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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13187/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO ritenuto che i motivi di ricorso che attaccano la motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i capi A) ed E) , sono inammissibili sia perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, disattesi dalla Corte d'appello con ampia motivazione che esamina e supera tutte le censure, fornendo un quadro probatorio articolato, completo e logicamente coerente nell'attribuzione al ricorrente della condotta di partecipazione ai reati contestati; sia perché difettano del necessario carattere di specificità, formulando censure che riguardano singoli aspetti e profili della ricostruzione fattuale e probatoria, autonomamente e compiutamente operata; così, per la rapina di cui al capo A, la Corte ha ricordato l'intercettazione ambientale all'interno della vettura in uso a tale Gavagnin, che conferma l'ipotesi accusatoria; le dichiarazioni dell'originaria concorrente Sbrissa, soggette ad accurato esame dell'attendibilità e dei riscontri a favore della narrazione della donna; si tratta di elementi che, unitamente al complesso dei dati raccolti, delineano un quadro probatorio esente da vizi nella sua valutazione ed idoneo a sostenere l'affermazione di responsabilità penale; allo stesso modo, quanto al delitto di cui al capo E), la sentenza ha richiamato le dichiarazioni della Sbrissa, la confessione del [OSCURATO:PERSONA] quale complice abituale dell'imputato, l'acquisizione di immagini di sistemi di videosorveglianza, attività abbinata all'analisi dei tabulati telefonici; infine, quanto al capo M) la decisione impugnata (pagg.12-13) ha posto a base dell'affermazione di responsabilità le dichiarazioni ritenute attendibili della Monfè e della Sbrissa, quali dichiarazioni convergenti nel delineare l'attività criminosa di spaccio svolta dell'imputato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO ritenuto che i motivi di ricorso che attaccano la motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i capi A) ed E) , sono inammissibili sia perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, disattesi dalla Corte d'appello con ampia motivazione che esamina e supera tutte le censure, fornendo un quadro probatorio articolato, completo e logicamente coerente nell'attribuzione al ricorrente della condotta di partecipazione ai reati contestati; sia perché difettano del necessario carattere di specificità, formulando censure che riguardano singoli aspetti e profili della ricostruzione fattuale e probatoria, autonomamente e compiutamente operata; così, per la rapina di cui al capo A, la Corte ha ricordato l'intercettazione ambientale all'interno della vettura in uso a tale Gavagnin, che conferma l'ipotesi accusatoria; le dichiarazioni dell'originaria concorrente Sbrissa, soggette ad accurato esame dell'attendibilità e dei riscontri a favore della narrazione della donna; si tratta di elementi che, unitamente al complesso dei dati raccolti, delineano un quadro probatorio esente da vizi nella sua valutazione ed idoneo a sostenere l'affermazione di responsabilità penale; allo stesso modo, quanto al delitto di cui al capo E), la sentenza ha richiamato le dichiarazioni della Sbrissa, la confessione del [OSCURATO:PERSONA] quale complice abituale dell'imputato, l'acquisizione di immagini di sistemi di videosorveglianza, attività abbinata all'analisi dei tabulati telefonici; infine, quanto al capo M) la decisione impugnata (pagg.12-13) ha posto a base dell'affermazione di responsabilità le dichiarazioni ritenute attendibili della Monfè e della Sbrissa, quali dichiarazioni convergenti nel delineare l'attività criminosa di spaccio svolta dell'imputato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 20
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