Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37074/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Castrovillari, che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 186, co. 2, lettera b) C.d.S.

2. L'imputato ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla eccezione di nullità fatta valere in sede d'appello relativamente alla circostanza che la nomina del difensore risultava essere stata effettuata alle ore 16:40 del 27 febbraio 2019 e quindi successivamente all'effettuazione dell'alcoltest avvenuto alle 16:15 e poi alle 16:34.

3. Il ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata ha osservato che la verbalizzazione successiva, rispetto al suo accadere, di un atto non determina alcuna nullità o inutilizzabilità dell'atto stesso.

Il ricorrente, in questa sede, muta in modo inammissibile i termini della questione posta nell'atto di appello, affermando che gli operanti omisero di dare l'avviso della possibilità di farsi assistere dal difensore prima di effettuare l'alcoltest e non più, come riportato dalla sentenza alla pagina 3, che l'eccezione riguardava la mera verbalizzazione tardiva della possibilità di farsi assistere dal difensore.

Peraltro, va pure osservato che il giudizio fu reso nelle forme del rito abbreviato, per cui va fatta applicazione del principio secondo cui (Sez. 4 -n. 44962 del 04/11/2021; Rv. 282245 — 01), in tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che deve ritenersi sanata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 438, comma 6-bis, e 464 cod. proc. pen., in caso di richiesta di rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha neanche allegato di aver tempestivamente sollevato l'eccezione.

4. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Castrovillari, che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 186, co. 2, lettera b) C.d.S. 2. L'imputato ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla eccezione di nullità fatta valere in sede d'appello relativamente alla circostanza che la nomina del difensore risultava essere stata effettuata alle ore 16:40 del 27 febbraio 2019 e quindi successivamente all'effettuazione dell'alcoltest avvenuto alle 16:15 e poi alle 16:34. 3. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata ha osservato che la verbalizzazione successiva, rispetto al suo accadere, di un atto non determina alcuna nullità o inutilizzabilità dell'atto stesso. Il ricorrente, in questa sede, muta in modo inammissibile i termini della questione posta nell'atto di appello, affermando che gli operanti omisero di dare l'avviso della possibilità di farsi assistere dal difensore prima di effettuare l'alcoltest e non più, come riportato dalla sentenza alla pagina 3, che l'eccezione riguardava la mera verbalizzazione tardiva della possibilità di farsi assistere dal difensore. Peraltro, va pure osservato che il giudizio fu reso nelle forme del rito abbreviato, per cui va fatta applicazione del principio secondo cui (Sez. 4 -n. 44962 del 04/11/2021; Rv. 282245 — 01), in tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che deve ritenersi sanata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 438, comma 6-bis, e 464 cod. proc. pen., in caso di richiesta di rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna. Nel caso di specie, il ricorrente non ha neanche allegato di aver tempestivamente sollevato l'eccezione. 4. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso in Roma, il
Sentenza Cassazione n. 37074/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris