CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 giugno 2021
Cassazione n. 39252/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8 ORDINANZA sul ricorso n. 29006/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma al [OSCURATO:PERSONA] II° n. 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] d'Oro, elettivamente domiciliato in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 4 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 822/2017 della CORTE d'APPELLO di LECCE, depositata il 22/08/2017; 2,024 OPPlye udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] La vicenda di fatto trae origine da delle tracimazioni di un pozzetto condominiale nel condomino sito in Gallipoli, alla via Catania, n. 1, denominato Conca d'Oro. La ditta Orthosan, che si occupa di protesi ed è proprietaria di due locali, uno al piano terra e un altro al piano inferiore (interrato) agì in giudizio una prima volta nel 2002 per ottenere il risarcimento dei danni materiali (e morali) derivanti dall'impossibilità di utilizzare l'immobile nonché della somma necessaria ai lavori di ripristino. Dopo la costituzione in giudizio del [OSCURATO:PERSONA] d'Oro la causa venne transatta e il Condominio si impegnò a realizzare, assumendone l'integrale onere economico, una serie di lavori meglio elencati nell'atto transattivo e altrettanto fece la condomina [OSCURATO:PERSONA]; i singoli condomini, e lo stesso Condominio, si impegnavano, altresì, alla corresponsione, in favore della Orthosan, della somma di euro settemila a rifusione dei danni e delle spese legali. [OSCURATO:PERSONA] si impegnò ad effettuare una serie di lavori, in specie sul pozzetto di ispezione, e a concedere al Condominio il diritto di passaggio della tubazione condominiale. Con un atto di citazione del 2005, dopo avere ricevuto la somma di euro settemila, adducendo quale causa la mancata attuazione di detto negozio transattivo, la Orthosan convenne nuovamente in giudizio il Condominio, chiedendo che fosse dichiarata la risoluzione della transazione, per inadempimento del Condominio, con ulteriore domanda di risarcimento dei danni. Il Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Gallipoli, espletata consulenza tecnica di ufficio, accoglieva la domanda della Orthosan e Ad. 25/06/2021 CC R.G.N. 29006/2018; estensore: C. Valle condannava il Condominio all'esecuzione delle opere previste nell'atto di transazione, come meglio descritte nella relazione della consulenza tecnica di ufficio, e condannava il Condominio alla corresponsione della somma di euro cinquantamila C 50.000,00), oltre interessi dal 25/10/2005 (data della citazione). Su appello principale del Condominio e incidentale della Orthosan, divenuta [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la Corte di Appello di Lecce ha accertato la risoluzione della transazione del 28/04/2005 per inadempimento del [OSCURATO:PERSONA] d'Oro condannandolo alla corresponsione della somma di euro venticinquemila, a titolo di risarcimento danni, per la mancata fruizione del locale e della somma di euro diciassettemila per l'esecuzione delle opere necessarie al ripristino del locale. Avverso la sentenza dell'appello ricorre, con atto affidato a quattro motivi, la (ora) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] (subentrata all'incorporata [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.). Resiste con controricorso, e propone ricorso incidentale su sette motivi, il [OSCURATO:PERSONA] d'Oro. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto controricorso al ricorso incidentale del [OSCURATO:PERSONA] d'Oro. Il P.G. non ha presentato conclusioni. Entrambe le parti hanno depositato memorie in via telematica per l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], svoltasi con le modalità di cui all'art. 23, comma 9, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, alla quale il Collegio ha trattenuto i ricorsi in decisione. [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare, e al fine di fugare qualsivoglia ulteriore dubbio, sebbene non vi sia alcun motivo di impugnazione che si incentri sulla Ad. 25/06/2021 CC R.G.N. 29006/2018; estensore: C. Valle valida costituzione del giudice, rileva il Collegio che la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 822 del 22/08/2017, impugnata in questa sede di legittimità, è stata resa con la partecipazione di un giudice aggregato, che ha redatto la motivazione e ha, in veste di estensore, sottoscritto la sentenza unitamente al presidente del Collegio, senza che ciò comporti nullità della sentenza per illegittima costituzione dell'organo giudicante. Il ricorso relativo alla controversia in oggetto è stato, infatti, trattenuto in decisione da questa Corte all'adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale era già stata emanata la sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 17/03/2021, pubblicata in G. U. del 17/03/2021 n. 11, che ha ritenuto, tuttora, legittima la partecipazione dei giudici aggregati ai collegi delle Corti di Appello (sulla base del principio di cd. «tollerabilità costituzionale»), e ciò fino al 31 ottobre 2025 e, pertanto, a tenore della detta pronuncia del Giudice costituzionale, il Collegio decidente della Corte d'Appello di Lecce doveva, al momento del passaggio della causa in decisione, ritenersi validamente costituito, con conseguente piena scrutinabilità della decisione della Corte territoriale. I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte di Appello di Lecce. Il primo mezzo è così articolato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ), nullità della sentenza (art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.) in relazione all'art. 112 cod. proc. cìv. Il primo motivo della [OSCURATO:PERSONA] denuncia omesso esame di un fatto decisivo per la controversia oggetto di discussione, nonché nullità della sentenza. Il motivo è affetto da inammissibilità, perché chiede un riesame complessivo del ragionamento decisorio della Corte d'Appello a Ad. 25/06/2021 CC R.G.N. 29006/2018; estensore: C. Valle partire dalla stessa rilevazione dei fatti, che non sono unosolo bensì molteplici, come risulta dalla semplice lettura delle pagg. da 10 a 21 del ricorso. Sul punto occorre ribadire che ogni qualvolta si deduca il vizio dì omesso esame di un fatto decisivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. il ricorrente deve assolvere ad un puntuale e rigoroso onere allegazionale: "nel rigoroso rispetto delle previsioni degli art. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie" (Cass. n. 07472 del 23/03/2017; Cass. n. 19987 del 10/08/2017; Sez. U n. 08053 del 07/04/2014). Anche a voler ammettere che il mezzo abbia nella sua tematica la struttura di una pluralità di motivi ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., in realtà esso procede ad un'esposizione di una serie di risultanze istruttorie, senza precisare se e dove da esse si fossero estrapolati e, quindi, allegati i fatti da esse evidenziati e ciò nell'intero corso del giudizio di merito e nello stesso atto di appello. Sicché, in realtà il motivo non deduce idoneamente il paradigma dell'omesso esame di fatto decisivo, come risultante dalla modifica apportata al testo del n 5 del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ. nel 2012, e tanto basta a dirlo inammissibile, concretandosi esso in realtà in una sollecitazione ad una generale rivalutazione della questione di fatto.Ad. 25/06/2021 CC R.G.N. 29006/2018; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] secondo mezzo propone vizi di nullità della sentenza (art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.) in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Dichiarato inammissibile il primo motivo, il secondo mezzo resta assorbito dall'inammissibilità, dato che propone una questione che, secondo la stessa formulazione del motivo data in ricorso "discende" "dall'accoglimento del motivo che precede" (pag. 21 del ricorso principale). Il terzo motivo deduce vizi di nullità della sentenza (art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.) in relazione agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. e 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. Il motivo censura malamente la valutazione equitativa del danno operata dalla Corte di Appello, ma i vizi complessivamente affermati non sussistono, in quanto la Corte ha spiegato le ragioni in base alle quali, sulla base dell'istruttoria, non poteva procedersi alla liquidazione del danno nel senso prospettato dal consulente tecnico di ufficio. Il terzo motivo è inammissibile, attesa la sua assoluta assertorietà e genericità nel postulare la pretesa apparenza di motivazione e considerato che si omette di considerare che la motivazione censurata esordisce con un "In tale contesto [...]", che la fa succedere a quanto esposto nella precedente pagina 11 e nella stessa pagina 12. Sicché, il motivo è ulteriormente inammissibile per mancata correlazione all'effettiva motivazione della sentenza, posto che quella censurata va letta al lume di quanto esposto in precedenza. Il quarto motivo denuncia violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 2043, 1224 e 1219 cod. civ. e si appunta sulla parte di motivazione della sentenza che ha liquidato il danno in venticinquemila euro all'attualità, senza interessi e rivalutazione Ad. 25/06/2021 CC R.G.N. 29006/2018; estensore: C. Valle monetaria. Il quarto motivo è inammissibile in quanto non identifica la motivazione criticanda. k,,k9 5/1 tAMWVCIM à'oAA u,24A4- Il motivo, oltre che aspecifico censura la stessa sentenza in punto di liquidazione e, per detto aspetto, non è meritevole di accoglimento (cfr. Cass. n. 9515 del 20/04/2007 Rv. 598228 - 01): Nell'ambito della valutazione equitativa del danno, è consentito al giudice inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci C..g4g„ ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 cod. civ., dovendo il giudice specificare quali vi abbia compreso, ma non anche quanto della somma totale già da computare per ciascuna di esse. Il ricorso principale, nel riscontro dell'inammissibilità di tutti i suoi motivi è esso stesso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] d'Oro propone ricorso incidentale autonomo, su sette motivi: il primo è proposto per i nn. 3 e 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2043 e 2051 cod. civ. Il secondo motivo dell'incidentale verte sulla circostanza (omesso esame) dell'essere stati tutti i lavori per la cui realizzazione il Condominio è stato condannato al pagamento della somma di euro diciassettemila già effettuati. Il terzo mezzo dell'incidentale denuncia ancora un omesso esame e una nullità, affermando che la somma di euro diciassettemila è eccessiva. Il quarto motivo denuncia una omessa pronuncia sull'essere stata la transazione parzialmente adempiuta. Il quinto motivo afferma che la condanna al pagamento della somma di euro diciassettemila per i lavori non poteva essere pronunciata, in quanto poteva soltanto emanarsi un ordine di realizzazione dei lavori dì ripristino del locale.Ad. 25/06/2021 CC R.G.N. 29006/2018; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] sesto motivo è sull'erroneità della valutazione equitativa. Il settimo motivo verte sulla condanna alle spese. L'inammissibilità del ricorso principale rende inefficace il ricorso incidentale, a norma dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., attesa la sua natura di impugnazione incidentale tardiva, posto che il ricorso principale è stato proposto l'ultimo giorno utile (il termine lungo, a fronte del deposito della sentenza il 22/08/2017, iniziò a decorrere il 1° settembre 2017 e venne a scadere, al lordo dei 31 giorni della sospensione feriale del 1018, il 1° ottobre 2018, data di proposizione del ricorso principale). Il ricorso incidentale del [OSCURATO:PERSONA] d'Oro deve, pertanto, essere dichiarato inefficace. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente principale (Cass. n. 15220 del 12/06/2018 Rv. 649306 - 01: «In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del con troricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al "decisum" evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale») e tenuto conto dell'attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della sola parte ricorrente principale (Cass. n. 18348 del 25/07/2017 Rv. 645149 - 01: «II controricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato inefficace a seguito di Ad. 25/06/2021 CC R.G.N. 29006/2018; estensore: C. Valle 0175t,.' /94e_Atfst, ALl declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, non può essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002») dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace l'incidentale; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 5.600,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella came