CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 12080/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 09/09/2025 del TRIBUNALE di Trapanivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] SASSONEche ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatatmente alla sussistenza dellacausa di non punibilità. Inammissibilità del ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Trapani, con sentenza del 9 settembre 2025 ha affermato laresponsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha condannato alla pena dell'ammenda, in ordineal reato di cui all'art. 256, d.lgs. 152\2006 perché, quale legale rappresentante di unasocietà cooperativa e quale gestore di un impianto di depurazione comunale, effettuaval’illecita gestione di rifiuti non pericolosi costituiti dai fanghi prodotti dal trattamento di acquereflue urbane (in [OSCURATO:PERSONA], accertato il 16 maggio 2022).2. Avverso tale pronuncia il predetto, tramite il proprio difensore di fiducia, Avv.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di Enna, ha proposto appello, che, con ordinanza del 30 dicembre2025, la Corte di appello di Palermo ha convertito in ricorso per cassazione disponendo latrasmissione degli atti a questa Corte in ragione di quanto disposto dall’art. 568, comma 5cod. proc. pen.3. Nell’atto di impugnazione la difesa eccepiva, con un primo motivo, la nullità dellasentenza per violazione del diritto di difesa della società di cui l’imputato è legalerappresentante, la quale, in quanto soggetto di verso dall’imputato, avrebbe avuto diritto allanomina di un difensore di ufficio.4. Con il secondo motivo di impugnazione lamentava la mancata assoluzionedell’imputato per carenza dell’elemento oggettivo del reato, rilevando, con il terzo motivo,anche il difetto dell’elemento soggettivo, circostanza, questa, che avrebbe dovuto portareall’assoluzione dell’imputato perché il fatto contestatogli non costituisce reato.5. Con il quarto motivo veniva invece richiesto il riconoscimento della causa di nonpunibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., mentre nel quintomotivo si lamentava la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionaledella pena.6. In data 30/12/2025 l’imputato, preso atto del provvedimento di conversionedell’appello, nominava difensore di fiducia per la trattazione del processo avanti a questaCorte, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Enna.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Occorre preliminarmente osservare che l'atto di impugnazione risulta presentato esottoscritto, come precedentemente indicato, dal solo difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale non risulta iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.Deve ricordarsi, a tale proposito, che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione daparte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc.pen. (come modificato dall’art. 63, comma 1 l. 23 giugno 2017, n. 103), l'inammissibilità delricorso per cassazione.A tale regola, peraltro, non è prevista alcuna deroga, neppure nel caso di appelloconvert i to in r icorso (o di iscrizione al l 'Albo successiva al la presentazionedell’impugnazione), dovendosi avere riguardo alla sussistenza della legittimazione almomento della proposizione dell'impugnazione, poiché altrimenti verrebbero elusi, in favoredi chi abbia erroneamente qualificato il ricorso, obblighi sanzionati per chi abbia propostol'esatto mezzo di impugnazione (v., da ultimo, Sez. 2, n. 6596 del 13/12/2023, dep. 2024,Russo, Rv. 285990).Neppure assume rilievo il successivo deposito, come nel caso di specie, di un atto dinomina di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (cfr. Sez. 2, n. 29575del 12/07/2022, Pisano, Rv. 283683).Le argomentazioni sviluppate nelle menzionate decisioni, peraltro con ampi richiami aiprecedenti conformi, sono pienamente condivise dal Collegio, che non intende quindidiscostarsi dalle soluzioni interpretative adottate.3. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alladeclaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quellodel versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamentefissata, di euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il PresidenteLUCA [OSCURATO:PERSONA]