CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 febbraio 2023
Cassazione n. 30718/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/01/2023 della Corte di appello di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; lette le memorie di replica svolte dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] .FATTO E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso in esame, trattato secondo il rito disciplinato dall'art. 611 cod. pen., va dichiarato inammissibile, sulle conformi (ancorché per ragioni diverse) conclusioni scritte del Procuratore generale, giacché proposto con atto depositato (trasmesso a mezzo p.e.c.) nella cancelleria della Corte d'appello di Roma in data 21 marzo 2023, avverso provvedimento depositato dalla Corte in data 20 febbraio 2023, notificato all'interessato il 23 febbraio successivo ed al difensore costituito il 21 febbraio 2023. 1.1. Alla disciplina del ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte di appello che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta di revocazione non può applicarsi quella prevista per l'impugnazione dei decreti emessi in materia di misure di prevenzione (limitazione dei motivi alla sola violazione di legge e termine di dieci giorni per proporre il ricorso). Deve quindi farsi ricorso, in assenza di disciplina specificamente dedicata alla materia, alla disciplina generale dettata dal codice di rito in materia di impugnazione dei provvedimenti emessi in camera di consiglio (art. 585, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.), che prevede un termine perentorio di giorni quindici (Sez. 5, n. 23391, del 1/4/2022, Rv. 283128). 1.2. Nel caso di specie, essendo il provvedimento stato comunicato all'ultimo soggetto titolare della facoltà di impugnazione in data 23 febbraio 2023 ed essendo il ricorso per cassazione stato depositato il 21 marzo 2023, l'impugnazione non risulta tempestiva. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 luglio 2023.