CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 dicembre 2022
Cassazione n. 28309/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 23 dicembre 2022 il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 03-04 novembre 2022, quale indagato per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. commesso sino al giugno 2021, per avere partecipato all'associazione di stampo mafioso denominata "clan dei Casalesi". 1.1. Secondo il Tribunale l'accusa contro il Cerullo, di essere partecipe del sodalizio criminoso quale socio e direttore tecnico della [OSCURATO:SOCIETA], attiva nel settore dei servizi funerari, che opererebbe sotto l'egida della famiglia Bidognetti devolvendo ad essa parte dei proventi dell'attività, è provata dal contenuto delle intercettazioni svolte. L'intervento del clan Bidognetti in detto settore, già dimostrato da precedenti processi, è tuttora presente, e opera secondo lo schema già applicato in passato, quello di creare un regime di monopolio o almeno di oligopolio avvalendosi della forza di intimidazione derivante dalla componente mafiosa, e di destinare agli esponenti di vertice del clan e ai loro familiari una parte dei proventi dell'attività. Da una conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA]Angelo e sua moglie [OSCURATO:PERSONA] emerge che il Cerullo, detto "Ciccio", «ha preso sempre i soldi e li ha dati a noi» ed è persona di fiducia, tanto che si dice «non toccare a [OSCURATO:PERSONA]». Tale conversazione era relativa ad una estorsione da compiere in danno di un altro imprenditore, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha poi dichiarato di avere in effetti ricevuto, dai personaggi di cui alle intercettazioni, richieste estorsive da lui respinte perché pieno di debiti. [OSCURATO:PERSONA] ha anche affermato di essere stato più volte avvicinato dal Cerullo, che lo ha minacciato affinché alzasse le tariffe praticate: infatti attraverso il consorzio I.F.A., a detta del Favarolo, è stato costituito un cartello che impone il medesimo prezzo a tutte le imprese funerarie della zona. Da altre conversazioni emerge che il Cerullo versa parte dei compensi a membri del clan Bidognetti. Inoltre il D'Angelo, dopo la sottoposizione a misura cautelare, ha iniziato a collaborare, e ha indicato il Cerullo quale «rappresentante sul territorio di Frignano per i servizi funebri», su incarico da parte di membri del clan Bidognetti. Egli, poi, ha più volte incontrato il Cerullo per la consegna delle quote di proventi destinate alla famiglia, ed ha precisato che tali somme non sono quote estorsive, bensì il frutto del patto stipulato dal predetto con la famiglia Bidognetti per ottenere la gestione dei funerali a Frignano. 1.2. In base a tali prove il Tribunale ha ritenuto condivisibile la valutazione del G.i.p., di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza circa la stabile v partecipazione del Cerullo al sodalizio criminoso, e infondata la tesi difensiva secondo cui il Cerullo sarebbe vittima di estorsione. Il Tribunale ha anche qualificato il Cerullo come un vero partecipe e non un mero concorrente esterno, stante la stabilità del rapporto instaurato per la gestione di un settore economico tradizionalmente influenzato dal predetto sodalizio, rapporto caratterizzato da reciproca fiducia. [OSCURATO:PERSONA] è inoltre intervenuto presso altri imprenditori, quale il Favarolo, al fine di favorire gli interessi del clan, condotta sintomatica della "messa a disposizione" che caratterizza la partecipazione ad esso quale intraneus. Peraltro il Tribunale ha sottolineato che la misura cautelare verrebbe confermata anche qualificando il suo ruolo come quello di un concorrente esterno. 1.3. Il Tribunale ha poi ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura carceraria, stanti la doppia presunzione prevista dalla legge e la prosecuzione del reato sino ad epoca recentissima, elemento che dimostra la sussistenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione della condotta criminosa, anche per la lunga durata del rapporto di cointeressenza e di reciproca fiducia. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito ai gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. 2.1. Il Tribunale ha omesso di confrontarsi con la documentazione prodotta. Lo stesso Tribunale del riesame, in altra composizione, ha annullato l'ordinanza genetica emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci della [OSCURATO:SOCIETA], ed ha dissequestrato la società, escludendo che essa operasse in regime di monopolio o di oligopolio ed affermando che le somme da questa versate alla famiglia Bidognetti costituivano delle estorsioni, accedendo così alla lettura alternativa delle conversazioni intercettate proposta dalla difesa. Il Tribunale del riesame, in questo caso, non ha invece motivato in ordine alla irragionevolezza o incoerenza di tale ricostruzione alternativa. Le conversazioni riportate, però, dimostrano solo la dazione di denaro da parte del Cerullo alla famiglia Bidognetti, dazione suscettibile anche della interpretazione alternativa sopra suggerita. 2.2. Il Tribunale del riesame non ha motivato circa l'attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], e ha omesso di valutarle alla luce della condanna da questi subita per i delitti di estorsione e di danneggiamento in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di suo fratello Gilberto, commessi per ragioni di rivalità legate alla comune attività imprenditoriale svolta.2.3. Il Tribunale del riesame non ha motivato neppure circa l'attendibilità delle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA]Angelo, omettendo di considerare che esse risultano prive di riscontro, che non vi è prova di un "patto" tra la famiglia Bidognetti e il Cerullo, e che lo stesso Tribunale, in altra composizione, nell'ordinanza di annullamento della misura a carico dei Corvino, ha evidenziato numerose contraddizioni tra tali dichiarazioni e le emergenze processuali. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, perché la motivazione del provvedimento impugnato è corretta, la tesi dell'essere il ricorrente una mera vittima di estorsione è suggestiva ma priva di riscontri oggettivi, e l'eventuale qualificazione della sua condotta come quella di un concorrente esterno potrà essere valutata solo a seguito di ulteriori indagini. 4. La difesa ha depositato una memoria di replica, con relativi allegati, ribadendo la illogicità della motivazione dell'atto impugnato e la sua incoerenza con altre risultanze accertate in separati procedimenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve perciò essere rigettato. 1.1. L'unico motivo di ricorso, pur essendo dichiaratamente articolato secondo lo schema della violazione di legge, si sostanzia nella descrizione di un vizio motivazionale relativo alla valutazione degli indizi effettuata dal Tribunale di riesame, sollecitando di fatto la Corte a sovrapporre ad essa una loro inammissibile rivalutazione. Deve ricordarsi che già la sentenza delle Sezioni Unite n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 ha dettato il principio secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie». Tale principio è stato costantemente ribadito, ad esempio dalle sentenze Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 e Sez. 1, n. 30416 del 25/09/2020, in motivazione. E' peraltro sempre necessario ribadire che, nell'esaminare la correttezza dei provvedimenti emessi in fase cautelare, deve tenersi conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213, tra le molte conformi). E' poi principio noto che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965) 1.2. Alla luce di tali principi, il ricorso risulta infondato, perché non si confronta adeguatamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Questa risulta sufficiente, congrua e non illogica, in quanto esamina in modo dettagliato gli elementi indiziari a carico del ricorrente, e ne dichiara la gravità per la loro intrinseca attendibilità e la loro convergenza. L'interpretazione delle intercettazioni riportate, per stralcio, nel corpo della motivazione è logica e congruente con il loro tenore, e non è compito di questa Corte sostituirvi una interpretazione diversa, che il ricorrente sollecita, peraltro, sulla base di un provvedimento emesso nei confronti di altri indagati, a carico dei quali sono state acquisite altre intercettazioni, dal contenuto palesemente diverso. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia D'Angelo sono state utilizzate perché, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, risultano sufficientemente riscontrate dalle intercettazioni sopra citate. Quanto al denunciante Favarolo, il Tribunale non ne ha, in effetti, valutato la credibilità alla luce della condanna da lui subita, che dimostrerebbe l'esistenza di una sua rivalità con il Cerullo, ma tale elemento indiziario è secondario rispetto agli altri, risultando evidente che il Tribunale ha basato la sua valutazione sulle predette intercettazioni e sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, ritenendole costituire indizi sufficienti, e dotati della necessaria gravità. Costituisce un principio generale, applicabile anche nella fase cautelare, che di fronte alla eccezione di inutilizzabilità di una prova, o di insussistenza di un indizio, il giudice debba compiere una "prova di resistenza", ovvero saggiare la permanenza di un impianto accusatorio solido, idoneo per la condanna o per l'emissione di una misura cautelare, anche eliminando tale elemento. Come ritenuto da questa Corte, «Allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Fattispecie in tema di procedimento cautelare)» (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452). In questo caso il ricorrente non ha illustrato gli effetti della eventuale espunzione delle dichiarazioni del Favarolo, ed è comunque evidente, dalla lettura dell'ordinanza impugnata, che il Tribunale del riesame ha fondato la propria decisione essenzialmente sulle intercettazioni, dettagliatamente esaminate e valutate dalla pagina 5 alla pagina 8, che dichiara «ulteriormente arricchite» dalle ammissioni del collaboratore D'Angelo, mentre le accuse del Favarolo vengono utilizzate solo come esempio dell'inserimento del Cerullo nell'associazione criminosa, già ritenuto provato dagli altri elementi indiziari. 1.3. La valutazione del Tribunale del riesame, circa la sussistenza, a carico del ricorrente, di gravi indizi del reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., è quindi logica e congrua, e non è adeguatamente contrastata dalle osservazioni della difesa. In particolare l'ipotesi alternativa, dell'essere il Cerullo una mera vittima di estorsione, non risulta allo stato compatibile con il contenuto delle intercettazioni, nelle quali egli appare citato in termini diversi rispetto a quelli rivolti ai soggetti estorti. Anche la qualificazione della sua condotta come forma di partecipazione all'associazione e non di mero concorso esterno, che peraltro non è oggetto di uno specifico motivo di ricorso, è sufficientemente motivata. Si deve peraltro ribadire che, come sopra già ricordato, la valutazione compiuta nella fase cautelare è sempre riferita allo stato degli atti, e consiste in un giudizio prognostico di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, essendo solo il giudizio di merito diretto ad acquisire la certezza processuale della colpevolezza dell'imputato. Questa Corte ha più volte stabilito che è «sufficiente, ai fini dell'applicazione della misura cautelare, la gravità indiziaria, cioè un livello di verosimiglianza della responsabilità penale dell'indagato inferiore alla soglia del ragionevole dubbio» (Sez. 2, n. 12851 del 07/12/2017, Rv. 272687, tra le molte conformi). Peraltro, anche l'applicazione del principio del 'ragionevole dubbio' impone di escludere la colpevolezza solo in presenza di dubbi e di ipotesi alternative che siano, appunto, 'ragionevoli', dovendosi invece escludere la sussistenza di tale ragionevole dubbio «anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605). 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. A tale decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non comportando, la presente decisione, la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.