CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 08922/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria presentata dalla parte civile; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di truffa contestato, è finalizzato ad ottenere, mediante censure in punto di fatto, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 5 sulle false informazioni rese dall'imputato riguardo la sua competenza, la sua iscrizione all'albo degli intermediatori assicurativi, dal quale era stato radiato e le ditte con cui affermava di avere stipulato contratti in realtà inesistenti nonché su tutti gli elementi da cui si è desunta la consapevolezza dell'imputato di compiere artifizi e raggiri per ottenere il denaro dalla vittima); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena e al diniego del beneficio della non menzione, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come avvenuto nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda pag. 6); che è legittima la pronuncia di diniego della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena, quando il giudice, tenuto conto della gravità delle condotte e degli altri elementi di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., ritenga che l'imputato non possa usufruire di ulteriori benefici, come spiegato a pagina 6 della sentenza impugnata, ove la Corte ha puntualmente argomentato le ragioni del diniego; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato memoria, che si ritiene congruo liquidare in euro 2945,00 oltre accessori di legge. i P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 2.945,00, oltre accessori di legge. Così deciso, in data 3 febbraio 2026 Il Consigliere e