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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2024

Cassazione n. 11509/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione.

Ritenuto che le censure dell'odierno ricorrente denunciano asserito difetto di motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato.

Invero, il GE, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01), ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dalla peraltro solo parziale omogeneità dei titoli di reato, ostano al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, la distanza spazio-temporale tra le violazioni, le differenti modalità esecutive e la diversa identità delle persone offese.

In tale contesto, stanti altresì il carattere estemporaneo delle analoghe condotte di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali e le diverse finalità perseguite con la loro commissione, i fatti oggetto d'esame appaiono plausibilmente riconducibili ad autonome risoluzioni criminose quali espressione dell'abitualità criminosa dell'agente, non meritevole dell'applicazione di istituti di favore.

Considerato che a tali argomenti, Tilocca oppone doglianze generiche e rivalutative, finendo con il sollecitare una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal giudicante, operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 22 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione. Ritenuto che le censure dell'odierno ricorrente denunciano asserito difetto di motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato. Invero, il GE, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01), ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dalla peraltro solo parziale omogeneità dei titoli di reato, ostano al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, la distanza spazio-temporale tra le violazioni, le differenti modalità esecutive e la diversa identità delle persone offese. In tale contesto, stanti altresì il carattere estemporaneo delle analoghe condotte di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali e le diverse finalità perseguite con la loro commissione, i fatti oggetto d'esame appaiono plausibilmente riconducibili ad autonome risoluzioni criminose quali espressione dell'abitualità criminosa dell'agente, non meritevole dell'applicazione di istituti di favore. Considerato che a tali argomenti, Tilocca oppone doglianze generiche e rivalutative, finendo con il sollecitare una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal giudicante, operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 22 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11509/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris