CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 10661/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -Ricorrente[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., p.i. 13756881002, in persona del legalerappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]–ControricorrenteAGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t.-IntimataAvverso la sentenza n. 6518/2016 della Commissione tributaria regionaledella Campania, depositata il 7.07.2016;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’11 dicembre2025 dal [OSCURATO:PERSONA],Dalla sentenza impugnata e dagli atti difensivi si evince che la societàpropose ricorso avverso l’estratto di ruolo n. 07120040197865555,lamentando l’inesigibilità della pretesa, resa a termini di decadenza ormaidecorsi, e comunque per illegittimità dell’atto per violazione delle normeRGN 4407/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 4407/2017Numero sezionale 8720 3/2025Numero di raccolta generale 10661/2026Data pubblicazione 22/04/2026sulla riscossione. Nella costituzione dell’agente della riscossione edell’Agenzia delle entrate, la Commissione tributaria provinciale di Napoliaccolse il ricorso con sentenza n. 21167/2014. La sola [OSCURATO:PERSONA] appellò lapronuncia dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, checon sentenza n. 6518/2016 riformò la decisione di primo grado accogliendol’appello.Per la cassazione della decisione la società ha proposto ricorso, affidatoa tre motivi, cui ha resistito la sola [OSCURATO:PERSONA], mentre l’Agenzia delle entrateè rimasta intimata.Nell’adunanza camerale del 11 dicembre 2025 la causa è stata decisa.Nelle more del giudizio il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare almandato.RAGIONI DELLA DECISIONEDeve preliminarmente esaminarsi la richiesta, formulata con memoriadepositata dalla difesa della ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis1 c.p.c., dideclaratoria di cessazione della materia del contendere. Nell’atto si assumeche la società avrebbe raggiunto una intesa con l’Agenzia delle entrate perla “rottamazione della cartella”, con pagamento del debito erariale.Si tratta di una richiesta che, così come formulata, e nell’assenza diqualunque riscontro della controparte, rimasta anche intimata in giudizio,non può trovare accoglimento in questa sede. Essa è priva didocumentazione da cui desumere a quale cartella ed a quali pagamenti ci siriferisca, atteso che il ricorso originario era indirizzato nei confronti di unestratto di ruolo. Non risulta neppure indicata con dovuta precisione qualedisciplina sia stata applicata (risultando solo indirettamente che dovrebbetrattarsi del d.l. 196/2016).La richiesta non può pertanto trovare accoglimento, fermi in ogni casogli effetti che la stessa manterrà, qualora effettivamente perfezionatasi trala contribuente e l’amministrazione finanziaria.Esaminando il merito, la società ha denunciato:con il primo motivo la violazione di legge ex art.360 n.3, ossia dell'art.25DPR 602/73 in relazione all'art. 166 e 167 c.p.c. per aver la Commissioneritenuta tardiva l'eccezione di decadenza in cui sarebbe incorsa [OSCURATO:PERSONA].p.a. per omessa notifica della cartella entro la data del 31.12.2004;RGN 4407/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 4407/2017Numero sezionale 8730 3/2025Numero di raccolta generale 10661/2026Data pubblicazione 22/04/2026con il secondo motivo la violazione e/o falsa applicazione di norme didiritto, ex art.360 n.3 c.p.c., in relazione agli artt.140, 143, ·145 e art.60lett.e) DPR 600/73;con il terzo motivo l’omessa pronuncia sulla richiesta di applicazionedell'art. 10 della L. n. 212/2000, la violazione dell'art.112 c.p.c., in relazioneall'art. 360 n. 4 c.p.c.Preliminarmente questo Collegio rileva l’esistenza di una causa diinammissibilità del ricorso originario della contribuente.Dai fatti, così come riportati in ricorso, si evince che il giudizio ha trovatoorigine nell’impugnazione di un estratto di ruolo.Ebbene, la questione della ammissibilità del ricorso avverso l’estratto diruolo deve essere esaminata in via preliminare e d’ufficio. Occorre infattivalutare se sussista una carenza di interesse ad una tutela immediataavverso l’estratto di ruolo, atteso che, sebbene a mezzo di esso possonorisultare impugnate delle cartelle (o una sola cartella), che dunquerappresenta l’atto impugnato mediatamente, il ricorso si rivolge comunqueimmediatamente all’estratto di ruolo.L’esame preliminare è imposto dal principio di diritto, dispensato dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di riscossione a mezzoruolo, l'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede diconversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art.12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, siapplica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interessealla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata oinvalidamente notificata» (Cass., Sez. U, 6 settembre 2022, n. 26283).In tema, infatti, la Corte ha ritenuto che, pur dovendosi escludere chel’art. 3-bis cit. abbia natura di norma di interpretazione autentica, népotendo ad essa attribuirsi efficacia retroattiva, «il legislatore, nel regolarespecifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazionedella cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi,tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si èdetto, plasma l'interesse ad agire», interesse che va dunque dimostrato.Questo collegio condivide il principio sancito dalle sezioni unite in puntodi perimetrazione dell’interesse del contribuente ad agire nelle ipotesi diricorso avverso l’estratto di ruolo e la cartella di pagamento, di cui pur ilRGN 4407/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 440 7/2017Numero sezionale 8703/2025Numero di raccolta generale 10661/2026medesimo debitore denuncia implicitamente e mediatamente l’omessa oData pubblicazione 22/04/2026invalida notificazione, non emergendo nel caso di specie alcuna delle ipotesiper le quali la novella del 2021 riconosce ancora il diritto del contribuente diimpugnare il suddetto estratto con la finalità di impugnare la cartella(secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del1973, come modificato dall’art. 3-bis del d.l. 146 del 2021, inserito in sededi conversione dalla l. n. 215 del 2021).D’altronde, è stato affermato che le ragioni per le quali il precedenteorientamento giurisprudenziale aveva riconosciuto l’impugnabilitàdell’estratto di ruolo, quand’anche non espressamente compreso tra gli attielencati nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, erano volte ad assicurare lapossibilità di far valere l'invalidità stessa di un atto fiscale, non notificato,anche prima di quanto previsto dall’art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs.n. 546 del 1992. Si assumeva infatti che l'esercizio del diritto alla tutelagiurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile ogravoso (Sez. U, 2 ottobre 2015, n. 19704).Ma rispetto al tessuto normativo all’epoca vigente, quelle limitazioniavvertite alla tutela giurisdizionale, foriere del pericolo che la risposta dellagiustizia potesse giungere in ritardo e solo in termini meramente risarcitori,sono venute meno grazie al riconoscimento di una più ampia tutela delcontribuente anche nella fase esecutiva.I principi trovano conferma, così chiarendosi, allo stato, i limiti diimpugnabilità degli estratti di ruolo, nel recente intervento della CorteCostituzionale, che, nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimitàcostituzionale, sollevate in tema, con sentenza n. 190 del 17 ottobre 2023,ha significativamente evidenziato come il rimedio al vulnus riscontratorichiede un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo traopzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore, così che «lequestioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustiziatributaria di primo grado di Napoli in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.,dell’art. 12, comma 4- bis , del d.P.R. n. 602 del 1973, così come modificatodall’art. 3- bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, il quale –disponendo che il ruolo e la cartella che si assume invalidamente notificatasono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore cheagisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli unRGN 4407/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 4450 7/2017Numero sezionale 8703/2025Numero di raccolta generale 10661/2026pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto –, innalza laData pubblicazione 22/04/2026soglia del bisogno di tutela giurisdizionale dei contribuenti ai fini dellaimpugnazione “diretta” del ruolo e della cartella. La disposizione censuratarestringe la possibilità di impugnare la cartella di pagamento che si ritengainvalidamente notificata e di cui il contribuente sia venuto a conoscenzadall’estratto di ruolo (che ne afferma la valida notifica), a causa delle graviinefficienze del sistema italiano della riscossione, che ha condotto all’enormeproliferazione di controversie strumentali di impugnazione degli estratti diruolo radicate dai debitori iscritti a ruolo, con un aumento esponenziale dellecause per far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d’eccezioneavverso cartelle notificate anche molti anni prima. L’abuso di quantiapprofittano della vulnerabilità del sistema e così generano un preoccupantecontenzioso seriale non può tuttavia comprimere in via sistematica il bisognodi tutela “anticipata” dei soggetti (fossero anche pochi) che legittimamentelo invocano. Tuttavia, il rimedio alla situazione che si è prodotta coinvolgeprofili rimessi alla discrezionalità del legislatore; tale risultato può, infatti,essere ottenuto intervenendo in più direzioni, peraltro non alternative. Conriferimento a questa indefettibile esigenza di superare, in definitiva, la gravevulnerabilità ed inefficienza, anche con riferimento al sistema delle notifiche,che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, va formulato ilpressante auspicio che il Governo dia efficace attuazione ai princìpi e criteridirettivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione contenutinella delega conferitagli dall’art. 18 della legge n. 111 del 2023» (così nelprincipio massimato).All’accorata sollecitazione di un intervento, maggiormente garantista delcontribuente, quando effettivamente prospettabile un suo dannoirreversibile, cagionato dalla preclusione ad una tutela giurisdizionale dellapropria posizione giuridica soggettiva nei confronti dell’erario, qualoraimpedito un ricorso indirizzato immediatamente nei confronti dell’estratto diruolo, ha provveduto il Legislatore con il d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, il cuiart. 12, modificando il comma 4 bis dell’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973,n. 602, ha ampliato le ipotesi di diretta impugnazione del ruolo. Si tratta diipotesi per le quali il legislatore ha inteso riconoscere il potenziale pregiudizioche il debitore può subire dalla limitazione alla impugnazione di unaposizione fiscale debitoria iscritta a ruolo.RGN 4407/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 4407/2017Numero sezionale 8760 3/2025Numero di raccolta generale 10661/2026Data pubblicazione 22/04/2026La modifica apportata al comma 4 bis dell’art. 12 del d.P.R. 602 del 1972dall’art. 12 del d.lgs. 110 del 2024 si limita pertanto all’ampliamento delleipotesi per le quali il legislatore riconosce l’accesso alla tutela giurisdizionaleanche nei confronti dell’estratto di ruolo, e ciò quale eccezione rispetto alprincipio generale della preclusione della tutela anticipata, così comeaffermata dalla norma ed interpretata dalla Corte di legittimità neiprecedenti richiamati.Nel caso di specie, a parte che oggetto mediato d’impugnazione sarebbeconfigurabile in cartelle di pagamento, non appaiono in alcun modoevidenziate le ragioni poste dal contribuente a fondamento di un interessead una tutela anticipata.La sussistenza di una questione preliminare, rilevabile d’ufficio, assorbei motivi di ricorso.La sentenza impugnata va, quindi, cassata senza rinvio, ex art. 382 cod.proc. civ., per inammissibilità del ricorso introduttivo presentato dallacontribuente avverso l’estratto di ruolo dinanzi al giudice di primo grado.Tenuto conto della peculiarità della questione, dello jus superveniens edel recente arresto delle Sezioni Unite, vanno compensate le spese delgiudizio di legittimità e quelle relative ai gradi di merito. P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnatae dichiara inammissibile il ricorso introduttivo. Compensa le spese delgiudizio di legittimità e quelle dei gradi di merito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025La PresidenteTania HMELJAKRGN 4407/2017Consigliere rel. Federici