CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12376/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentatoe difeso per procura alle liti in calce a l ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] Roma, via Balduina n. 289 . Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], fabbricato B, di via Pittore n. 126 in [OSCURATO:PERSONA] a Cremano , in persona dell’amministratore dott. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatoe difeso per procura alle liti in calce a l contro ricorso dall’Avvo cato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatopresso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] a Cremano, via [OSCURATO:PERSONA] n. 19. Controricorrente-Ricorrente incidentale avverso la sentenza n.4995/2017 della Corte di appello di Napoli, depositata il 4. 12. 2017. Udita la relazione sulla causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 21. 3. 2023. R.G. N. 11999/2018.Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 4995 del 4. 12. 2017 la Corte di appello di Napoli rigettò gli appelli proposti dalCondominio [OSCURATO:PERSONA], fabbricato B, di via Pittore n. 126 in [OSCURATO:PERSONA] a Cremano eda [OSCURATO:PERSONA], suo ex amministratore, avverso la decisione di primo grado che: a) aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla domande con cui il Castaldi aveva chiesto di accertare l’obbligo del condominio a ritirare la documentazione da lui detenuta in qualità di ex amministratore ed alle richieste avanzate dal condominio convenuto di ordinare alla controparte la loroconsegna e di rendere il conto della gestione dall’1. 1. 2004 fino alla cessazionedell’incarico, avvenuta il 7. 6. 2004, rilevando che all’udienza dell’11. 1. 2005 le parti si erano date reci procamente atto di avere consegnato e ritirato la suddetta documentazione e il relativo rendiconto; b) aveva regolato le spese ponendole, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in capo al Castaldi; c) aveva rigettato le domanda riconvenzionali del condominio dirette alla restituzione di somme asseritamente trattenute dall’ex amministratore ed al risarcimento di danni. La Corte distrettuale motivò la sua decisione, con riguardo all’appello principale proposto dal condominio, affermando che la espletata cons u lenza tecnica d’ufficio aveva accertato la “ non correttezza “ del rendiconto presentato ma che mancava la prova, che doveva essere offerta dal condominio attraverso la produzione della documentazione della movimentazione bancaria, che il Castaldi avesse sottratto somme al condominio; che l’ulterioredomanda di risarcimento del danno che si assumeva causato dal fatto che il Castaldi non aveva informato il condominio di un contenzioso instaurato da tale Rizzo, era inammissibile, trattandosi di domanda nuova, avanzata solo in sede di memoria istruttoria; che l’ulteriore domanda di ripetizione della somma di euro 3.577, 92, per il mancato pagamento della bolletta per il consumo di acqua, era infondata, in quanto del doppio versamento di tale somma ai due amministratori potevano eventualmente lamentarsi coloro che lo aveva effettuato, non l’ente di gestione. La Corte, inoltre, respinse il gravame proposto in via incidentale dal Castaldi in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, tenuto R.G. N. 11999/2018.conto dell’esito complessivo della controversia e della palese infondatezza della domanda da questi avanzata. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 10. 4. 2018, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. Il condominio [OSCURATO:PERSONA], fabbricato B, di via Pittore n. 126 in [OSCURATO:PERSONA] a Cremano, con atto notificato l’8. 5. 2018, ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale, affidato a sei motivi, a cui il ricorrente principale ha resistito con controricorso. La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio. Preliminarmente deve darsi atto che la difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto il certificato di morte della parte e chiesto l’interruzione del processo. L’istanza va disattesa. Questa Corte ha infatti da tempo precisato che, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, caratterizzata dall ’impulso d’ufficio, l'istituto dell'interruzione del processo non trova applicazione nel giudizio di cassazione, con l’effetto che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievoprocessuale ( Cass. n. 1757 del 20 16; Cass. n. 24635 del 2015; Cass. S.U. n. 14385 del 2007 ). Tanto precisato, vanno esaminat i per primi i primi tre motivi del ricorso incidentale proposto dal condominio, che investono questioni aventi priorità logica e giuridica pregiudiziali rispetto all’oggetto del ricorso principale. Il primo motivo del ricorso incidentale, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 1713 e 2697 cod. civ., censura la sentenza impugnata per avere respinto la domanda di condanna del Castaldi, qualeex amministratore, sulla base del rilievo che mancava la prova del fatto che questi avesse indebitamente trattenuto somme attinenti alla gestione del condominio. Si sostiene che un tale epilogo contrasta con gli accertamenti svolti dal consulente tecnico d’ufficio, che aveva rilevato, in ordine al rendiconto depositato in atti, che le voci ivi iscritte erano illegittime o comunque non corrette , perché mancanti degli elementi giustificativi per un importo complessivo di euro 57.598,44. Alla luce di tali risultanze la Corte di merito ha R.G. N. 11999/2018.errato nel porre a carico del condominio la prova della sottrazione, atteso che invece gravava sulla controparte dare la prova che il detto importo era stato effettivamente destinato a spese condominiali. La Corte non ha poi considerato gli atti, i documenti di causa e le dichiarazioni rese dal Castaldi in sede di interrogatorio formale, ove aveva ammesso di non avere mai provveduto al pagamento delle bollette per il consumo dell’acqua e riconosciuto l’esistenza, al termine della sua gestione, di una giacenza di cassa di euro 19.000,25, mai restituita. La decisione impugnata contrasta pertanto con il principio che l’amministratore di condominio è tenuto a giustificare le spese fatte e risponde delle somme che non ha validamente giustificato. Il motivo è infondato ed anche in parte inammissibile. La Corte di appello ha motivato il rigetto della domanda riconvenzionale del condominio rilevando che, come evidenziato già dal Tribunale, il consulente tecnico d’ufficio, cui era stato affidato l’incarico di verificare l’esattezza del rendiconto depositato in causa tenendo conto dei soli documenti redatti in conformità alle disposizioni fiscali, aveva accertato la “ non correttezza “ del documento contabile, ma anche di non potere accertare le somme eventualmente trattenute dal Castaldi per mancanza della documentazione bancaria. Ha quindi ritenuto che mancasse la prova, anche sotto il profilo indiziario, che l’ex amministratore avesse distratto in suo favore denaro del condominio, prova che avrebbe potuto essere fornita da quest’ultimo con il deposito della documentazione della movimentazione bancaria atta ad evidenziare la destinazione finale delle somme amministrate. Da tale motivazione discende che il giudicante ha respinto la domanda per carenza di prova in ordine non solo al fatto che l’ex amministratore avrebbe sottratto somme alla cassa condominiale, ma anche in relazione alla stessa presenza di vuoti di cassa idonei a pr esumere la distrazione. Il ragionamento posto a base della sentenza impugnata si sottrae pertanto al vizio denunziato di violazione dell’onere della prova. Per il resto le censure sono inammissibili, in quanto sollecitano, attraverso una nuova valutazione del materiale probatorio, una diversa ricostruzione delle R.G. N. 11999/2018.condotte accertate, cioè un sindacato sugli apprezzamenti di fatto del giudice di merito non consentito in sede di giudizio di legittimità. Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione dell’art. 183, comma 6, cod. proc. civ., per avere la Corte distrettuale dichiarato inammissibile la domanda del condominio di risarcimento del danno causato dalla mancata informazione dell’allora amministratore circa il contenzioso instauratosi con tale Rizzo, impedendo così al condominio di opporsi giudizialmente alla relativa pretesa. Tale domanda, si assume, non era nuova, ma doveva ritenersi compresa nelle domande riconvenzionali spiegate in comparsa di risposta, con cui il condominio convenuto aveva chiesto il rendiconto della gestione e, all’esito, la condanna al pagamento delle somme dovute anche per mala gestio. Il mezzo è infondato. Dalla lettura della sentenza impugnata e dello stesso ricorsoincidentale ( pag. 2 ) emerge che il condomin i o, costituendosi in giudizio, aveva chiesto in via riconvenzionale che fosse ordinato al Castaldi di rendere il conto dell’ultimo periodo della sua gestione e, all’esito, di condannarlo al pagamento di tutte le somme dovute al condominio per spese illegittime ed ingiustificate, oltre al risarcimento dei danni conseguente al suo inadempimento. Tanto precisato, il capo della sentenza impugnato, che ha dichiarato inammissibile per novità la domanda del condominio proposta nel corso del giudizio di condannare l’altra parte al risarcimento del danno asseritamente patito per omessa informazione del contenzioso introdotto da tale Rizzo, appare corretto, trattandosi di domanda nuova,non avente alcun diretto collegamento con il rendiconto della gestione sul quale era invece ancorata la domanda già proposta, essendo fondata su una causa petendi diversa e, prima di allora, mai dedotta. Il terzo motivo di ricorso incidentale denuncia violazione dell’art. 1131 cod. civ., censurando la sentenza impugnata di rigetto della domanda di pagamento della somma di euro 3.577,92 per il consumo dell’acqua, argomentando che non c’era stato un doppio pagamento alla società fornitrice,ma due pagamenti effettuati dai condomini ai due amministratori e che di ciò potevano dolersi solo i condomini e non l’ente di gestione. Si assume che tale capo della decisione è R.G. N. 11999/2018.errato, in quanto il successivo pagamento nelle mani del nuovo amministratore trovava evidentemente causa nel fatto che il Castaldi, pur incassando le relative quote, non aveva mai provveduto all’esborso dovuto, sicché il condominio era pienamente legittimato alla restituzione. Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha respinto la domanda nel merito, affermando che i versamenti effettuati dai condomini al nuovo ed al vecchio amministratore non avevano procurato alcun danno al condominio, potendosi di tale inadempimento dolersi solo i condomini. La motivazione della sentenza impugnata va letta nella prospettiva della mancanza di allegazione e prova del fatto che gli importi ricevuti dall’amministratore per la bolletta di cui si discute siano stati dallo stesso indebitamente trattenuti. Ciò posto, ed in assenzadi una deduzione contraria da parte dell’odierno ricorrente incidentale, la conclusione del giudice a quo, che ha escluso che la mera circostanza che i condomini avessero dovuto, per il medesimo titolo, nuovamente versare le quote di loro spettanza non integrava un fatto generatore didanno per il condominio, ma soltanto un inadempimento di cui avrebbero potuto lamentarsi i soli condomini, si sottrae alla censura sollevata, quanto meno in ragione della omessa deduzione del danno sofferto, il quale non può evidentemente identificarsi nell’importo versato dai condomini, ma coincide con le conseguenze negative derivate al condominio dal fatto che l’ex amministratore non avrebbedestinato le somme incassate al pagamento della fornitura. Passando ora all’esame del ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] , i l primo motivo denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., lamentando che la Corte di appello abbia confermato il capo della decisione di primo grado che lo aveva condannato al pagamento delle spese del giudizio, comprese quelle ingenti per la consulenza tecnica d’ufficio, senza considerare che egli era vittorioso nei confronti della domande riconvenzionali proposte dal condominio, per la cui istruzione era stata disposta la consulenza, mentre la sua soccombenza era stata limitata, in modo virtuale, solo in relazione R.G. N. 11999/2018.alla sua richiesta di accertare l’obbligo del condominio di ritirare la documentazione della gestione condominiale. Il secondo motivo del ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., ribadendo le censure già esposte nel primo motivo. Il condominio controricorrente deduce che la proposizione del ricorso avversario è preclusa dal fatto che il suo appello incidentale era inammissibile, atteso che egli nel giudizio di secondo grado si era costituito solo in udienza , senza osservare il termine di 20 giorni precedenti prescritto dall’art. 343 cod. proc. civ. L’eccezione è fondata. Dall’esame del fascicolo, consentito in ragione della natura processuale dell’eccezione sollevata, risulta che il Castaldi, nel giudizio di secondo grado, si costituì e propose appello incidentale sulle spese solo alla prima udienza del 4. 4. 2012, allorquando, ai sensi degli artt. 343, 347 e 166 cod. proc. civ, avrebbe dovuto costituirsi almeno 20 giorni prima di tale udienza. Il suo appello era pertanto da considerarsi tardivo, con conseguente inammissibilità del ricorso principaleavente ad oggetto il medesimo capo della decisione. Né ha pregio l’argomentazione sollevata dal ricorrente in sede di controricorso al ricorso incidentale avversario, laddove ha sostenuto che il profilo di inammissibilità sollevato sarebbe superato dal rilievo che il suo appello incidentale era da considerarsi tardivo, ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ.. L’argomento è privo di rilevanza sotto il profilo considerato, atteso che la figura dell’impugnazione incidentale tardiva, attiene al termine di proposizione dell’impugnazione non alla forma in cui essa deve essere proposta edal termine di costituzione della parteche la propone, i quali trovano unica deroga nel caso previsto dall’art. 343, comma 2, cod. proc. civ., in cui l’interesse all’impugnazione sorga a seguito dell’appello proposto da una parte diversa dell’appellante principale. Tornando al ricorso incidentaledel condominio, il quarto motivo denuncia nullità della sentenza per difetto di motivazione in relazione agli artt. 111 e 24 Cost., per avere la Corte di appello, senza addurre giustificazione, compensato perun R.G. N. 11999/2018.terzo le spese del giudizio di appello, condannando il condominio al pagamento dei restanti due terzi. Il motivo è infondato, trovando la statuizione sulle spese del giudizio di secondo grado chiara giustificazione nella soccombenza del condominio, ritenuta prevalente rispetto a quella della controparte. Il quinto motivo del ricorso incidentale denuncia nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, lamentando che la Corte di appello, con ordinanza di correzione per errore materiale del 9. 4. 2018, abbia condannato il condominio al pagamento delle spese in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario, ignorando il fatto che il condominio aveva già provveduto all’estinzione del suo debito mediante compensazione, fino alla concorrenza di pari importi, del proprio credito nei confronti del Castaldi per il pagamento delle spese del giudizio di primo grado, rimaste ferme a seguito del rigetto dell’appello principale della controparte. Il motivo è infondato in quanto il provvedimento di correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza, per la sua natura e per la finalità cui è destinato, deve necessariamente prendere in considerazione la situazione esistente al momento della redazione del provvedimento, non quella successiva, che a tal fine rimane ininfluente. Il sesto motivo del ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 153 e 190 cod. proc. civ., per avere la Corte di appello accolto l’istanza di distrazione delle spese fatta dal difensore della controparte nonostante essa fosse contenuta solo nella comparsa conclusionale , che avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile in quanto depositata fuori termine. Il motivo è infondato in quanto la dichiarazione del difensore di antistarietà, che è vincolante per il giudice, provenendo direttamente dal difensore ed esse ndo indipendente dalle argomentazioni difensive, può essere resa in qualsiasi atto depositatoprima del trattenimento della causa in decisione. Il settimo motivo del ricorso incidentale denuncia nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dal fatto che l’appello incidentale avanzato dal Castaldi doveva R.G. N. 11999/2018.considerarsi inammissibile, in quanto proposto oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado e per non avere la parte rispettato il termine di 20 giorni precedente la data di udienza per la sua costituzione in giudizio. Il motivo, nella misura in cui non si ritenga assordito dalle considerazioni precedenti, che hanno portato a dichiarare inammissibile il ricorsoincidentale, è chiaramente inammissibile per difetto di interesse, avendo comunque la Corte di appello rigettato l’appello incidentale avanzato dal Castaldi, sicché difetta,in relazione ad esso, in capo al condominio, il presupposto della soccombenza. Le spese di giudizio di dichiarano interamente compensate, in ragione della reciproca soccombenza delle parti. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e rigetta quello incidentale proposto dal condominio; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. Così decisoin Roma, nella camera di consig