CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31707/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Lette le memorie, conclusioni e nota spese pervenute in data 10 maggio 2023 del difensore e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 ottobre 2022, la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato, unicamente in relazione al riconoscimento della provvisionale in favore della parte civile, la sentenza pronunciata in data 22 ottobre 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Imperia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale l'imputato era stato condannato, a seguito di rito abbreviato, alla pena di giustizia previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, oltre pene accessorie per la durata di anni 10 e statuizioni civili, per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta semplice documentale (diversamente qualificata l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale), nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Imperia dell' 8 settembre 2016, con la circostanza aggravante di avere commesso più fatti di bancarotta. La sentenza impugnata ha altresì disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa all'imputato con sentenza del Tribunale di Genova del 7 giugno 2011, irrevocabile in data 27 settembre 2011. 2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla penale responsabilità del ricorrente quanto alla condotta distrattiva contestatagli al capo A). 2.1.1. Evidenzia la difesa che la coimputata [OSCURATO:PERSONA], sorella del ricorrente, è stata prosciolta in primo grado dalla contestazione per esistenza di precedente giudicato. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che la condotta alla stessa attribuita, consistita nella distrazione di beni strumentali della società sottoposti a pignoramento e di cui la [OSCURATO:PERSONA] era stata nominata custode, era stata già oggetto di imputazione ai sensi dell'art.388 cod. pen. nei confronti di quest'ultima in diverso procedimento conclusosi con sentenza di condanna divenuta irrevocabile ben due anni prima della dichiarazione di fallimento. 2.1.2. La medesima condotta è stata contestata a t tolo di bancarotta distrattiva al ricorrente, nonostante questi non fosse stato nominato custode dei beni pignorati e nonostante il creditore procedente non avesse sporto querela nei suoi confronti. La procedura esecutiva individuale fu azionata allorquando non era stato ancora dichiarato il fallimento; a ciò si aggiunga che il giudice del primo grado ha escluso la sussistenza di un'ipotesi di concorso formale tra l'art.388 cod. pen. e l'art. 216 primo comma legge fallimentare. Il ricorrente doveva dunque essere assolto. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla responsabilità in ordine alla condotta di bancarotta documentale semplice. La difesa ha invocato l'applicazione della causa di non punibilità della forza maggiore di cui all'art. 45 cod. pen., essendo emerso dall'interrogatorio del ricorrente che nell'anno 2010, in ragione dell'assenza di disponibilità economiche, lo stesso non era riuscito più a corrispondere i canoni di locazione dell'immobile che occupava, subendo lo sfratto per morosità, con la conseguenza che una parte della documentazione contabile era rimasta nella disponibilità del proprietario del locale. 2.3.Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto di contestazione e quelli di truffa e appropriazionE indebita commessi nell'anno 2009, già giudicati con sentenza del 7 giugno 2011, divenuta irrevocabile il 27 settembre 2011. La Corte si è limitata a respingere la richiesta lamentando la mancata produzione della documentazione utile ai fini della valutazione del riconoscimento invocato. 2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disposta revoca della sospensioni?. condizionale della pena, beneficio concesso con la più volte citata sentenza del 7 giugno 2011, irrevocabile il 27 settembre 2011. La Corte territoriale ha errato nella revoca di siffatto beneficio dal momento che, ai sensi dell'art. 168 comma primo n.1 cod. pen., è causa di revoca la commissione di un delitto nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, situazione non verificatasi nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato per le ragioni di cui in seguito. 1. Il primo motivo è aspecifico, nonché in parte manifestamente infondato allorquando non si confronta con i contenuti della sentenza e con la giurisprudenza di questa Corte. La censura reitera analogo motivo di appello, puntualmente disatteso dalla Corte territoriale la quale ha chiarito che (p.:3): la coimputata [OSCURATO:PERSONA] è stata correttamente prosciolta dal giudice di primo grado non potendo essere nuovamente condannata per il medesimo fatto per il quale era stata giudicata, ancorché diversamente qualificato, non ravvisandosi concorso formale tra il reato di cui all'art.388 cod. pen. e il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva (Sez. 5, n. 44901 del 13/09/2017, Rv. 271621); l'imputato non è mai stato processato per il reato di cui all'art.388 cod. pen. e, intervenuto il fallimento, risponde del reato di bancarotta e non del reato di cui all'art. 388 cod. pen., come ritenuto dall'orientamento consolidato di questa Corte in base al quale: "Integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, e non già il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (di cui all'art. 388, comma terzo, cod. pen.), la condotta di occultamento di un bene sottoposto a sequestro giudiziario da parte di soggetto fallito. (Sez. 5, n. 44901 del 13/09/2017, Rv. 271621). 2. Il secondo motivo risulta infondato. Nel caso di specie non è invocabile l'art. 45 cod. pen.: "L'esimente della forza maggiore di cui all'art. 45 cod. pen., sussiste in tutte le ipotesi in cui l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà non vi era la possibilità di impedire l'evento o la condotta antigiuridica (Sez.5, n. 23026 del 03/04/2017, Rv. 270145). La sentenza impugnata, con motivazione in fatto non manifestamente illogica, né contraddittoria, come tale non censurabile in questa sede, ha ritenuto che (p.4): - la versione difensiva contenuta nell'interrogatorio è stata offerta circa tre anni dopo l'intervenuto fallimento ed è priva di qualsivoglia riscontro di natura documentale; - la mancata doverosa attivazione di [OSCURATO:PERSONA] per recuperare la documentazione contabile prima dello sfratto e la mancata richiesta della stessa al proprietario dell'immobile si risolve in una "inescusabile inerzia"; - la mancata comunicazione al curatore fallimentare di siffatta destinazione della documentazione contabile al curatore fallimentare esclude che questi potesse ricercarla presso terzi. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha operato buon governo del costante orientamento di questa Corte secondo il quale: "In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, per la valutazione della continuazione cd. esterna nel giudizio di cognizione, l'imputato ha l'onere di allegare copia delle sentenze rilevanti a tal fine e non solo di indicarne gli estremi. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'applicabilità anche al giudizio di cognizione della disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., relativo alla fase di esecuzione, consentirebbe richieste dilatorie, determinerebbe allungamento dei tempi del processo di merito e impedirebbe la sospensione del termine di prescrizione dei reati) (Sez. 5, n. 10661 del 23/01/2023, Rv. 284291). 4. Il quarto motivo, sulla revoca della sospensione condizionale, è manifestamente infondato. La revoca è stata correttamente operata dal momento che il reato per cui si procede è stato commesso in data 8 settembre 2016 e, quindi, nel quinquennio dal passaggio in giudicato, intervenuto in data 27 settembre 2011, della sentenza con la quale era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile nei limiti di cui alla parte dispositiva PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2.