CassazionedecretoSezione LDecisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 10943/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 20100/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui è elettivamente domiciliata in Roma, via Panama 74; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e IS [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12; -resistente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Napoli, n. 8488/2017, pubblicata il 21 dicembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso al Tribunale di Benevento chiedendo l’annullamento del decreto dirigenziale che aveva revocato il trattamento economico più favorevole a lei riconosciuto mediante assegno ad personam e, quindi, la restituzione delle somme indebitamente percepite a tale titolo e il riconoscimento dell’anzianità di servizio relativa al periodo di aspettativa per borsa di studio dal 3 giugno 2002 al 2 giugno 2003, con condanna degli enti convenuti a risarcire i danni. Il Tribunale di Benevento, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4317/2011, ha accolto la sola domanda concernente l’aspettativa. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello. Il solo [OSCURATO:PERSONA] si è costituito. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 8488/2017, ha rigettato il gravame. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Le amministrazioni intimate hanno depositato atto di costituzione. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONEIl Collegio, rilevato che la controversia investe la questione della spettanza o meno dell’assegno ad personam ex artt. 202 del TU n. 3 del 1957 e 3, commi 57 e 58, della legge n. 537 del 1993a dipendente di P.A. statale con riferimento ad un periodo successivo all’entrata in vigore del d.lgs. n. 29 del 1993 e del d.lgs. n. 165 del 2001 e alla sottoscrizione dei pertinenti contratti collettivi del quadriennio 1998-2001, ritiene opportuno rinviare a nuovo ruolo il ricorso per la sua trattazione in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte, -rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di co