CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 12990/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Considerato che il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna emessa il 09/09/2022, la quale prevedeva il deposito della motivazione nel termine di giorni trenta; Considerato che la sentenza era stata tempestivamente depositata e che dalla data del previsto deposito - cioè dal giorno 09/10/2022 - decorreva il termine di quarantacinque giorni per il deposito del ricorso, termine che scadeva, dunque, il 23/11/2022 (art. 172 cod proc. pen.); Rilevato che il ricorso è stato depositato il 24/11/2022 e che è, pertanto, tardivo; Ritenuto, dunque, che ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 585, comma 1, lett. b) e 544, comma 2, cod. proc. pen., e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il