CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 dicembre 2024
Cassazione n. 15075/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso ed esaminati gli atti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Milano, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Lodi/in data 12 settembre 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 4 mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 187, comma 8, D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti; fatto commesso il 26 agosto 2019. Dalla ricostruzione dei fatti, come emerge dalle sentenze di merito, risulta che il Cesari, alla guida di un ciclomotore PT 50, veniva fermato per un controllo dall'[OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] al Lannbro, per aver effettuato una manovra anomala consistente nell'attraversamento di un incrocio utilizzando l'isola di traffico destinata ai pedoni. Durante il controllo, secondo quanto riferito dal militare operante, l'imputato appariva poco reattivo ("non era connesso", "non vedeva chi c'era intorno", "prendeva e continuava ad andare dritto"), dando l'impressione di essere in uno stato di alterazione psico-fisica. Pertanto, l'Appuntato richiedeva all'imputato di seguirlo presso una struttura sanitaria per sottoporsi ad accertamenti biologici volti a verificare l'eventuale stato di alterazione dovuto all'uso di sostanze stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] rifiutava tale richiesta. 2. Avverso tale sentenza, l'imputato, per mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi. 2.1 Con il primo motivo deduce la nullità del dispositivo di condanna in primo grado, per errata indicazione degli articoli di legge richiamati, ossia "artt. 533 e 535 C.p.", anziché degli "artt. 533 e 535 c.p.p.", con conseguente violazione dell'art. 546 c.p.p. 2.2 Con il secondo motivo, lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo la legittimità del rifiuto opposto in quanto, a suo avviso, non sarebbe stata rispettata la procedura prevista dall'articolo 187 del Codice della Strada. In particolare, contesta che all'imputato sarebbe stato chiesto direttamente di recarsi in ospedale per accertamenti biologici, senza che fossero previamente eseguiti gli accertamenti qualitativi non invasivi previsti dalla normativa. 2.3 Con il terzo motivo, censura l'illogicità della motivazione con riferimento alla mancata considerazione dei risultati degli esami tossicologici a cui l'imputato si era volontariamente sottoposto nei giorni immediatamente successivi al controllo (il 6 settembre 2019), con esito negativo. 2.4 Con il quarto motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., invocata in considerazione della particolare tenuità del fatto. 2.5 Con il quinto motivo, eccepisce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione.3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione relativa alla prescrizione del reato, poiché, qualora fondata, avrebbe carattere assorbente rispetto alle altre doglianze. 2.1 L'eccezione è manifestamente infondata. Per i reati commessi nel periodo dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 - come si ricava dalla informazione provvisoria divulgata immediatamente dopo la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte in data 12 dicembre 2024 - rimane applicabile la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. Tale norma prevede la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. penna. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. penna. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. 2.2 Nel caso di specie, il reato contestato risulta commesso il 26 agosto 2019, dunque in piena vigenza della disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017. Applicando i periodi di sospensione previsti per la fase tra primo e secondo grado, nonché tra secondo grado e giudizio di legittimità, il termine prescrizionale - che per la contravvenzione in esame è ordinariamente di quattro anni, elevabili a cinque in presenza di atti interruttivi - non risulta spirato alla data della presente decisione. Di conseguenza, il reato non può considerarsi estinto per prescrizione. 3. Il primo motivo, con cui si deduce la nullità del dispositivo della sentenza di primo grado per erronea indicazione degli articoli 533 e 535 del codice penale anziché del codice di procedura penale, è manifestamente infondato. 3.1 Come correttamente rilevato dalla Corte di merito, il riferimento agli "artt. 533 e 535 c.p.", contenuto nel dispositivo letto in udienza e in quello riportato in calce alla motivazione della sentenza di primo grado, costituisce evidente errore materiale, emendabile mediante la procedura di correzione di cui all'art. 130 c.p.p., senza che da ciò discenda alcuna nullità della decisione. L'errore è stato formalmente corretto dalla stessa Corte d'Appello con la sentenza impugnata, nella quale ha disposto "la correzione dell'errore materiale in cui è incorso il giudice nella redazione del dispositivo letto in udienza e del dispositivo apposto in calce della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui riportano l'indicazione: «visti, altresì, gli articoli 533 e 535 del c.p.» con la sostituzione a tale dicitura di quella corretta: «visti, altresì, gli articoli 533 e 535 del c.p.p.»". [OSCURATO:PERSONA], condividendo l'argomentazione della Corte distrettuale, rileva che il vizio denunciato concerne una mera irregolarità formale, inidonea a generare una nullità, tanto più che dal complessivo tenore della sentenza di primo grado emerge con chiarezza che il Tribunale ha inteso riferirsi alle norme processuali che disciplinano la pronuncia di condanna e la decisione sulle spese processuali. Tale irregolarità, come detto, è stata comunque sanata mediante l'apposita procedura di correzione disposta dal giudice di appello. 4. Il secondo motivo, concernente la presunta illegittimità del rifiuto opposto dall'imputato per la mancata osservanza della procedura prevista dall'art. 187 C.d.S., è manifestamente infondato. 4.1 La Corte territoriale, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, ha correttamente ritenuto che gli agenti di polizia stradale avessero legittimamente richiesto all'imputato di sottoporsi agli accertamenti sanitari al fine di verificare l'eventuale stato di alterazione psico-fisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti. 4.2 L'art. 187, comma 8, g.d.S. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il rifiuto all'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4 del medesimo articolo. Secondo lo schema normativo delineato dall'art. 187 C.d.S., il comma 2 prevede che gli organi di Polizia stradale possano sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo ovvero quando si abbia "altrimenti ragionevole motivo di ritenere" che il conducente si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conducente stesso può essere sottoposto ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura del personale sanitario ausiliario delle forze dell'ordine (comma 2-bis). Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di Polizia stradale possono procedere all'accompagnamento del conducente presso strutture sanitarie per il prelievo di campioni di liquidi biologici (comma 3). Appare opportuno rammentare che questa Sezione, con riferimento agli accertamenti sulla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanza stupefacenti, ha di recente affermato che il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tossicologici previsto dal comma settimo dell'art. 187 cod. strada, è configurabile quando venga rifiutato uno degli accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis, 3 o 4 dell'articolo medesimo e che "secondo le menzionate previsioni è possibile procedere ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche és- attraverso apparecchi portatili, al fine di legittimare l'accompagnamento del conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o, comunque, a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti. Accompagnamento che è legittimo anche quando, avendo avuto esito positivo gli accertamenti non invasivi, ovvero avendo altro ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale non possono essere prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia" (Sez. 4, n. 24914 del 19/02/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276363, in motivazione, a pag.3). 4.3 II punto cruciale, nel caso in esame, è rappresentato dalla sussistenza o meno del "ragionevole motivo" di ritenere che il conducente si trovasse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, presupposto che legittima la richiesta di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 2-bis o, in alternativa, l'accompagnamento presso strutture sanitarie ai sensi del comma 3. 4.4 Sul punto, i giudici di merito hanno dettagliatamente analizzato il comportamento tenuto dall'imputato durante il controllo stradale, così come riferito dal testimone [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato di aver notato che la persona ( il Cesari), alla guida del ciclomotore, anziché rimanere incolonnato con altri mezzi al semaforo, aveva attraversato l'incrocio, salendo sull'isola di traffico dedicata ai pedoni; inoltre, una volta avvicinato dall'operante, appariva non connesso e non vedeva chi c'era attorno, continuando ad andare dritto dopo il salto del marciapiedi, senza essersi accorto dell'attivazione dei lampeggianti e dei sistemi sonori sull'auto istituzionale. Tali elementi sintomatici, secondo i giudici di merito, unitamente alla manovra anomala che aveva dato origine al controllo (attraversamento dell'incrocio utilizzando l'isola di traffico riservata ai pedoni), hanno correttamente condotto gli operanti a ritenere sussistente il "ragionevole motivo" di sospettare uno stato di alterazione psico-fisica derivante dall'uso di sostanze stupefacenti. Trattasi di argomentazione logica, atteso che il "ragionevole motivo" di ritenere che il conducente di un veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti può legittimamente fondarsi, oltre che sull'esito positivo degli accertamenti preliminari, anche su elementi sintomatici oggettivamente percepibili e valutabili dagli agenti operanti. La motivazione, inoltre, è evidentemente versata in fatto, e pertanto, non censurabile in questa sede. Pertanto, il rifiuto del Cesari configura pienamente la fattispecie contravvenzionale contestata.5. Il terzo motivo, relativo alla mancata considerazione degli esami tossicologici negativi cui l'imputato si era volontariamente sottoposto successivamente al controllo, è allo stesso modo manifestamente infondato. 5.1 La Corte territoriale ha correttamente rilevato che a nulla valgono gli accertamenti biologici cui l'imputato si è sottoposto di sua iniziativa successivamente, posto che la contravvenzione in oggetto sanziona unicamente il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per rilevare un eventuale stato di alterazione, come ben evidenziato dal giudice di prime cure, anche a prescindere dall'effettivo utilizzo di sostanze stupefacenti. Itft ';T£._1/L27í-- Tale valutazione è aderente alla lettera dell'art. 187, comma 8, C.d.S t/Ché si perfeziona' con il mero rifiuto di sottoporsi agli accertamenti; il che presuppone evidentemente la mancanza di accertamento, a livello biologico, della effettiva presenza di sostanza stupefacente nel sangue al momento del controllo. Peraltro, è stato correttamente evidenziato che gli esami cui l'imputato si è sottoposto volontariamente sono stati effettuati il 6 settembre 2019, ovvero a ben undici giorni di distanza dal fatto contestato. Tale circostanza rende la contestazione aspecifica, poiché detti esami sono inidonei a dimostrare l'assenza di sostanze stupefacenti nell'organismo dell'imputato al momento del controllo stradale, considerato che molte sostanze stupefacenti vengono metabolizzate ed eliminate dall'organismo in un tempo decisamente inferiore. 6. Il quarto motivo, afferente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui rYYf- all'art. 131-bis cod. pen., è anch'essolinfondato. 6.1 Costituisce ius receptum che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da ess4oz desunnibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). E che, a tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 - , Sentenza n. 55107 del 08/11/2018 - Rv. 274647 - 01), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile. Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. Ebbene, la decisione impugnata, correttamente applicando tali princìpi, ha motivato il diniego dell'invocato beneficio rilevando "di non poter ritenere l'ipotesi di cui all'art. 131-bis c.p., comportante la non punibilità della condotta per particolare tenuità del fatto, stante invece la gravità del reato commesso alla luce della modalità della condotta, essendosi l'imputato mostrato particolarmente ostile al controllo, nonostante il veicolo fosse privo di assicurazione e il Cesari non avesse con sé i documenti". Tale motivazione appare adeguata e immune da vizi logici o giuridici. La valutazione della particolare tenuità del fatto richiede un giudizio complessivo che tenga conto, oltre che della limitata offensività della condotta in sé considerata, anche della modalità del comportamento e dell'intensità dell'elemento soggettivo. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato elementi concreti che denotano un atteggiamento di particolare ostilità e insofferenza al controllo, aggravato dalla circostanza - di per sé rilevante sul piano della sicurezza stradale - che il veicolo condotto dall'imputato fosse privo di copertura assicurativa. 7. Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle