CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29294/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Grosseto emessa in data 14.07.2023 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] all'ammenda di euro 4.700 per i reati di cui agli articoli 186, co.2, lett. c) e 115, co.15, D.Lvo. 30 aprile 1992, n. 285. 2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod.pen. 3. I motivi di ricorso riproducono doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito (pag. 2). 3.1. In relazione all'omesso riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., con argomentazioni logiche e coerenti, la Corte di appello sottolinea la gravità del fatto commesso, desunta, in particolare, dalla circostanza che il ricorrente si era posto alla guida del veicolo dopo aver assunto bevande alcoliche ed in mancanza della patente, in quanto mai conseguita (cfr. S.U. n. 13681 del 25/02/ 2016, Rv. 266590). Inoltre, quanto al reato di cui all'art. 116, comma 15, CdS, non sussiste il requisito della non abitualità del comportamento previsto dall'art. 131 bis cod.pen. in quanto il [OSCURATO:PERSONA] era stato già fermato in data 28.10.2021 e sanzionato in via amministrativa per essersi posto alla guida del motociclo sprovvisto di patente. La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è infatti applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez.4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812). 3.2. La Corte di merito ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche in mancanza di elementi positivamente valutabili a riguardo (pag. 2). Anche sul punto la sentenza fa corretta applicazione delle pronunce di questa Corte di legittimità secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato(Sez. 4 ,n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986;Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610, cfr. anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509). 3.3. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in