CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29587/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del terzo motivo di ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'accoglimento degli stessi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Sciacca - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole - in concorso con il padre Pietro e la sorella Mariella, per cui si procede separatamente - di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, aggravata anche dall'entità del danno, quale socio della società [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita con sentenza del 01/08/2012, di cui era amministratore e rappresentante legale il padre, condannandolo alla pena anni quattro e mesi sei di reclusione nonché alla interdizione dai pubblici uffici per anni cinque con le pene accessorie fallimentari della durata di anni otto. 1.1. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l'imputato, unitamente ai propri congiunti, avrebbe distratto beni aziendali materiali e immateriali di notevole valore appartenenti alla fallita, trasferendoli alla neo-costituita [OSCURATO:SOCIETA]. avente identico oggetto sociale e sede, attraverso una complessa operazione costituita da: - fittizio atto di costituzione della nuova società, di cui il ricorrente era nominato amministratore unico, avente un capitale sociale pari a euro 52.050,00, sottoscritto mediante il conferimento nella costituenda società del ramo di azienda di pari valore di proprietà della fallita, senza trasferire le poste passive, di fatto, azzerando il capitale sociale della SICOM e rendendo impossibile la prosecuzione dell'attività;; - sottoscrizione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di un atto dispositivo di cessione fraudolenta della propria quota di partecipazione nella neo [OSCURATO:SOCIETA]. ( peraltro mai corrisposta) ai figli Vincenzo e Mariella, così privando, senza alcun corrispettivo, la fallita dell'unico cespite attivo e perfezionando il trasferimento dell'intero capitale sociale della SICOM al ricorrente; - sottostima del valore di alcuni immobili, e in particolare di due terreni, oggetto di conferimento, facendo riferimento al valore minimo catastale piuttosto che al loro valore effettivo di mercato. Il danno patrimoniale cagionato è stato calcolato in diverse centinaia di migliaia di euro, corrispondente al valore dei beni distratti. 1.2. La bancarotta documentale è contestata per la sottrazione e distruzione dei libri e delle scritture contabili obbligatorie, e comunque perché era stata resa in tal modo impossibile la ricostruzione contabile della società. 2. Ha proposto ricorso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato, affidandosi a tre motivi. 2.1. Erronea applicazione della legge fallimentare con riguardo alla bancarotta patrimoniale. Espone che l'intento dichiarato della costituzione della nuova società era la trasformazione della società di persona in società di capitali; che, nell'atto di costituzione, è espressamente previsto il trasferimento alla cessionaria di tutte le poste, attive e passive, della cedente; che il valore dei cespiti è quello attestato da una perizia giurata, allegata all'atto di costituzione della Edilcom s.r.I.; che il trasferimento delle quote di [OSCURATO:PERSONA] in capo ai figli era finalizzato a rendere soci della Edilcom i figli, già soci illimitatamente responsabili della [OSCURATO:SOCIETA]., e che, quindi, non ne derivava alcuna lesione delle prerogative dei creditori, dal momento che i soci della fallita conservano, ex lege ( art. 2948 cod. civ. ), la responsabilità illimitata per le operazioni antecedenti alla trasformazione in società di capitali, rivelandosi erroneo e fuorviante il richiamo, nelle sentenze di merito, all'art. 2740 cod. civ. , dal momento che i creditori della fallita erano tutelati dal patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili oltre che dal patrimonio sociale. Quanto al trasferimento del ramo di azienda, si assume che essendo state cedute attività e passività, la differenza tra le une e le altre, integra il capitale sociale, corrispondente al netto delle quote sottoscritte. Quanto alla valutazione della quota sociale determinata da perizia giurata non contestata e comunque ancorata a un moltiplicatore catastale che è dato fiscalmente valido. Neppure assume valore distrattivo l'accollo dei debiti per essere avvenuto senza il consenso del creditore ceduto, circostanza che non libera il debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1273 cod. civ. . 2.2. Erronea applicazione della legge fallimentare anche con riguardo alla bancarotta documentale, dal momento che risulta pacifico in atti che le scritture e i libri fossero detenuti presso uno studio di professionisti che provvedeva alla redazione materiale degli adempimenti fiscali e contabili, riconsegnati solo dopo diverso tempo dalla sentenza di fallimento e immediatamente depositati presso gli organi della procedura. Non vi è stata, dunque, alcuna volontà di sottrarsi all'obbligo di deposito delle scritture contabili. 2.3. Erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. quanto alla gradualità della pena, in considerazione della incensuratezza e della giovane età del prevenuto, del ruolo marginale rispetto a quello dominante del padre. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ric rso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto propone motivi già dedotti in appello --5cp zv,"--Asz e riproposti in questa sede di legittimità, in cui non è consentito di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. 1.1. A tanto deve aggiungersi che si è di fronte ad una doppia condanna conforme e cioè a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente. Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507). Nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. "doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio.2.Tanto premesso, con riguardo al primo motivo, si osserva come i giudici di merito abbiano indicato gli elementi indicativi del carattere fraudolento dell'operazione, costituiti dalla dissimulazione della donazione di azienda, dalla spoliazione di tutto il patrimonio immobiliare della cedente, dal valore irrisorio della quota societaria ceduta, senza corresponsione di alcun versamento, e dalla sottostima del valore di alcuni immobili oggetto di conferimento, oltre che dal mancato trasferimento dei debiti sociali. In sostanza, è stata ravvisata una cessione fittizia con cui si è realizzato il distacco di tutti i beni oggetto del patrimonio della cedente senza una effettiva contropartita economica, e rendendoli indisponibili ai creditori sociali. Quanto al profilo della responsabilità soggettiva, già il primo giudice aveva sottolineato come il previo concerto di tutti i soci nelle operazioni descritte fosse desumibile dall'attivo interessamento di tutti alla gestione dell'impresa, dai rapporti parentali, dalla comunanza di scopo e dal costante interessamento alle sorti del patrimonio di famiglia, da tanto ritenendo dimostrato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], desumibile dall'essere stato l'amministratore della nuova società e dall'avere ricevuto dal padre le quote a lui riferibili. 2.1. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella, Rv. 105775 e, da ultimo, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. 3. Manifestamente infondate, e prive di confronto con la sentenza impugnata, anche le doglianze afferenti la bancarotta documentale: posto che, come riferito dal curatore fallimentare, le scritture contabili erano tenute in modo incompleto, ovvero in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie, la incompletezza della documentazione consegnata e comunque la constatata tenuta di registri e scritture in modo del tutto inidoneo alla ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, rendono ragione, nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, della ravvisabilità del dolo generico, ossia della consapevolezza, in capo all'imputato, dell'impossibilità di ricostruire le vicende del patrimonio della fallita per le rilevate incongruenze e carenze nelle scritture e nei libri contabili. 3.1. A fronte delle deduzioni difensive, deve richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale l'imprenditore e - nel caso di bancarotta cosiddetta impropria - gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, non vanno esenti da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata ad un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche (commercialista), dovendosi logicamente presumere che la contabilità stessa sia stata redatta secondo le indicazioni date dai predetti soggetti, che restano, perciò, sempre responsabili della tenuta di una regolare e veritiera contabilità. (Sez. 5, n. 2055 del 15/12/1993 Rv. 197268 ). 4. Anche il motivo che attinge il trattamento sanzionatorio risulta generico, al cospetto della motivazione con la quale la Corte di appello ha fatto leva sulla gravità delle condotte fraudolente di cui l'imputato si è reso responsabile, ciò che rende la motivazione incensurabile dinanzi al Giudice di legittimità, dal momento che anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02). 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de