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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 00306/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9044-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ROMA 80197350582, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -resistente - avverso il decreto di cui al procedimento n.

RG 12004/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 22/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, per la cassazione del decreto del Tribunale di Roma del 22/2/2022 che ha disposto la cancellazione della causa e l’estinzione del giudizio.

2. [OSCURATO:PERSONA] dell'Interno non ha svolto difese.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il motivo di impugnazione viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt 309 e 181 cpc in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 cpc

2. In via pregiudiziale di rito, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, introdotto dal d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 ed applicabile ai procedimenti, come quello in esame, introdotti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (cfr. menzionato d.l., art. 21, comma 1). 2.1 Al riguardo le Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia nr. 15177/2021 hanno affermato che «L’art. 35 bis cit. nella parte in cui prevede che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, ha previsto una speciale ipotesidi "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

Ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente».

2.2. [OSCURATO:PERSONA], con l’ordinanza nr. 13/2022, ha d’altro canto rigettato la questione, sollevata da questa Corte, con ordinanza n. 17970/2021, di legittimità costituzionale dell'art. 35- bis, comma 13, d. lgs. 25/2008, così interpretato, per contrarietà agli artt. 3, 10, 24, 111 della Costituzione e per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46, 5 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, 5 2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU. 3.3 Nella specie la procura speciale conferita dal ricorrente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] allegata al ricorso per cassazione su foglio congiunto, benché dettagliata nel contenuto (con indicazione del n.r. e della data del provvedimento di rigetto adottato dalla sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma contro il quale si intendeva proporre ricorso per cassazione), e pur indicando una data di rilascio (23.3.2022) successiva a quella di pubblicazione del decreto impugnato, non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la procura è stata conferita in data successiva alla comunicazione di detto provvedimento, recando unicamente l'autenticazione della firma del conferente con la dicitura "È autentica".

4. Il ricorso, in applicazione del riportato principio, va dunque dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, non avendo il Ministero svolto difese.

PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9044-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ROMA 80197350582, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -resistente - avverso il decreto di cui al procedimento n. RG 12004/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 22/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, per la cassazione del decreto del Tribunale di Roma del 22/2/2022 che ha disposto la cancellazione della causa e l’estinzione del giudizio. 2. [OSCURATO:PERSONA] dell'Interno non ha svolto difese. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il motivo di impugnazione viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt 309 e 181 cpc in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 cpc 2. In via pregiudiziale di rito, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, introdotto dal d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 ed applicabile ai procedimenti, come quello in esame, introdotti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (cfr. menzionato d.l., art. 21, comma 1). 2.1 Al riguardo le Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia nr. 15177/2021 hanno affermato che «L’art. 35 bis cit. nella parte in cui prevede che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, ha previsto una speciale ipotesidi "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente». 2.2. [OSCURATO:PERSONA], con l’ordinanza nr. 13/2022, ha d’altro canto rigettato la questione, sollevata da questa Corte, con ordinanza n. 17970/2021, di legittimità costituzionale dell'art. 35- bis, comma 13, d. lgs. 25/2008, così interpretato, per contrarietà agli artt. 3, 10, 24, 111 della Costituzione e per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46, 5 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, 5 2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU. 3.3 Nella specie la procura speciale conferita dal ricorrente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] allegata al ricorso per cassazione su foglio congiunto, benché dettagliata nel contenuto (con indicazione del n.r. e della data del provvedimento di rigetto adottato dalla sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma contro il quale si intendeva proporre ricorso per cassazione), e pur indicando una data di rilascio (23.3.2022) successiva a quella di pubblicazione del decreto impugnato, non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la procura è stata conferita in data successiva alla comunicazione di detto provvedimento, recando unicamente l'autenticazione della firma del conferente con la dicitura "È autentica". 4. Il ricorso, in applicazione del riportato principio, va dunque dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, non avendo il Ministero svolto difese. PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del
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