CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 novembre 2024
Cassazione n. 31210/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso n. 13348/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona dei soci [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] legali rappresentant i pro tempore, di seguito [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro temporeEliano Peretti, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] suo studio in [OSCURATO:PERSONA] n.29 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]. S.R.L., p.i. 02713830244, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n.62 controricorrente avverso la sentenza n.428/2019 della Corte d’Appello di Venezia , depositata in data 11-2-2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 - 11-2024 dal c onsigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: clausola penale – improcedibilità del ricorso RG.13348/2019 C.C.13-11-2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 265/2013il Tribunale di Bassano del Grappa ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in persona dei soci [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] al decreto ingiuntivo con il quale la società era stata condannat a al pagamento a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. di Euro 45.120,00 in forza della clausola penale contenuta nel contratto di fornitura di impianto frigorifero stipulato il 19-10-2007. 2.Avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. in persona dei soci [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, che la Corte d’appello di Venezia ha rigettato con sentenza n. 428/2019 pubblicata in data 11-2-2019. 3.[OSCURATO:SOCIETA]. in persona dei soci [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, rispettivamente intitolati “violazione delle norme sulla competenza ex art. 360 n. 2 c.p.c. e 3 in ordine all’interpretazione della clausola n. 4 del contratto”, “violazione e/o falsa applicazione delle regole ermeneutiche stabilite dagli artt. 1322 e ss. c.c. in relazione agli artt. 4 e 5 delle [OSCURATO:PERSONA] di Vendita ex art. 360 n. 3 c.p.c.” e “violazione e falsa applicazione dell’art. 1384 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c.”. [OSCURATO:PERSONA]. s.r.l. ha resistito con controricorso. Il 23 - 4 - 2024 il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.nel senso dell’improcedibilità del ricorsoe il 31 - 5 - 2024 il difensore munito di nuova procura speciale da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico, quale società nella quale si è trasformata [OSCURATO:SOCIETA].,ha chiesto la decisione della causa. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.All’esito della camera di consiglio del 13-11-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente si dà atto che non sussiste l’incompatibilità del consigliere relatore per il fatto di essere stato anche l’estensore della proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ., in forza dei principi enunciati da Cass. Sez. U 10-4-2024n. 9611 (Rv. 670667-01), alla quale è sufficiente in questa sede rimandare. 2.La proposta del consigliere delegato è stata nel senso della dichiarazione di improcedibilità del ricorso sulla base delle seguenti testuali considerazioni: «-considerato che nel ricorso si dichiara (pag. 1) che la sentenza impugnata n. 428/2019 della Corte d’appello di Venezia pubblicata in data 11-2-2019 è stata notificata il 22-2-2019, -ritenuto che la relata di notifica della sentenza, non elencata tra i documenti depositati unitamente al ricorso, effettivamente non risulta presente nel fascicolo della parte ricorrente alla verifica direttamente eseguita, -considerato che la relata di notifica, non depositata neppure dalla parte controricorrente, non si rinviene in atti e che la notificazione del ricorso è stata eseguita il 19-4-2019 e perciò oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata, -ritenuto perciò che ricorrono le condizioni per applicare l’indirizzo univoco e consolidato di questa Corte anche a Sezioni Unite, secondo il quale la dichiarazione relativa alla notificazione della sentenza impugnata contenuta nel ricorso per cassazione costituisce l’attestazione di un “fatto processuale” -l’avvenuta notificazione della sentenza-idoneo a fare decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod.proc.civ., in quanto manifestazione dell’autoresponsabilità della parte, la quale si impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo alla stessa, ai sensi dell’art. 369 co. 2 n. 2 cod. proc. civ. l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relatadi notifica (Cass. Sez. U 6-7- 2022 n. 21349 Rv.665188-01, Cass. Sez. 6 7-6-2021 n. 15832 Rv. 661874-02, Cass. Sez. 1 25-5-2021 n. 14360 Rv. 661397-01, per tutte); l’effetto della mancata produzione della relata di notifica è l’improcedibilità del ricorso, da rilevare d’ufficio e non sanabile dalla non contestazione del controricorrente, quando la parte ricorrente, pur dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata, depositi copia della sentenza priva della relata di notificazione, tale documentazione non sia stata prodotta neppure dal controricorrente e non sia nella disponibilità del giudice, a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data dichiarata di notificazione della sentenza (cfr. Cass. Sez. L 12-2-2020 n. 3466 Rv. 656775-01, Cass. Sez. 6-2 22-7-2019 n. 19695 Rv. 654987-01, Cass. Sez. 6-2 15-9-2017 n. 21386 Rv. 645764-01, Cass. Sez. U 2-5-2017 n. 10648, per tutte); -ritenuto che, come sopra esposto, nella fattispecie il ricorso non può ritenersi procedibile neppure sulla base della c.d. prova di resistenza, secondo la quale, pur in difetto della produzione della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica, il ricorso per cassazione deve ugualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza (Cass. Sez. 6- 3 30-4-2019 n. 11386 Rv. 653711-01, Cass. Sez. 6-3 10-7-2013 n. 17066 Rv. 628539-01)». A fronte di tale contenuto della proposta, lasocietà ricorrente, nel chiedere la decisione, ha prodotto quale doc. 1 della relativa istanza, la relatadi notificazione della sentenza avvenuta via pec il 22- 2 - 2019 e ha evidenziato che la controparte non aveva contestato il dato dell’avvenuta notificazione della sentenza, per cui sostiene che il fatto dell’avvenuta notifica debba essere ritenuto acquisito in causa, in applicazione del principio di non contestazione. Osserva la Corte che, in punto di diritto, deve essere integralmente recepito e confermato il contenuto della proposta di definizione accelerata, in quanto formulata sulla base dell’indirizzo uniforme e consolidato della giurisprudenza di legittimità. Basti richiamarenello stesso senso, in quanto successive alla proposta, per tutte,Cass. Sez. 2 26-9-2024 n. 25754, non massimata, Cass. Sez. 3 16-9-2024 n. 24724 (Rv. 672216-01), Cass. Sez. 1 15-7-2024 n. 19475 (Rv. 671683-01) e Cass. Sez. 2 20 - 6 - 2024 n. 17014 (Rv. 671373-01). L’orientamento si fonda sulla considerazione che la previsione di cui all’art. 369 co. 2 n. 2 cod. proc. civ. dell’onere di deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata è funzionaleal riscontro da parte della Cassazione -a tutela dell’esigenza pubblicistica (e quindi non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale- della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione (Cass. Sez. U 16-4-2009 n.9005, Rv. 607363-01). La circostanza che sussistano i presupposti perapplicare l’indirizzo alla fattispecie in ragione della mancata tempestiva produzione della relata di notifica della sentenza è confermat a dalla condotta della stessa ricorrente, in quanto la società ha prod otto la relata di notificazione della sentenza impugnata solo unitamente alla richiesta di decisione, senza neanche sostenere di avere prodotto la relata in precedenza. Si deve escludere che la produzione tardiva possa fare venire meno l’improcedibilità, in quanto l’improcedibilità si è già irrimediabilmente verificata per il fatto che la produzione doveva avvenire nel termineperentorio di cui all’art. 369 co. 2 n. 2 cod. proc.civ.(Cass. Sez. 1 25-5-2021 n. 14360 Rv. 661397- 01, Cass. Sez. 6- 2 15-9-2017 n. 21386 Rv. 645764-01, Cass. Sez.U 2 - 5 - 2017 n. 10648 , in motivazione par. 4.1., laddove è stato evidenziato che consentire il recupero dell’omissione vanificherebbe il senso dell’adempimento nel meccanismo processuale). Si deve anche escludere che la dat a dell’avvenuta notificazione della sentenza della Corte d’appello possa essere ritenuta acquisit a ai fini della procedibilità del ricorso in ragione della mancata contestazione della circostanza da parte della controricorrente, come pure sostiene la ricorrente.Cass. 3466/2020, già citata nella proposta, ha enunciato anche il principio che il vizio in questione, rilevabile d’ufficio, non è sanabile dalla non contestazione della controparte; Cass. Sez. U 25-3-2019 n. 8312 (pag. 42 sub 2) aveva in precedenza giàconfermato che, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, è comunque necessario il tempestivo deposito della copia della relata della notificazione eseguita telematicamente e del corrispondente messaggio pec con annesse ricevute, anche se prive di attestazione di conformità del difensore oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, posto che solo in tale caso è dato al ricorrente provvedere successivamente al deposito della sola attestazione di conformità all’originale della copia analogica.Come evidenziato da ultimo da Cass.17014/2024, sopra citata, richiamando quanto già si legge in motivazione di Cass. Sez. U 10648/2017, il difetto di procedibilità non può essere sanato dalla mancata contestazione della controparte, in quanto l’improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio del giudizio. E’ stataanche già esclu s a la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU perchél’adempimento che la ricorrente contesta, tutt’altro che oneroso e complesso, non mettein discussione il diritto di difesa e il principio del giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito e a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia (Cass. Sez. 1 15-7-2024 n. 19475 Rv. 671683-01). In ordine al fatto chel’adempimento relativo al deposito della relazione di notificazione non sia espressione di eccessivo formalismo tale da comportare violazione dell’art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo si è già pronunciataanche la Corte E DU con la sentenza del 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia, rilevando che la misura contestata è«adeguata alla realizzazione del legittimo fine perseguito» (cfr. sul punto Cass. Sez. 3 16-9-2024 n. 24724 Rv. 672216-01). Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. 3.Le spese seguono la soccombenza. Inoltre, poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis cod. proc. civ., devono essere applicati, come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ., il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con la conseguente condanna dellaricorrente al pagamento a favore della controricorrente di somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento di ulteriore somma a favore della cassa delle ammende. Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 (Rv. 668909-01) e Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540 (Rv. 669313-01), l’art. 380-bis co.3 cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 co. 3 e 4 cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata.Infine, inconsiderazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro5.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege; condanna la ricorrente ex art. 96 co. 3 e 4 cod. proc. civ. al pagamento di Euro 3.000,00 a favore della controricorrente e di Euro 2.000,00 a favore della cassa delle ammende. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello