbe concorso a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di 56 cittadini extracomunitari clandestini.

In sede di determinazione del trattamento sanzionatorio il GIP determinava la pena per il delitto pluriaggravato in quella di anni sei, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 1.400.000,00 di multa (in rapporto al numero dei soggetti trasportati), ridotta per il rito a quella di anni quattro, mesi sei e giorni sette di reclusione ed euro 934.000,00 di multa . 1.1 Quanto alle fonti di prova poste a carico di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza compie riferimento ai contenuti della relazione di soccorso (quanto alla situazione di fatto oggetto di osservazione da parte dei militari operanti, ivi compresa la percezione di due soggetti intenti a condurre l'imbarcazione) e alle informazioni rese da due migranti, in particolare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno realizzato in termini di certezza l'identificazione fotografica dell'imputato come uno dei conducenti.

Si ritiene certa l'attribuzione del fatto e si ritengono sussistenti le contestate aggravanti.

2. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza resa in data 30 settembre 2019 ha confermato la prima decisione. 2.1 I punti trattati in secondo grado e gli argomenti esposti per il rigetto dell'appello sono i seguenti: a) quanto alla piena utilizzabilità delle dichiarazioni dei migranti si compie riferimento ai principi di diritto espressi da Sez.

U n.40517 del 2016 ; b) quanto alla ricostruzione del fatto si ritiene del tutto condivisibile il ragionamento dimostrativo contenuto nella decisione di primo grado; c) si conferma la ricorrenza del fine di lucro e della esposizione a pericolo dei soggetti trasportati, in virtù del numero dei migranti e delle avverse condizioni meteo; d) si conferma il diniego delle circostanze attenuanti generiche, pur in presenza di soggetto incensurato, in ragione della estrema gravità del fatto.3.

Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - con articolazione di sei motivi di ricorso.

L'atto di ricorso va sintetizzato e richiamato nei limiti strettamente necessari per la motivazione della decisione, così come previsto dall'art.173 co.1 disp.att. cod.proc.pen. . 3.1 Al primo motivo si deduce violazione di norme processuali poste a pena di inutilizzabilità e vizio di motivazione.

Si contesta la parte della decisione in cui la Corte di secondo grado reputa utilizzabili le sommarie informazioni rese dai migranti.

Secondo la prospettazione difensiva, i dichiaranti dovevano essere ascoltati con l'assistenza difensiva, essendo di fatto indagati per la contravvenzione prevista dall'art.10 bis d.lgs. n.286 del 1998.

Non vi sarebbe stato alcun 'soccorso' in acque internazionali, tale da legittimare la deroga alle ordinarie modalità di ascolto. 3.2 Al secondo motivo si riprende la trattazione del primo motivo e si insiste per la ricorrenza del vizio processuale.

Si afferma che l'unico profilo che, secondo l'arresto giurisprudenziale citato dalla Corte di Appello, avrebbe consentito l'ascolto 'libero' dei migranti è quello del previo soccorso in acque internazionali, nel caso in esame insussistente. 3.3 Al terzo, quarto e quinto motivo si deducono vizi motivazionali ed erronea applicazione di legge in riferimento alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti.

Quanto al numero dei concorrenti si afferma che la motivazione è apodittica e finisce per ipotizzare un collegamento funzionale e operativo tra il ricorrente e gli organizzatori del viaggio che non è stato debitamente accertato, se non - in parte - sulla base delle dichiarazioni (inutilizzabili) degli stessi migranti.

Quanto al fine di profitto, lo stesso è stato dedotto in modo meramente ipotetico, in quanto correlato alle modalità del fatto, senza alcun concreto accertamento dei rapporti intercorsi tra il ricorrente e gli organizzatori.

Quanto alla esposizione a pericolo di vita dei soggetti trasportati, si evidenzia che in motivazione si compie riferimento ad elementi del fatto non descritti in sede di esercizio dell'azione penale e, in ogni caso, estremamente generici. 3.4 Al sesto motivo si deduce, quanto al trattamento sanzionatorio, erronea applicazione o comunque violazione degli articoli 24 e 66 cod.pen. .

Si sostiene che in ragione di quanto previsto dall'articolo 24 cod.pen. la pena della multa non può essere superiore ad euro 50.000,00 .

Anche la disposizione dell'art.66 cod.pen., letta congiuntamente a quella di cui all'art.133 bis cod.pen. prevede il limite, in caso di più circostanze aggravanti, di euro 30.987 euro, paradossalmente inferiore a quello previsto per il reato non aggravato.

Ne deriva, in tesi, che la pena-base (art.24) non può essere superiore ad euro 50.000,00 di multa e che ai sensi dell'art.63 co.4 cod.pen. il concorso delle aggravanti non potrebbe portare ad un innalzamento di detto limite, in forza di quanto previsto - in via generale - dall'art.66 prima citato. 3.5 Gli argomenti difensivi sono stati ulteriormente ribaditi con memoria difensiva datata 8 maggio 2021, in replica ai contenuti della requisitoria del Procuratore Generale presso questa Corte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti e, su taluni punti, perché introduce richieste di rivalutazione di elementi di fatto congruamente apprezzati in sede di merito.

2. Quanto ai due primi motivi, il Collegio osserva che nessun vizio processuale può derivare dalle modalità (assenza del difensore e mancato avviso ex art.64 cod.proc.pen.) con cui sono stati escussi i due migranti.

Ciò in ragione dell'insegnamento espresso da Sez.

U n. 40517 del 2016 secondo cui in tema di immigrazione clandestina, sono utilizzabili, in quanto hanno natura testimoniale, le dichiarazioni rese spontaneamente alla P.G. da parte di migranti nei confronti di membri dell'equipaggio che ha effettuato il trasporto illegale, non essendo configurabile nei confronti dei migranti il reato di cui all'art. 10 bis D.Lgs. n. 286 del 1998 - con conseguente necessità di riscontri alle dichiarazioni rese quali chiamanti in correità o reità - considerato che l'ingresso nel territorio dello Stato è avvenuto nell'ambito di un'attività di soccorso e che non è configurabile il tentativo di ingresso illegale, trattandosi di una contravvenzione.

Ad essere decisiva, in tale costruzione dogmatica, non è l'esatta individuazione del punto in cui si è verificato il «soccorso», quanto il fatto obiettivo della sua necessità.

Nel caso in esame dai contenuti della decisione di primo grado, richiamata dalla Corte di Appello, tale condizione di fatto emerge in modo inequivoco, posto che si compie riferimento alle «pessime condizioni meteorologiche» che hanno imposto la attività di 'scorta' del natante, raggiunto ed affiancato, sino al porto di Otranto.

Va pertanto dichiarata la inammissibilità dei primi due motivi di ricorso.

3. Quanto alle doglianze in punto di ricorrenza delle ritenute aggravanti, va rilevato che le motivazioni espresse in sede di merito risultano pienamente logiche ed aderenti alle emergenze fattuali (comprensive delle dichiarazioni rese dai migranti), sicchè le doglianze appaiono essenzialmente rivalutative e non consentite.

La catena organizzativa è stata descritta con chiarezza dal teste [OSCURATO:PERSONA], per come esposto nella decisione di primo grado.

Costui ha precisato che l'importo da versare ai trafficanti era di euro 5.000,00 per persona ed ha avuto contatti con più soggetti.

Nessina illogicità può, pertanto rilevarsi circa la considerazione del numero dei soggetti coinvolti e della finalità di lucro, da riferirsi a tutti i soggetti che, anche con mansioni esecutive, hanno concorso nella realizzazione del reato.

Peraltro l'aggravante risulta, al di là del fine di lucro, contestata e ritenuta per il numero dei soggetti trasportati e non per il numero dei concorrenti.

Quanto al pericolo per la vita o per la incolumità dei trasportati lo stesso è chiaramente evocato nella contestazione ed è stato desunto, in fatto, dalle condizioni materiali del trasporto e dalle pessime condizioni meteorologiche, cui si è fatto in precedenza riferimento.

Dunque non vi è difetto di contestazione, ma più semplicemente può affermarsi che le argomentazioni probatorie espresse nelle decisioni hanno valorizzato elementi del fatto confermativi della contestazione.

I motivi sono, per dette ragioni, inammissibili.

4. Manifestamente infondato è, altresì, il sesto motivo di ricorso.

L'intera costruzione interpretativa muove da un presupposto erroneo, atteso che il ricorente omette di confrontarsi con quanto previsto dall'art. 27 cod.pen., disposizione secondo cui le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo e, pertanto, non sono soggette alla previsione di cui all'art. 24 (in tal senso Sez.

III n. 15511 del 27.2.2019, rv 275861).

In particolare, l'articolo 27 cod.pen. trova applicazione lì dove la pena pecuniaria si concretizza attraverso il riferimento tanto ad una percentuale che ad una moltiplicazione rapportata ad un dato quantitativo 'di base'.

Non vi è pertanto alcun reale contrasto tra la disposizione incriminatrice di cui all'art.12 d.lgs. n.286 del 1998, che adotta un meccanismo di determinazione della pena pecuniaria — già in relazione al reato non aggravato - basato su una quota moltiplicabile per ogni persona trasportata e la generale previsione di cui all'art.24 cod.pen., per come prospettato dal ricorrente.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2019 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo c'ed-4 t..42)-e422-c, t-à..eft (..‹)~ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 6 novembre 2018 il GIP del Tribunale di Lecce, in sede di rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla contestazione di reato ex art.12 co.3, 3 bis e 3 ter d.lgs. n.286 del 1998, per fatto accertato in data 14 maggio 2018. In particolare, l'imputato avrebbe concorso a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di 56 cittadini extracomunitari clandestini. In sede di determinazione del trattamento sanzionatorio il GIP determinava la pena per il delitto pluriaggravato in quella di anni sei, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 1.400.000,00 di multa (in rapporto al numero dei soggetti trasportati), ridotta per il rito a quella di anni quattro, mesi sei e giorni sette di reclusione ed euro 934.000,00 di multa . 1.1 Quanto alle fonti di prova poste a carico di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza compie riferimento ai contenuti della relazione di soccorso (quanto alla situazione di fatto oggetto di osservazione da parte dei militari operanti, ivi compresa la percezione di due soggetti intenti a condurre l'imbarcazione) e alle informazioni rese da due migranti, in particolare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno realizzato in termini di certezza l'identificazione fotografica dell'imputato come uno dei conducenti. Si ritiene certa l'attribuzione del fatto e si ritengono sussistenti le contestate aggravanti. 2. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza resa in data 30 settembre 2019 ha confermato la prima decisione. 2.1 I punti trattati in secondo grado e gli argomenti esposti per il rigetto dell'appello sono i seguenti: a) quanto alla piena utilizzabilità delle dichiarazioni dei migranti si compie riferimento ai principi di diritto espressi da Sez. U n.40517 del 2016 ; b) quanto alla ricostruzione del fatto si ritiene del tutto condivisibile il ragionamento dimostrativo contenuto nella decisione di primo grado; c) si conferma la ricorrenza del fine di lucro e della esposizione a pericolo dei soggetti trasportati, in virtù del numero dei migranti e delle avverse condizioni meteo; d) si conferma il diniego delle circostanze attenuanti generiche, pur in presenza di soggetto incensurato, in ragione della estrema gravità del fatto.3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - con articolazione di sei motivi di ricorso. L'atto di ricorso va sintetizzato e richiamato nei limiti strettamente necessari per la motivazione della decisione, così come previsto dall'art.173 co.1 disp.att. cod.proc.pen. . 3.1 Al primo motivo si deduce violazione di norme processuali poste a pena di inutilizzabilità e vizio di motivazione. Si contesta la parte della decisione in cui la Corte di secondo grado reputa utilizzabili le sommarie informazioni rese dai migranti. Secondo la prospettazione difensiva, i dichiaranti dovevano essere ascoltati con l'assistenza difensiva, essendo di fatto indagati per la contravvenzione prevista dall'art.10 bis d.lgs. n.286 del 1998. Non vi sarebbe stato alcun 'soccorso' in acque internazionali, tale da legittimare la deroga alle ordinarie modalità di ascolto. 3.2 Al secondo motivo si riprende la trattazione del primo motivo e si insiste per la ricorrenza del vizio processuale. Si afferma che l'unico profilo che, secondo l'arresto giurisprudenziale citato dalla Corte di Appello, avrebbe consentito l'ascolto 'libero' dei migranti è quello del previo soccorso in acque internazionali, nel caso in esame insussistente. 3.3 Al terzo, quarto e quinto motivo si deducono vizi motivazionali ed erronea applicazione di legge in riferimento alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti. Quanto al numero dei concorrenti si afferma che la motivazione è apodittica e finisce per ipotizzare un collegamento funzionale e operativo tra il ricorrente e gli organizzatori del viaggio che non è stato debitamente accertato, se non - in parte - sulla base delle dichiarazioni (inutilizzabili) degli stessi migranti. Quanto al fine di profitto, lo stesso è stato dedotto in modo meramente ipotetico, in quanto correlato alle modalità del fatto, senza alcun concreto accertamento dei rapporti intercorsi tra il ricorrente e gli organizzatori. Quanto alla esposizione a pericolo di vita dei soggetti trasportati, si evidenzia che in motivazione si compie riferimento ad elementi del fatto non descritti in sede di esercizio dell'azione penale e, in ogni caso, estremamente generici. 3.4 Al sesto motivo si deduce, quanto al trattamento sanzionatorio, erronea applicazione o comunque violazione degli articoli 24 e 66 cod.pen. . Si sostiene che in ragione di quanto previsto dall'articolo 24 cod.pen. la pena della multa non può essere superiore ad euro 50.000,00 . Anche la disposizione dell'art.66 cod.pen., letta congiuntamente a quella di cui all'art.133 bis cod.pen. prevede il limite, in caso di più circostanze aggravanti, di euro 30.987 euro, paradossalmente inferiore a quello previsto per il reato non aggravato. Ne deriva, in tesi, che la pena-base (art.24) non può essere superiore ad euro 50.000,00 di multa e che ai sensi dell'art.63 co.4 cod.pen. il concorso delle aggravanti non potrebbe portare ad un innalzamento di detto limite, in forza di quanto previsto - in via generale - dall'art.66 prima citato. 3.5 Gli argomenti difensivi sono stati ulteriormente ribaditi con memoria difensiva datata 8 maggio 2021, in replica ai contenuti della requisitoria del Procuratore Generale presso questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti e, su taluni punti, perché introduce richieste di rivalutazione di elementi di fatto congruamente apprezzati in sede di merito. 2. Quanto ai due primi motivi, il Collegio osserva che nessun vizio processuale può derivare dalle modalità (assenza del difensore e mancato avviso ex art.64 cod.proc.pen.) con cui sono stati escussi i due migranti. Ciò in ragione dell'insegnamento espresso da Sez. U n. 40517 del 2016 secondo cui in tema di immigrazione clandestina, sono utilizzabili, in quanto hanno natura testimoniale, le dichiarazioni rese spontaneamente alla P.G. da parte di migranti nei confronti di membri dell'equipaggio che ha effettuato il trasporto illegale, non essendo configurabile nei confronti dei migranti il reato di cui all'art. 10 bis D.Lgs. n. 286 del 1998 - con conseguente necessità di riscontri alle dichiarazioni rese quali chiamanti in correità o reità - considerato che l'ingresso nel territorio dello Stato è avvenuto nell'ambito di un'attività di soccorso e che non è configurabile il tentativo di ingresso illegale, trattandosi di una contravvenzione. Ad essere decisiva, in tale costruzione dogmatica, non è l'esatta individuazione del punto in cui si è verificato il «soccorso», quanto il fatto obiettivo della sua necessità. Nel caso in esame dai contenuti della decisione di primo grado, richiamata dalla Corte di Appello, tale condizione di fatto emerge in modo inequivoco, posto che si compie riferimento alle «pessime condizioni meteorologiche» che hanno imposto la attività di 'scorta' del natante, raggiunto ed affiancato, sino al porto di Otranto. Va pertanto dichiarata la inammissibilità dei primi due motivi di ricorso. 3. Quanto alle doglianze in punto di ricorrenza delle ritenute aggravanti, va rilevato che le motivazioni espresse in sede di merito risultano pienamente logiche ed aderenti alle emergenze fattuali (comprensive delle dichiarazioni rese dai migranti), sicchè le doglianze appaiono essenzialmente rivalutative e non consentite. La catena organizzativa è stata descritta con chiarezza dal teste [OSCURATO:PERSONA], per come esposto nella decisione di primo grado. Costui ha precisato che l'importo da versare ai trafficanti era di euro 5.000,00 per persona ed ha avuto contatti con più soggetti. Nessina illogicità può, pertanto rilevarsi circa la considerazione del numero dei soggetti coinvolti e della finalità di lucro, da riferirsi a tutti i soggetti che, anche con mansioni esecutive, hanno concorso nella realizzazione del reato. Peraltro l'aggravante risulta, al di là del fine di lucro, contestata e ritenuta per il numero dei soggetti trasportati e non per il numero dei concorrenti. Quanto al pericolo per la vita o per la incolumità dei trasportati lo stesso è chiaramente evocato nella contestazione ed è stato desunto, in fatto, dalle condizioni materiali del trasporto e dalle pessime condizioni meteorologiche, cui si è fatto in precedenza riferimento. Dunque non vi è difetto di contestazione, ma più semplicemente può affermarsi che le argomentazioni probatorie espresse nelle decisioni hanno valorizzato elementi del fatto confermativi della contestazione. I motivi sono, per dette ragioni, inammissibili. 4. Manifestamente infondato è, altresì, il sesto motivo di ricorso. L'intera costruzione interpretativa muove da un presupposto erroneo, atteso che il ricorente omette di confrontarsi con quanto previsto dall'art. 27 cod.pen., disposizione secondo cui le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo e, pertanto, non sono soggette alla previsione di cui all'art. 24 (in tal senso Sez. III n. 15511 del 27.2.2019, rv 275861). In particolare, l'articolo 27 cod.pen. trova applicazione lì dove la pena pecuniaria si concretizza attraverso il riferimento tanto ad una percentuale che ad una moltiplicazione rapportata ad un dato quantitativo 'di base'. Non vi è pertanto alcun reale contrasto tra la disposizione incriminatrice di cui all'art.12 d.lgs. n.286 del 1998, che adotta un meccanismo di determinazione della pena pecuniaria — già in relazione al reato non aggravato - basato su una quota moltiplicabile per ogni persona trasportata e la generale previsione di cui all'art.24 cod.pen., per come prospettato dal ricorrente. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i
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