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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38310/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato per tentato furto aggravato, è inammissibile, poiché generico e reiterativo, oltre che manifestamente infondati in quanto incentrato sulla denuncia dell'eccesiva dosimetria sanzionatoria, invece adeguatamente motivata dal giudice di merito e contenuta nella sua quantificazione.

Invero, la Corte d'Appello ha confermato la sussistenza della recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale a carico del ricorrente, ritenendo il nuovo episodio criminoso espressivo di maggior pericolosità, ed il bilanciamento equivalente della circostanza prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. con detta aggravante; è stato altresì specificamente trattato il punto della non concedibilità delle circostanze attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio già deciso in primo grado è stato valutato adeguato a sanzionare il disvalore concreto del fatto.

Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, cui spetta il giudizio di merito sulla pena, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente sostenuto da argomentazioni congrue, come nel caso di specie.

2. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 settembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato per tentato furto aggravato, è inammissibile, poiché generico e reiterativo, oltre che manifestamente infondati in quanto incentrato sulla denuncia dell'eccesiva dosimetria sanzionatoria, invece adeguatamente motivata dal giudice di merito e contenuta nella sua quantificazione. Invero, la Corte d'Appello ha confermato la sussistenza della recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale a carico del ricorrente, ritenendo il nuovo episodio criminoso espressivo di maggior pericolosità, ed il bilanciamento equivalente della circostanza prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. con detta aggravante; è stato altresì specificamente trattato il punto della non concedibilità delle circostanze attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio già deciso in primo grado è stato valutato adeguato a sanzionare il disvalore concreto del fatto. Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, cui spetta il giudizio di merito sulla pena, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente sostenuto da argomentazioni congrue, come nel caso di specie. 2. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembr
Sentenza Cassazione n. 38310/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris