CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 gennaio 1941
Cassazione n. 46364/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/01/1941 avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Milano il 27/03/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 2606 del 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Monza a [OSCURATO:PERSONA] ex artt. 81, comma 2, e 388 cod. pen. per avere sottratto, vendendole dopo il loro pignoramento, le autovetture descritte nell'imputazione delle quali era stata nominata custode giudiziario nell'ambito delle procedure esecutive. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di Breccolotti si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: a) violazione dell'art. 388 cod. pen. per non essere stato provato l'elemento psicologico del reato spiegando come l'imputata, donna anziana e mera rappresentante della società gestita da altri, fosse a conoscenza dei vincoli sulle autovetture; b) violazione dell'art. 133 cod. pen. per avere determinato la pena in misura eccessiva e trascurando i parametri normativi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. 1.1. Circa il primo motivo di ricorso vale ribadire che nel caso di sottrazione di un bene pignorato, il custode che deduca l'insussistenza del dolo generico, per imputare a mera negligenza la violazione di un obbligo costituente omissione di un atto dell'ufficio assunto, non può sottrarsi all'onere di indicare gli elementi positivi idonei a suffragare la mancanza di coscienza e di volontà dello specifico inadempimento da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto (Sez. 6, n. 12194 del 07/03/2005, Breccolini, Rv. 230997). Invece, la Corte d'appello ha adeguatamente evidenziato che l'imputata, ritualmente informata del provvedimento di pignoramento e della sua nomina a custode delle autovetture pignorate, non poteva ignorarne l'alienazione, perché si trattava di autovetture registrate al pubblico registro automobilistico sicché l'operazione comportava il suo coinvolgimento. Questo basta per dimostrare il dolo generico quale elemento costitutivo del reato ex art. 388 cod. pen. perché implica la conoscenza del vincolo giudiziario e la precisa volontà di trasferire i beni (Sez. 6, n. 8428 del 17/01/2008, Lieto, Rv. 239312; Sez. 6, n. 1658 del 05/11/2013, dep. 2014, Cervi, Rv. 258740). 1.2. Anche il secondo motivo del ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata nella quale è adeguatamente evidenziato che la pena è stata determinata in misura prossima al minimo edittale, peraltro considerando che le autovetture sottratte sono state tre e di rilevante valore e che l'imputata presenta plurimi precedenti penale per delitti contro il patrimonio. 2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del