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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 42925/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], con atto di impugnazione sottoscritto personalmente, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18 febbraio 2021 con la quale il Tribunale di Napoli ha applicato la pena di anni due di reclusione ed euro seimila di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 e disposto la confisca di una somma in sequestro. 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dalla parte poiché, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nel giudizio per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (S.U. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010).

Non rileva, stante la intestazione soggettiva del ricorso che l'atto sia stato, altresì, sottoscritto dai difensori. 3.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 novembre 2021 Il Consigliere reIa oi [OSCURATO:PERSONA] e Emi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], con atto di impugnazione sottoscritto personalmente, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18 febbraio 2021 con la quale il Tribunale di Napoli ha applicato la pena di anni due di reclusione ed euro seimila di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 e disposto la confisca di una somma in sequestro. 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dalla parte poiché, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nel giudizio per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (S.U. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010). Non rileva, stante la intestazione soggettiva del ricorso che l'atto sia stato, altresì, sottoscritto dai difensori. 3.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 novembre 2021 Il Consigliere reIa oi [OSCURATO:PERSONA] e Emi
Sentenza Cassazione n. 42925/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris