CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 35161/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Torino del 29.4.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, nella persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al diniego delle attenuanti generiche; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte alle quali si è riportato; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Ivrea aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), B) e C) (riqualificato quello di cui al capo C) ai sensi dell'art. 4 comma 2, della legge 110 del 1975) nonché di quelli di cui ai capi D) e del reato di cui all'art. 625 cod. pen. contestato al capo E); ritenuta la continuazione tra i capi A) e B) ed operata la finale riduzione per la scelta del rito, lo aveva perciò condannato alla pena di mesi 8 di reclusione per i capi A) e B), alla pena di Euro 500 di ammenda per il capo C), alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 1.000 di multa per il capo D) ed alla pena di mesi 6 di reclusione per il capo E); aveva applicato la pena accessoria conseguente, disposto per la destinazione di quanto in giudiziale sequestro e condannato il Borello al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile; 2. la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l'imputato dal delitto di cui al capo E) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e, ritenuta la continuazione tra tutti i reati residui, ha rideterminato la pena in complessivi anni 2 e giorni 5 di reclusione ed Euro 1.010 di multa, eliminando la pena accessoria e confermando nel resto la sentenza impugnata; 3. ricorre per cassazione il difensore del Borello lamentando: 3.1 capi A) e B): vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 393bis cod. pen.: rileva che la Corte di Appello ha inutilmente tentato di porre rimedio ai vizi da cui era afflitta la sentenza di primo grado ma ha continuato a non attribuire rilievo alle lesioni patite dall'imputato in occasione del suo arresto e giudicate compatibili con la necessità, per gli agenti, di intervenire e di bloccarlo; riporta la diversa ricostruzione fornita dal ricorrente ed il contenuto del referto medico relativo alle lesioni da lui patite rispetto riportato negli atti di PG; 3.2 capo C): vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 131bis cod. pen.: segnala che il reale svolgimento dell'episodio non osta, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, alla applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. per il quale non vi sono cause ostative di natura oggettiva e soggettiva; 3.3 capo D): vizio di motivazione e mancata riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 56 e 379 cod. pen.: osserva che la incompatibilità tra il fine di utilità personale ed il delitto di favoreggiamento reale non è assoluta prevalendo comunque la finalità di fornire aiuto a terzi rispetto alla promessa di denaro; sottolinea che il compito per il quale il ricorrente era stato contattato era solo ed esclusivamente quello di spostare il mezzo dopo il furto al quale egli non aveva partecipato; 3.4 difetto di motivazione con riguardo al diniego della applicazione dei minimi edittali ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: segnala che tra le motivazioni che avevano spinto il Borello vi era la grave crisi economica che aveva colpito la sua azienda raggiunta da una istanza di fallimento e che, pur non potendone giustificare l'operato, certamente è valorizzabile sotto l'aspetto sanzionatorio unitamente alla considerazione della personalità dell'imputato, del tutto incensurato e dal comportamento processuale assolutamente corretto; 4. il ricorso era stato assegnato alla VII Sezione Penale di questa Corte cui la difesa del Borello aveva trasmesso conclusioni scritte con cui aveva insistito per l'accoglimento del ricorso e presso la cui cancelleria la stessa parte civile aveva inviato le proprie conclusioni con nota spese; 5. con provvedimento del 22.3.2022, il collegio, sul rilievo del carattere non immediato della valutazione di manifesta infondatezza delle censure articolate con il ricorso, disponeva per la restituzione del processo alla II Sezione per la sua trattazione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche e complessivamente infondato nel resto per le ragioni di séguito esposte. 1. Il primo motivo è infatti manifestamente infondato e, in realtà, non consentito avendo la difesa articolato una censura che, in sostanza, non evoca un errore in diritto ma una (in tesi) errata ricostruzione del fatto e, in particolare, la dedotta inverosimiglianza o inattendibilità della versione fornita dagli operanti di PG e confluita negli atti acquisiti al processo e direttamente utilizzabili in forza della opzione per il rito abbreviato. La Corte di Appello, peraltro, ha fondato la sua decisione su una "doppia" motivazione argomentando per un verso sulla attendibilità della ricostruzione offerta dai militari i quali non potevano "diagnosticare" l'esatta portata delle lesioni patite dall'imputato e riscontrate soltanto in un momento successivo in ospedale; per altro verso, ha sottolineato la "inconferenza" del riferimento all'art. 393bis cod. pen. evidenziando la (non in)adeguatezza dell'intervento operato dai militari. A fronte di questa motivazione, la difesa non riesce ad individuare un vizio della sentenza suscettibile di essere speso in sede di legittimità, avendo insistito sulla implausibilità della versione fornita dai militari i quali non potevano non avvedersi della entità delle lesioni patite dall'imputato ma di cui non avevano dato atto nella relazione di servizio; in definitiva, quindi, la difesa lamenta una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio: e, tuttavia, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di Cassazione "... la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica o plausibile, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova ..." (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.). Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369). La modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, inoltre, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu oculi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099). Resta, quindi, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova; nel caso di specie, essendo pacifico che sia la frattura delle ossa nasali che la infrazione delle VII e del VIII arco costale erano "composte", non vi sono elementi idonei a fondare una diagnosi di assoluta contraddittorietà - suscettibile di esser fatta valere in questa sede sotto il profilo del "travisamento" - tra le risultanze del verbale di arresto rispetto alle lesioni patite dall'imputato. 2. Anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato: la difesa, infatti, lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. sulla contravvenzione di cui al capo C) della rubrica: la Corte di Appello non ha omesso di motivare sul punto respingendo la sollecitazione difensiva ritenendo non sussistere le condizioni per valutare il fatto come di particolare tenuità dal momento che "... ha assunto un marcato carattere di pericolosità proprio per le modalità della condotta che sopra sono state ricordate ..." (cfr., pag. 9 della sentenza). Vero che la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131bis cod. pen. non può essere esclusa in relazione a particolari tipologie di reato e/o alla natura degli interessi protetti che mirano a salvaguardare (cfr., Cass. Pen., 3, 23.2.2018 n. 15.782, Farese), va in ogni caso ribadito che le SS.UU., con la sentenza "Tushaj", hanno spiegato che il fatto "particolarmente tenue" va così qualificato alla stregua di caratteri riconducibili a tre indici: le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. E' richiesta dunque una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen. alla luce di una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto; in definitiva, si è sottolineato che il disvalore penale del fatto, per assegnare allo stesso l'attributo della particolare tenuità, dipende dalla concreta manifestazione del reato, che ne segna perciò il disvalore. Nel pervenire a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno ritenuto decisivo il riferimento testuale, contenuto nell'articolo 131bis del codice penale, alle modalità della condotta, segno che la nuova normativa non si interessa tanto della condotta tipica, bensì ha riguardo piuttosto alle modalità del comportamento, anche in considerazione delle sue componenti soggettive, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e la conseguente necessità dell'ordinamento di reagire mediante la irrogazione di una pena. In altri termini, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, occorre avere riguardo, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite Tushaj, al fatto storico, alla situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente non essendo in dubbio la conformità del fatto concreto alla fattispecie astratta (atteso che la causa di non punibilità presuppone l'esistenza di un fatto conforme alla norma incriminatrice ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue tanto da non richiedere necessità di pena), bensì l'entità del suo complessivo disvalore, e ciò spiega per l'appunto il riferimento alla connotazione storica della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva.La particolare tenuità del "fatto" è il risultato di una valutazione positiva tanto delle modalità della condotta nella sua componente oggettiva (avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell'azione ex articolo 133, comma 1, n. 1) del codice penale) e nella sua componente soggettiva (avuto riguardo all'intensità del dolo o al grado della colpa ex articolo 133, comma 1, n. 3) del codice penale), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all'entità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato ex articolo 133, comma 1, n. 2) del codice penale); il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa richiede, allora, e necessariamente, un esito positivo della valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 131bis del codice penale sono in realtà cumulativi per pervenire ad un giudizio di particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità ed invece alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (cfr., d'altra parte, il tenore letterale dell'articolo 131bis del codice penale, nella parte del primo comma, che qui interessa, laddove prevede che la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità). La Corte di Appello, come detto, si è adeguata a questi criteri e la motivazione resa sul punto non è suscettibile di essere censurata in questa sede di legittimità avendo i giudici merito sostenuto che la mancanza del requisito della particolare tenuità era evincibile dalla complessiva dinamica quale ricostruita nelle due fasi di merito. Non è inutile rilevare come l'esigenza di una valutazione unitaria e complessiva della vicenda sia stata da ultimo ribadita dalle SS.UU. di questa Corte che, chiamate a risolvere la questione della compatibilità tra le causa di non punibilità ed il reato continuato, hanno affermato che la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto che può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (cfr., Sez. U - , Sentenza n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01). Nel caso di specie, d'altra pare, i reati contestati e ritenuti a carico del Borello, in accoglimento del corrispondente motivo di appello, sono stati dalla Corte di Appello unificati nel vincolo della continuazione non essendo perciò possibile "scorporare" uno di essi per operare una valutazione "parcellizzata" per apprezzarne la singola e specifica "speciale tenuità" astraendo dalle altre condotte poste in essere in un unico contesto tanto da essere state unificate ai sensi dell'art. 81 cod. pen.. 3. Manifestamente infondato è, ancora, il terzo motivo del ricorso: la Corte di Appello ha motivato sull'omologo motivo di gravame in linea con la giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Sez. 2, Sentenza n. 30744 del 10/04/2014, Grieco ed altro, Rv. 260025; Sez. 2, Sentenza n. 10980 del 22/01/2018, Quattrocchi ed altro, Rv. 272370; Sez. 2, Sentenza n. 47171 del 06/12/2005, Properzi ed altro, Rv. 232931 - 01) e sulla scorta di una ricostruzione della vicenda che non può essere in questa sede rimessa in discussione mediante la allegazione di una diversa, ed in ipotesi altrettanto plausibile, versione dei fatti. 4. E' invece fondato il motivo di ricorso articolato sul diniego delle attenuanti generiche il cui mancato riconoscimento era stato oggetto di una specifica censura con l'atto di appello (cfr., pagg. 8-9 dell'atto di impugnazione) di cui, peraltro, la sentenza impugnata ha dato conto (cfr., pag. 7 della sentenza impugnata) omettendo tuttavia di fornire una qualsivoglia risposta nemmeno evincibile in maniera implicita dalla valutazione operata in punto di congruità della pena che è stata rideterminata all'esito dell'accoglimento del motivo sulla continuazione senza alcun riferimento agli indici ed ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.. La sentenza impugnata va pertanto annullata sul punto con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino che provvederà ad evadere la censura difensiva con cui si era fatto leva sulle gravi condizioni economiche in cui versava l'azienda del Borello che era stata raggiunta da una istanza di fallimento (cfr., la documentazione prodotta) nonché sulla condotta processuale di costante presenza alle udienze e di osservanza puntuale delle prescrizioni impostegli con la misura personale.5. Nel contempo, la infondatezza dei rilievi operati sul merito e sulla responsabilità comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute, in questa fase, dalle parti civili costituite e che si liquidano come da conclusioni scritte. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa motivazione sulle attenuanti generiche con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino per nuova decisione sul punto. Rigetta nel resto il rico