CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 22111/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hachiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Sorveglianza di Bari disponeva la revocadella misura alternativa della semilibertà nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sulpresupposto della violazione delle prescrizioni, consistita nel non fare rientro in carcere alleore 22,00 del giorno 20 ottobre 2025, protraendo tale allontanamento fino al 26 ottobre 2025.2 . Avverso ta le p rovved imento ha p ropos to r i co rso per cassaz ioneXXXXXXXXXXXXXXXXX, con rituale ministero difensivo, affidandosi ad un unico coacervatomotivo.Con tale motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 88, 89cod. pen. e 221 cod. proc. pen. in relazione al mancato espletamento della perizia finalizzataad accertare la capacità d’intendere e volere al momento della commissione del mancatorientro in istituto, con particolare riferimento alla abituale assunzione di uno psicofarmaco([OSCURATO:PERSONA] 500) ed alla sospensione della assunzione avvenuta circa due mesi prima,nonché il vizio della motivazione con travisamento della prova per omissione, rispettoall’involontaria cessazione - per mancanza del farmaco - dell’assunzione dello psicofarmacogià somministratogli.3. Il Procuratore generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamentocon rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, pertanto, da accogliere.2. Va premesso che questa corte, con Sez. 1, n. 19822 del 23/03/2021, Rv. 281223, hagià affermato che «il giudice, quando sia necessario svolgere indagini od acquisire dati ovalutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, non può prescindere dall'apportodella perizia per avvalersi direttamente di proprie, personali, competenze scientifiche etecniche, perché l'impiego della scienza privata costituisce una violazione del principio delcontraddittorio nell'"iter" di acquisizione della prova e del diritto delle parti di vedere applicatoun metodo scientifico e di interloquire sulla validità dello stesso. (In applicazione del principiola Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva rigettatol'istanza di rinvio dell'esecuzione della pena, disattendendo la relazione sanitaria, sulla basedelle valutazioni esposte in camera di consiglio dall'esperto componente del collegiogiudicante)».3. nel caso in esame, come correttamente evidenziato nella requisitoria del Procuratoregenerale alla luce della giurisprudenza di legittimità appena richiamata, è fondato ildenunciato vizio di motivazione, segnatamente nella parte in cui il Tribunale ha fondato ildiniego sull’asserita mancanza di certezza circa l’abituale assunzione di psicofarmaci e sullapretesa sospensione arbitraria degli stessi in concomitanza con il mancato rientro delricorrente in istituto del 20 ottobre 2025. Tale ricostruzione evidenzia, tuttavia, un evidentetravisamento del dato probatorio, posto che dalla documentazione clinica emergel’assunzione del farmaco quantomeno a partire dall’8 luglio 2025, nonché la sua interruzionenon già per volontaria iniziativa del detenuto, bensì per omessa somministrazione dovuta a“mancanza del farmaco” a decorrere dal 21 agosto 2025. Dallo stesso compendiodocumentale risulta, inoltre, una certificazione di “problematiche comportamentali”, rilasciatada un neurologo in data 24 settembre 2025.3.1. Tali elementi, da considerarsi di carattere decisivo, sono stati del tutto pretermessidal Tribunale, che ha ritenuto superfluo l’espletamento dell’accertamento peritale sollecitato,con la conseguenza che la motivazione si appalesa manifestamente illogica nei terminiprospettati dal ricorrente.4. Dalle considerazioni precedenti deriva l’annullamento dell’ordinanza impugnata conrinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari. La materia trattata, relativa allecondizioni di salute del ricorrente, impone l’oscuramento delle generalità e degli altri datiidentificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diBari.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.