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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 novembre 2022

Cassazione n. 15195/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 24 agosto 2022, la Corte di Assise di appello di Catanzaro, in accoglimento dell'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione n.

SIEP 347/2022, emesso dalla Procura generale della Corte di appello di Catanzaro il 17 agosto 2022, ai fini dell'esecuzione della pena inflitta a Michienzi dalla sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro in data 17 novembre 2021, pari a mesi 4 di reclusione.

A ragione della decisione il giudice dell'esecuzione osserva che tra i reati, posti in continuazione, per i quali Michienzi ha riportato la citata condanna iquello di cui agli artt. 56, 629, 628, comma 2, per la sua natura tentata, non rientra tra i reati ostativi di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), anche a seguito del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 416-bis 1, comma 3, cod. pen. sicché deve procedersi, ai fini di consentire l'eventuale godimento dei benefici penitenziari, alla scissione del cumulo delle pene inflitte con la precisa indicazione di quelle correlate al reato non ostativo unificato ex art. 81, secondo comma, cod. pen. e alla dichiarazione di temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione non sospeso.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale deducendo quale unico motivo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 656, commi 5 e 9, cod. proc. pen. e 4-bis Ord. pen.

Sostiene il ricorrente che il giudice dell'esecuzione, ritenendo decisivq ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione di cui all'art. 656 cod. proc. pen., la forma tentata dei reati per cui è intervenuta condanna è incappato in un evidente errore.

L'art. 656, comma 9 lett. a), cod. proc. pen., nell'individuare le situazioni derogatrici alla previsione generale di sospensione dell'ordine di esecuzione per le pene detentive brevi di cui al precedente comma 5, richiama espressamente l'elenco dei delitti di cui all'ad 4-bis Ord. pen., elenco che include anche "i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'ad, 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare le associazioni esso previste".

Ipotesi quest'ultima che ricorre nel caso in esame in cui è stata ritenuta l'aggravante del metodo e della finalità mafiosa.

3. Con memoria depositata in data 4 novembre 2022, il difensore dell'interessato ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, evidenziando la correttezza delle argomentazioni giuridiche a fondamento della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. L'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. dispone che il pubblico ministero sospende l'esecuzione "se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47 ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni" salvo quanto previsto, tra l'altro, dal successivo comma 9.

Tale ultima disposizione stabilisce che la sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta, tra le varie ipotesi, nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis Ord. pen.

Nell'interpretare il rinvio così operato, questa Corte ha, in più occasioni, precisato che esso è volto soltanto ad individuare i reati per i quali la sospensione non può essere disposta, senza recepire anche i presupposti previsti dal predetto art. 4-bis per l'accesso ai benefici penitenziari, con conseguente irrilevanza, ad esempio, della declaratoria di parziale incostituzionalità di quest'ultima norma per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019 (Sez. 5, n. 358 del 07/10/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 282430 - 01; Sez. 1, n. 27354 del 17/05/2019, D., Rv. 276490 - 01 Sez. 3, n. 26832 del 26/03/2004, [OSCURATO:PERSONA]. 229054 - 01).

Il riferimento dell'art. 4-bis Ord. pen. ai "delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività delle relative associazioni", ricomprende anche i delitti rimasti allo stadio del tentativo, in quanto essi risultano nondimeno caratterizzati da tale metodo o finalità; e ciò a differenza di quanto si verifica per gli altri reati ostativi individuati dalla medesima disposizione mediante l'espressa indicazione della norma incriminatrice violata, che, come tale, non è in grado di ricomprendere la corrispondente, ma autonoma, fattispecie tentata (Sez. 1, n. 15755 del 22/01/2014, Marino, Rv. 262264-01; Sez. 1, n. 8707 del 08/02/2012, Marongiu, Rv. 252919-01; Sez. 1, n. 23505 del 22/04/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 228134-01).

3. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Catanzaro che dovrà riesaminare l'istanza attenendosi a principi enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 agosto 2022, la Corte di Assise di appello di Catanzaro, in accoglimento dell'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione n. SIEP 347/2022, emesso dalla Procura generale della Corte di appello di Catanzaro il 17 agosto 2022, ai fini dell'esecuzione della pena inflitta a Michienzi dalla sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro in data 17 novembre 2021, pari a mesi 4 di reclusione. A ragione della decisione il giudice dell'esecuzione osserva che tra i reati, posti in continuazione, per i quali Michienzi ha riportato la citata condanna iquello di cui agli artt. 56, 629, 628, comma 2, per la sua natura tentata, non rientra tra i reati ostativi di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), anche a seguito del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 416-bis 1, comma 3, cod. pen. sicché deve procedersi, ai fini di consentire l'eventuale godimento dei benefici penitenziari, alla scissione del cumulo delle pene inflitte con la precisa indicazione di quelle correlate al reato non ostativo unificato ex art. 81, secondo comma, cod. pen. e alla dichiarazione di temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione non sospeso. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale deducendo quale unico motivo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 656, commi 5 e 9, cod. proc. pen. e 4-bis Ord. pen. Sostiene il ricorrente che il giudice dell'esecuzione, ritenendo decisivq ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione di cui all'art. 656 cod. proc. pen., la forma tentata dei reati per cui è intervenuta condanna è incappato in un evidente errore. L'art. 656, comma 9 lett. a), cod. proc. pen., nell'individuare le situazioni derogatrici alla previsione generale di sospensione dell'ordine di esecuzione per le pene detentive brevi di cui al precedente comma 5, richiama espressamente l'elenco dei delitti di cui all'ad 4-bis Ord. pen., elenco che include anche "i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'ad, 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare le associazioni esso previste". Ipotesi quest'ultima che ricorre nel caso in esame in cui è stata ritenuta l'aggravante del metodo e della finalità mafiosa. 3. Con memoria depositata in data 4 novembre 2022, il difensore dell'interessato ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, evidenziando la correttezza delle argomentazioni giuridiche a fondamento della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. L'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. dispone che il pubblico ministero sospende l'esecuzione "se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47 ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni" salvo quanto previsto, tra l'altro, dal successivo comma 9. Tale ultima disposizione stabilisce che la sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta, tra le varie ipotesi, nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis Ord. pen. Nell'interpretare il rinvio così operato, questa Corte ha, in più occasioni, precisato che esso è volto soltanto ad individuare i reati per i quali la sospensione non può essere disposta, senza recepire anche i presupposti previsti dal predetto art. 4-bis per l'accesso ai benefici penitenziari, con conseguente irrilevanza, ad esempio, della declaratoria di parziale incostituzionalità di quest'ultima norma per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019 (Sez. 5, n. 358 del 07/10/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 282430 - 01; Sez. 1, n. 27354 del 17/05/2019, D., Rv. 276490 - 01 Sez. 3, n. 26832 del 26/03/2004, [OSCURATO:PERSONA]. 229054 - 01). Il riferimento dell'art. 4-bis Ord. pen. ai "delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività delle relative associazioni", ricomprende anche i delitti rimasti allo stadio del tentativo, in quanto essi risultano nondimeno caratterizzati da tale metodo o finalità; e ciò a differenza di quanto si verifica per gli altri reati ostativi individuati dalla medesima disposizione mediante l'espressa indicazione della norma incriminatrice violata, che, come tale, non è in grado di ricomprendere la corrispondente, ma autonoma, fattispecie tentata (Sez. 1, n. 15755 del 22/01/2014, Marino, Rv. 262264-01; Sez. 1, n. 8707 del 08/02/2012, Marongiu, Rv. 252919-01; Sez. 1, n. 23505 del 22/04/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 228134-01). 3. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Catanzaro che dovrà riesaminare l'istanza attenendosi a principi enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di
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