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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33229/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per i delitti aggravati di furto e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti; considerato che: - tutti i motivi di ricorso (il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente per il delitto di furto; il secondo motivo, che denuncia il vizio di motivazione e la violazione della legge penale in relazione all'aggravante della destrezza; il terzo motivo - che assume la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio sul quale si fonda l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen.; il quarto motivo, che prospetta il vizio di motivazione e la violazione di legge in merito alla commisurazione della pena e all'esclusione dell'invocata attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; il quinto motivo, che adduce il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alle statuizioni civili) - perorano un'alternativa ricostruzione del fatto, qui non consentita, senza neppure denunciare effettivamente il travisamento della prova una ricostruzione alternativa (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), e dunque non contengono compiute censure di legittimità; - inoltre, il secondo motivo è manifestamente infondato dato che, «in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste sia quando la condotta "destra" investa la persona del derubato, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non si trovi sul soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico» (Sez. 5, n. 23549 del 15/07/2020, Ferrari, Rv. 279361 - 01) e la motivazione resa dalla Corte di merito è congrua e conforme al diritto alla luce delle modalità della sottrazione come ricostruite dai Giudici di merito (ossia mentre la persona offesa era in fila al C.u.p. di una A.s.I.; cfr. spec. p. 4 della sentenza); il quarto motivo contiene allegazioni generiche, inidonee a costituire una compiuta critica alla decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che comunque ha dato conto del valore economico non irrisorio dei beni sottratti (cfr. p. 6 della sentenza impugnata; cfr. Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020 - dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615 - 01), il che rende superflua ogni ulteriore considerazione; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del* ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per i delitti aggravati di furto e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti; considerato che: - tutti i motivi di ricorso (il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente per il delitto di furto; il secondo motivo, che denuncia il vizio di motivazione e la violazione della legge penale in relazione all'aggravante della destrezza; il terzo motivo - che assume la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio sul quale si fonda l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen.; il quarto motivo, che prospetta il vizio di motivazione e la violazione di legge in merito alla commisurazione della pena e all'esclusione dell'invocata attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; il quinto motivo, che adduce il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alle statuizioni civili) - perorano un'alternativa ricostruzione del fatto, qui non consentita, senza neppure denunciare effettivamente il travisamento della prova una ricostruzione alternativa (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), e dunque non contengono compiute censure di legittimità; - inoltre, il secondo motivo è manifestamente infondato dato che, «in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste sia quando la condotta "destra" investa la persona del derubato, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non si trovi sul soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico» (Sez. 5, n. 23549 del 15/07/2020, Ferrari, Rv. 279361 - 01) e la motivazione resa dalla Corte di merito è congrua e conforme al diritto alla luce delle modalità della sottrazione come ricostruite dai Giudici di merito (ossia mentre la persona offesa era in fila al C.u.p. di una A.s.I.; cfr. spec. p. 4 della sentenza); il quarto motivo contiene allegazioni generiche, inidonee a costituire una compiuta critica alla decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che comunque ha dato conto del valore economico non irrisorio dei beni sottratti (cfr. p. 6 della sentenza impugnata; cfr. Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020 - dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615 - 01), il che rende superflua ogni ulteriore considerazione; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del* ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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