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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 24208/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16472/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

MILANO n. 4892/2018 depositata il13/11/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto appello contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Milano che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso il diniego di rimborso IVA per il 2008 perché era intervenuto un giudicato tra le stesse parti (sentenza del 2014 della CTR non impugnata) che aveva negato il rimborso. 2.La contribuente ha motivato il gravame sulla considerazione che il precedente giudicato riguardava i presupposti del rimborso ma non l’esistenza del credito che poteva sempre essere chiesto a rimborso nel rispetto del termine decennale di prescrizione. 3.[OSCURATO:PERSONA] ( CTR ) della Lombardia ha respinto l’appello osservando che si trattava sempre della medesima questione e che il giudicato copre il dedotto e il deducibile

4. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società che si è affidata a due motivi, illustrati con memoria. 5.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 324 c.p.c. e 124 disp. att. c.p.c. in quanto l’Ufficio non aveva prodotto in giudizio copia della sentenza su cui si fondava l’eccezione di giudicato esterno con la certificazione del passaggio in giudicato della stessa.

2. Il motivo è infondato. 3.Il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui la sentenza non sia stata versata in atti con la rituale certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. , perché l'accertamento del giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del ne bis in idem (Cass, n. 16589 del 2021; Cass. n. 30838 del 2018).

4. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione deli artt. 111, 112, 131 e 132 c.p.c. per omessa motivazione in ordine alla sussistenza di una diversa causa petendi tra il presente giudizio e quello definito con la sentenza richiamata dalla CTR Lombardia.

5. Il motivo è infondato.

6. La sentenza ha motivato sul punto , osservando che si trattava di domanda «di rimborso relativa al medesimo rapporto giuridico fatto valere nella presente causa rispetto alla precedente» e richiamando il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, in forza del quale il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare nel primo giudizio tutti gli elementi costitutivi della pretesa, tema affrontato in quella prima causa in cui, come riportato nella stessa sentenza impugnata, la CTR, con la sentenza del 2014, aveva «rimarcato che la società Pelmo non ha mai dato prova della fondatezza del credito IVA richiesto a rimborso».

7. I l ricorso, quindi, deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo,vanno regolate secondo soccombenza.

P.Q.M. rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16472/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 4892/2018 depositata il13/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto appello contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Milano che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso il diniego di rimborso IVA per il 2008 perché era intervenuto un giudicato tra le stesse parti (sentenza del 2014 della CTR non impugnata) che aveva negato il rimborso. 2.La contribuente ha motivato il gravame sulla considerazione che il precedente giudicato riguardava i presupposti del rimborso ma non l’esistenza del credito che poteva sempre essere chiesto a rimborso nel rispetto del termine decennale di prescrizione. 3.[OSCURATO:PERSONA] ( CTR ) della Lombardia ha respinto l’appello osservando che si trattava sempre della medesima questione e che il giudicato copre il dedotto e il deducibile 4. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società che si è affidata a due motivi, illustrati con memoria. 5.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 324 c.p.c. e 124 disp. att. c.p.c. in quanto l’Ufficio non aveva prodotto in giudizio copia della sentenza su cui si fondava l’eccezione di giudicato esterno con la certificazione del passaggio in giudicato della stessa. 2. Il motivo è infondato. 3.Il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui la sentenza non sia stata versata in atti con la rituale certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. , perché l'accertamento del giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del ne bis in idem (Cass, n. 16589 del 2021; Cass. n. 30838 del 2018). 4. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione deli artt. 111, 112, 131 e 132 c.p.c. per omessa motivazione in ordine alla sussistenza di una diversa causa petendi tra il presente giudizio e quello definito con la sentenza richiamata dalla CTR Lombardia. 5. Il motivo è infondato. 6. La sentenza ha motivato sul punto , osservando che si trattava di domanda «di rimborso relativa al medesimo rapporto giuridico fatto valere nella presente causa rispetto alla precedente» e richiamando il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, in forza del quale il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare nel primo giudizio tutti gli elementi costitutivi della pretesa, tema affrontato in quella prima causa in cui, come riportato nella stessa sentenza impugnata, la CTR, con la sentenza del 2014, aveva «rimarcato che la società Pelmo non ha mai dato prova della fondatezza del credito IVA richiesto a rimborso». 7. I l ricorso, quindi, deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo,vanno regolate secondo soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma d
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