Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06502/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.24133/2014 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso quest’ultima in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n.24; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 357/06/14 della Commissione tributaria regionale del Veneto , depositata i n data 24 febbraio 2014 e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 2 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . tributi r.g. n.24133/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con quattro motivi contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso , avverso la sentenza n.357/06/14 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositatain data 24 febbraio 2014 e non notificata, che ha rigettato l’appello del contribuente contro l a decision e n. 48/6/12 della Commissione tributaria provinciale di Treviso, che avevaparzialmente accolto il ricorso delcontribuente avverso l’avviso di accertamento per maggiori Irpef, Irap ed Iva relative all’anno di imposta 2005.

2. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 26 gennaio 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 .

Parte contribuente ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per aver aderito, ai sensi dell’art.6 d.l. n.193/2016, alla rottamazione delle cartelle relative all’ avviso di accertamento impugnato, con l’integrale pagamento del dovuto, come attestato dalla documentazione allegata all’istanza.

A seguito di rinvio per consentire all’Agenzia delle entrate di controdedurre, quest’ultima ha dato atto dell’avvenuta regolare definizione, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]: preliminarmente, la Corte rileva che il ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizioper l’intervenuta definizione agevolata ai sensi deld.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. dalla l . 1dicembre 2016, n. 225, affermando di non avere pì interesse alla prosecuzione del giudizio. r.g. n.24133/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la documentazione prodotta dalla parte contribuente, attestante il pagamento di quanto dovuto, e la richiesta conforme dell’Agenzia delle entrate, il collegio dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, in quanto in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass. n.24083/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione, per il verificarsi della fattispecie di cui all'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, e cessata la materia del con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.24133/2014 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso quest’ultima in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n.24; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 357/06/14 della Commissione tributaria regionale del Veneto , depositata i n data 24 febbraio 2014 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 2 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . tributi r.g. n.24133/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con quattro motivi contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso , avverso la sentenza n.357/06/14 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositatain data 24 febbraio 2014 e non notificata, che ha rigettato l’appello del contribuente contro l a decision e n. 48/6/12 della Commissione tributaria provinciale di Treviso, che avevaparzialmente accolto il ricorso delcontribuente avverso l’avviso di accertamento per maggiori Irpef, Irap ed Iva relative all’anno di imposta 2005. 2. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 26 gennaio 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . Parte contribuente ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per aver aderito, ai sensi dell’art.6 d.l. n.193/2016, alla rottamazione delle cartelle relative all’ avviso di accertamento impugnato, con l’integrale pagamento del dovuto, come attestato dalla documentazione allegata all’istanza. A seguito di rinvio per consentire all’Agenzia delle entrate di controdedurre, quest’ultima ha dato atto dell’avvenuta regolare definizione, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]: preliminarmente, la Corte rileva che il ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizioper l’intervenuta definizione agevolata ai sensi deld.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. dalla l . 1dicembre 2016, n. 225, affermando di non avere pì interesse alla prosecuzione del giudizio. r.g. n.24133/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la documentazione prodotta dalla parte contribuente, attestante il pagamento di quanto dovuto, e la richiesta conforme dell’Agenzia delle entrate, il collegio dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, in quanto in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass. n.24083/2018). P.Q.M. La Corte dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione, per il verificarsi della fattispecie di cui all'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, e cessata la materia del con