CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 34454/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26645/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – avverso la sentenza n. 1765/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto ritualmente notificato la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] conveniva innanzi al Tribunale di Modena lo Studio di [OSCURATO:PERSONA] per sentirlo condannare in proprio favore al pagamento della somma di euro 12.880,00 a titolo di risarcimento danni da responsabilità professionale. A fondamento della domanda deduceva che: a) aveva incaricato in data 22 settembre 2015 lo [OSCURATO:PERSONA] perchè le fornisse consulenza e prestasse assistenza tecnica per la presentazione di una richiesta di contributi previsti dalla legge 215/1992 sulla imprenditoria femminile; attività per le quali aveva poi corrisposto allo studio professionale il pattuito compenso pari ad euro 2.640,00; b) dopo avere valutato le opportunità prospettatele dallo [OSCURATO:PERSONA], aveva stipulato un contratto di locazione finanziaria pari ad euro 33.350,00, nonché un mutuo chirografario per l’ampliamento della propria attività; ma, dopo circa sei mesi la presentazione dell'istanza, aveva appreso che la stessa era stata respinta (non già, come sostenuto dallo [OSCURATO:PERSONA], per mancanza di fondi, ma) per incompletezza della documentazione allegata. Si costituiva in giudizio lo [OSCURATO:PERSONA] richiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto: a) la legge 251/1992, relativa alle agevolazioni per l'imprenditoria femminile, si attuava mediante bando di cadenza annuale sotto forma di Circolare del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA]; b) in base alle indicazioni contenute nel bando, aveva presentato la prescritta istanza ed alla stessa aveva allegato, quale idonea documentazione attestante la corretta destinazione d'uso dell'immobile (non richiesta nei precedenti bandi), con parere della commercialista interpellata, il contratto di locazione (dell’immobile ove si svolgeva l’attività produttiva), dal quale era evincibile con chiarezza la destinazione d’uso dell’immobile medesimo; c) a seguito del rigetto della istanza, e nonostante la contraria volontà della Gilioli, aveva proposto un ricorso amministrativo avverso il provvedimento di rigetto. In definitiva, secondo lo studio convenuto, nessuna negligenza era ravvisabile nel proprio comportamento professionale in occasione della presentazione della domanda. Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1466/2015 rigettava la domanda, ritenendo non provato alcun errore professionale imputabile allo [OSCURATO:PERSONA] in quanto nel novero dei documenti elencati nella Circolare del Ministero, pur richiedendosi idonea documentazione attestante la corretta destinazione d’uso dell'immobile, non si faceva riferimento ad alcun documento in particolare. Tenuto anche conto della novità della richiesta, del fatto che lo [OSCURATO:PERSONA] aveva preventivamente consultato la commercialista e si era proposto per predisporre il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza, il giudice di primo grado escludeva negligenza nel comportamento dello [OSCURATO:PERSONA] in quanto la documentazione prodotta era astrattamente idonea allo scopo cui era destinata. Avverso la sentenza del Tribunale di Modena proponeva appello la Gilioli, articolando due motivi. Con il primo motivo, si doleva che il giudice di prime cure avesse ritenuto che la responsabilità per il rigetto dell'istanza predisposta dallo [OSCURATO:PERSONA] fosse da addebitare alla sua condotta inerte (e in particolare al fatto che lei non aveva promosso le opportune iniziative giudiziali volte a sovvertire l’esito della domanda originaria) non valutando, al contrario, la palese ed elementare negligenza dello studio incaricato.Con il secondo motivo, si doleva che il Tribunale di Modena non avesse rilevato la negligenza professionale dello [OSCURATO:PERSONA] consistito nel carente e non diligente esame della [OSCURATO:PERSONA] da cui emergevano con chiarezza le caratteristiche specifiche della documentazione richiesta e, conseguentemente, l'insufficienza della stessa così come predisposta da detto studio. La Corte d'Appello di Bologna con sentenza n. 1765/2019 rigettava l’appello, non ritenendo provata alcuna negligenza in capo allo [OSCURATO:PERSONA] che, sulla base della [OSCURATO:PERSONA] (che aveva richiesto per la prima volta rispetto agli anni passati specifici documenti), aveva ritenuto al contrario sufficiente la presentazione del solo contratto di locazione da cui emergeva la disponibilità dell'immobile e la sua destinazione d’uso. Nessuna negligenza poteva pertanto essere affermata in quanto la documentazione presentata era astrattamente idonea allo scopo cui era destinata tenendo altresì presente che il provvedimento di rigetto dell’istanza non aveva manifestato in maniera inequivoca l'esistenza di una mancanza attribuibile all'istruttoria della pratica per cui la valutazione negativa avrebbe potuto essere modificata a seguito di un ricorso amministrativo che la Gilioli aveva rifiutato, così contribuendo al venir meno della responsabilità in capo allo [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale la Gilioli ha proposto ricorso. Nessuna difesa è stata svolta dallo studio Biagi di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi.1.1. Con il primo motivo la Gilioli denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 1, comma 1 e 9 commi 1 e 2 della Circolare del Ministero delle Attività produttive n. 946342 in data 5 dicembre 2002, nella parte in cui la corte territoriale, al fine di motivare l'assenza di responsabilità professionale in capo allo [OSCURATO:PERSONA] per non avere presentato la giusta e corretta documentazione, ha qualificato come astrattamente idonea la documentazione prodotta dallo [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene che la norma ministeriale prevedeva, all’articolo 9, comma 1, lettera "c" (presentazione domande), che alla domanda fosse allegata copia degli atti, e/o contratti, registrati e/o trascritti, attestanti la piena disponibilità dell’immobile nell'ambito del quale sarebbe stato realizzato il programma ed idonea documentazione (compresa perizia giurata) attestante la corretta destinazione d'uso dell’immobile stesso, secondo quanto specificato al precedente articolo 1; precisava che quest’ultimo, al comma 1, prevedeva che alla data di presentazione della domanda il soggetto richiedente doveva comprovare la piena disponibilità dell'immobile rilevabile da titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione o comodato e che l'immobile medesimo, alla stessa data in relazione all' attività da svolgere, fosse già rispondente ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da perizia giurata resa da tecnico abilitato. Sottolinea che le suddette norme richiedevano pertanto due specifiche condizioni: la prova della disponibilità dell'immobile (evincibile in modo sufficiente dal contratto di locazione allegato), e la corrispondenza dell'immobile stesso ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso; corrispondenza assolutamente non evincibile dal semplice contratto di locazione e che avrebbe dovuto derivare da documentazione ad hoco, in mancanza di questa, da una perizia giurata di tecnico abilitato. 1.2. Con il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell'articolo 1127 c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha escluso la responsabilità in capo allo [OSCURATO:PERSONA] anche in considerazione del suo comportamento, presuntivamente inerte, e cioè: per non avere proposto ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza, come consigliato dallo [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, per avere concorso, ai sensi dell’articolo 1227 c.c., alla causazione del danno costituito dalla perdita del finanziamento determinata dal rigetto della domanda. Osserva che, come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, il dovere di correttezza imposto al danneggiato dall’articolo 1227 presuppone un'attività idonea, con certezza, ad evitare o ridurre il danno e non implica l’obbligo di iniziare un’azione giudiziaria, non essendo il danneggiato tenuto ad un'attività gravosa e comportante rischi ed elevate spese (quale un ricorso da proporre al Tar del Lazio). Sostiene che un eventuale ricorso avrebbe avuto verosimilmente un esito infausto in quanto il provvedimento di rigetto era motivato sulla base della mancanza della documentazione richiesta. 2. Il ricorso è fondato. 2.1. Fondato è il primo motivo. Risulta dalla sentenza impugnata che la Gilioli: a) ha conferito allo [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] l’incarico di fornirle consulenza e di prestarle assistenza tecnica per la predisposizione di una richiesta di contributi ai sensi della legge n. 215/1992 sulla imprenditoria femminile; b) lo [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione dell’incarico ricevuto, ha acquisito tramite commercialista la documentazione ed i dati necessari alla compilazione della modulistica ed ha inoltrato la richiesta al Ministero delle Attività produttive; c) ad esito dell’istruttoria della pratica, la richiesta è risultata “non ammissibile alle agevolazioni, ai sensi dell’art. 1 comma 1 del D.M. 8 febbraio 2006, in quanto incompleta della documentazione seguente: documentazione necessaria a comprovare la rispondenza ai vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso”. In considerazione alla specifica natura dell’attività esercitata, la diligenza richiesta allo Studio convenuto nell’adempimento del mandato andava valutata ai sensi dell’art. 1176 secondo comma c.c. Tale principio di diritto non è stato applicato dalla corte territoriale nel caso di specie nel quale a corredo della richiesta di contributiè stato allegato il solo contratto di locazione, mentre al fine dell’accoglimento della richiesta avrebbe dovuto essere provata non soltanto la disponibilità dell’immobile (da parte della richiedente) ma anche la corrispondenza dello stesso immobile ai vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso. Tale circostanza avrebbe dovuto essere provata mediante la produzione di ogni altra documentazione utile o, in mancanza, mediante la produzione di una perizia giurata di un tecnico abilitato. 2.2. Fondato è anche il secondo motivo. Nella sentenza impugnata, la corte territoriale esclude ogni responsabilità in capo allo [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che la Gilioli, pur essendo stata consigliata, non ha proposto ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza. Tanto affermando la corte di merito non ha tenuto presente che è principio di diritto, costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 470 del 2014, n. 14853 del 2007, n. 19139 del 2005, n. 7618 del 1997), quello per cui il dovere di correttezza, che l’art. 1227 c.c. pone a carico del danneggiato dall’art. 1227 c.c., presuppone l’avvenuto adempimento contrattuale (e, quindi, l’avvenuta esecuzione di una prestazione idonea), con la conseguenza che, a fronte dell’altrui inadempimento, non implica l’obbligo di iniziare un’azione giudiziaria a carico del soggetto adempiente (che non è in alcun modo tenuto ad una attività gravosa e comportante per lui rischi e spese). In definitiva, occorre qui ribadire che l'inosservanza del dovere di diligenza del professionista nell'esecuzione della prestazione, di cui è stato incaricato, comporta l'obbligo del risarcimento del danno cagionato al cliente mandante per responsabilità contrattuale, anche per colpa lieve. Compete al cliente mandante la prova dell’inadempimento, oltre che del danno e del nesso di causalità, mentre resta a carico del professionista mandatario la prova della non imputabilità dell’inadempimento (o del non esatto adempimento). 3. Per le ragioni che precedono, assorbita ogni altra questione e diverso profilo, dell’impugnata sentenza s'impone la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione la se