CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 35635/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 30/03/2022 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Palermo, per quanto qui ancora interessa, confermava il decreto del 23/11/2017 del Tribunale di Palermo che aveva disposto la confisca di prevenzione, tra l'altro, dell'intero capitale sociale e dell'intero compendio aziendale, oltre che di I! Girasole s.r.I., de [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., compresi i diversi beni immobili appartenenti a tale società, avendo ritenuto che tutti tali beni fossero nella disponibilità del proposto (ormai deceduto) [OSCURATO:PERSONA] e frutto delle attività illecite dello stesso o reimpiego delle medesime attività. 2. Avverso l'indicato decreto della Corte d'appello di Palermo, hanno proposto ricorsi per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], sia in proprio sia nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di terzo interveniente, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], entrambe nella qualità sia di eredi del proposto [OSCURATO:PERSONA] sia di terzi intervenienti, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi del proposto [OSCURATO:PERSONA]. I ricorsi sono articolati in tre motivi, i quali saranno enunciati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 24 e 26 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, «sub specie di motivazione meramente apparente», con specifico riguardo alla disposta confisca delle quote di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dei beni immobili acquistati dalla stessa società con i contratti di compravendita dell'Il gennaio 1994, del 24 ottobre 2002, del 29 aprile 2003 e del 16 ottobre 2003. Sotto un primo profilo, i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Palermo, senza considerare quanto era stata rappresentato nel proprio ricorso in appello, avrebbe solo assertivamente affermato che il contenuto delle conversazioni intercettate aveva «incontrovertibilmente asseverato la perdurante disponibilità fattuale in capo al solo [OSCURATO:PERSONA] della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.», nonostante il contenuto delle predette conversazioni, in realtà, non concernesse gli acquisti che erano stati effettuati dalla società con i contratti di compravendita dell'Il gennaio 1994, del 24 ottobre 2002, del 29 aprile 2003 e del 16 ottobre 2003 e non apparisse «in grado di fornire alcun elemento indiziario alcuno in ordine alla fittizia titolarità delle quote sociali in capo agli intervenienti», ma si limitasse a dare prova della riconducibilità al defunto proposto esclusivamente dei terreni oggetto delle scritture private concluse con [OSCURATO:PERSONA] negli anni 1989-1990. Sotto un secondo profilo, i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Palermo, senza adeguatamente valutare quanto era stato rappresentato e sarebbe stato dimostrato nel proprio ricorso in appello, avrebbe: omesso di considerare quanto era stato riferito dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (figlio del proposto [OSCURATO:PERSONA]) in ordine alla produttività reddituale da parte dell'impresa esercitata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e al reimpiego di tali redditi nella stessa società, nonché «alla attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., anche da lui partecipata, anziché al proposto, dell'acquisto immobiliare effettuato con l'atto di compravendita dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]»; non avrebbe replicato alla deduzioni difensive relative alle dichiarazioni che erano state rese da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle circostanze contrattuali e finanziarie che avevano portato all'acquisizione degli immobili che erano stati acquistati da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con gli atti di compravendita dell'11 gennaio 1994, del 24 ottobre 2002, del 29 aprile 2003 e del 16 ottobre 2003, dichiarazioni che avrebbero evidenziato la «legittima provenienza delle risorse utilizzate per le [predette] acquisizioni immobiliari», la quale sarebbe stata anche documentalmente comprovata; Sotto un terzo profilo, i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Palermo, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di cassazione, nel ritenere che la difesa non avesse dato dimostrazione dell'autonomia finanziaria dei terzi interessati, avrebbe utilizzato «elementi meramente indiziari in chiave accusatoria», richiedendo, «per contro, elementi pienamente probatori in chiave liberatoria». 2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 24 e 26 del d.lgs. n. 159 del 2011, «sub specie di motivazione meramente apparente», con specifico riguardo alla disposta confisca della quota di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Palermo, pur richiamando gli elementi che avrebbero dato conto dell'effettivo interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - e, quindi, si sostiene, dell'effettività della titolarità della quota di tale società in capo allo stesso [OSCURATO:PERSONA] - li avrebbe privati di rilievo in ragione del mero rapporto di parentela con il proposto, «in tal modo - ed ancora una volta - utilizzando un elemento meramente indiziario in chiave accusatoria e pretendendo, per contro, elementi pienamente probatori in chiave liberatoria». I ricorrenti sostengono altresì che le considerazioni spese dalla Corte d'appello di Palermo per fondare l'affermata riconducibilità al solo proposto delle quote di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. «non valgono con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale non vi è alcun accenno neppure nelle (seppur inconferenti) conversazioni intercettate tra il defunto proposto e i congiunti». [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, si deve precisare che i ricorsi riguardano la disposta confisca con riguardo esclusivamente alle quote di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e ai beni immobili appartenenti a tale società.2. Sempre in via preliminare, in diritto, si deve rammentare che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, con la conseguenza che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del menzionato art. 4 della legge n. 1423 del 1956, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246- 01; in motivazione, la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Nello stesso senso, tra le tantissime: Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365-01). Lo stesso è a dirsi, oggi, ai sensi dell'analogo art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011. 3. Ciò premesso, i due motivi - i quali possono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati. La Corte d'appello di Palermo ha ritenuto la riconducibilità, per le interposte persone dei titolari delle quote di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di questa stessa società, in capo al proposto [OSCURATO:PERSONA], delle predette quote e degli immobili intestati alla società sulla base, essenzialmente, dei seguenti elementi indiziari: a) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (come si è detto, figlio del proposto [OSCURATO:PERSONA]), il quale aveva riferito che l'effettivo titolare di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era il padre [OSCURATO:PERSONA], che era stato definito dal collaborante «il proprietario di tutto», e aveva reso palese come lo stesso padre esercitasse, in termini, appunto, "proprietari", il ruolo di decisore con riguardo alle iniziative economiche della stessa società (domanda: «Chi dava le istruzioni sulla firma da mettere?», da parte del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva rivestito la carica di amministratore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; risposta del collaboratore: «Sempre mio padre»); b) il contenuto delle intercettate conversazioni tra il proposto e i suoi familiari, il quale contenuto aveva reso palese l'assoluta assenza di autonomia decisionale dei soci "formali" di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (familiari del proposto e non) e la sostanziale disponibilità della stessa società e dei beni a essa intestati al proposto ([OSCURATO:PERSONA]: «allora di dico una cosa e quello che vuoi decidere decidi perché il padrone sei tu», «aspettiamo che Vossia decide quello da farsi»; affermazione di [OSCURATO:PERSONA] di essere «il padrone di tutto»), nonché gli inviti del proposto alle figlie Franca e Maria a operare ai fini della fittizia intestazione delle quote a estranei alla società, nel timore dello stesso proposto dell'emissione di eventuali provvedimenti di sequestro. Tale motivazione della disponibilità in capo al proposto [OSCURATO:PERSONA], per le interposte persone dei familiari soci di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., delle quote di tale società e, per l'interposta persona giuridica di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dei beni immobili intestati alla stessa società, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, appare tutt'altro che apparente, evidenziando, al contrario, elementi che depongono in modo univoco nel senso della predetta disponibilità dei beni confiscati in capo al proposto, già risultato inserito nell'associazione Cosa nostra e operante, in particolare, nel lucroso "settore" del traffico degli stupefacenti. A fronte di ciò, le doglianze sollevate dai ricorrenti o appaiono sostanzialmente dirette a contestare l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] o evidenziano ragioni che risultano comunque del tutto inidonee a scalfire il predetto univoco quadro indiziario e che risultano, comunque, assorbite dalle argomentazioni poste dalla Corte d'appello di Palermo a fondamento del decreto impugnato. 3. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ri