CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 45261/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 16/12/2020 della Corte d'appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catania ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessi nella sua qualità di amministratore, prima, e di liquidatore, poi, della S.M.P. s.r.I., fallita nel corso del 2009. In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale ha invece rimodulato la durata delle sanzioni accessorie in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art.216 legge fall. ad opera della sentenza n. 222 del 2018 della Corte Costituzionale. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. 2.1 Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità. Il ricorrente anzitutto lamenta come la Corte non abbia accertato se le condotte penalmente rilevanti contestate siano state realizzate nel breve periodo in cui l'imputato ha ricoperto la carica di amministratore unico della fallita (dal 27 aprile al 29 dicembre 2005). Non di meno la sentenza, con specifico riferimento alle presunte distrazioni in favore della [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe considerato che l'imputato ha assunto la gestione anche di tale società solo il 6 maggio 2005 e che in ogni caso durante il suo mandato in S.M.P. egli ha ottenuto il parziale pagamento del credito originariamente vantato da quest'ultima nei confronti della menzionata società, peraltro pacificamente maturato tra il 2002 ed il 2005. Non sussisterebbe dunque alcuna prova che il Polizzi abbia consapevolmente cagionato il dissesto della fallita o posto in essere attività di dispersione del patrimonio della medesima, mentre la Corte gli avrebbe illegittimamente attribuito condotte estranee al perimetro temporale tracciato nell'imputazione contestata. Altrettanto ingiustificatamente la Corte avrebbe poi svalutato le spiegazioni offerte dall'imputato in merito alla perdita di valore commerciale della merce oggetto della presunta distrazione. In realtà il Polizzi non avrebbe realizzato alcuna dispersione del patrimonio della fallita, essendosi limitato, in piena coerenza con lo scopo sociale della stessa, a cedere a [OSCURATO:PERSONA] merci e scorte di magazzino per la somma corrispondente al credito vantato da S.M.P. al momento del fallimento. 2.2 Quanto ai fatti di bancarotta documentale il ricorrente lamenta la loro qualificazione ai sensi dell'art. 216 anziché, a tutto concedere, dell'art. 217 legge fall. in riferimento alla irregolare tenuta — per di più nel periodo antecedente all'assunzione della carica di amministratore unico da parte dell'imputato - esclusivamente del solo libro degli inventari e ciò nonostante la stessa Corte territoriale abbia contraddittoriamente ipotizzato che l'azzeramento contabile delle rimanenze possa essere stato determinato dalla cessione di queste ultime, ritenuta non documentata, salvo poi riconoscere che le stesse sarebbero state effettivamente cedute a [OSCURATO:PERSONA] per un valore corrispondente a quello dell'ultima annotazione di segno positivo e, di conseguenza, che l'imputato in alcun modo ha voluto impedire la ricostruzione contabile delle vicende societarie. 2.3 Ulteriori vizi di motivazione vengono dedotti con il secondo motivo in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, ignorando gli elementi positivi di valutazione prospettati dalla difesa, nonché l'età avanzata e le condizioni economiche disagiate dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le censure articolate dal ricorrente con il primo motivo sono inammissibili. 2.1 La Corte territoriale - coerentemente all'imputazione - ha ritenuto che la fallita abbia sia ceduto costantemente sottocosto a Rinnaplast i prodotti finiti, che trasferito alla stessa i beni costituenti il magazzino, comprensivo - per come risulta dalla pronunzia di primo grado - di merci, semilavorati, scarti di produzione e imballaggi, omettendo di riscuotere, se non che in maniera minima, il credito complessivo vantato nei confronti della cessionaria. Il tutto nell'ambito di un rapporto definito anomalo tra le due società, che avevano la sede nello stesso sito, che a partire dal 2005 condividevano, proprio nella persona del Polizzi, il ceto gestorio e delle quali la [OSCURATO:PERSONA] era al tempo stesso la fornitrice della materia prima e l'acquirente del prodotto finito. Sulla base di tali risultanze il giudice dell'appello ha dunque ritenuto che sostanzialmente la fallita sia stata utilizzata per sgravare [OSCURATO:PERSONA] dagli onerosi costi di produzione dei beni dalla stessa commercializzati, integrando le condotte contestate gli estremi della distrazione e dissipazione penalmente rilevante. 2.2 I rilievi svolti dal ricorrente a confutazione di tale sviluppo argomentativo si rivelano in parte manifestamente infondati e in parte generici. Anzitutto irrilevante è la circostanza più volte rimarcata nel ricorso per cui l'imputato sarebbe divenuto amministratore unico della fallita solo nell'aprile del 2005. Infatti la sentenza ha precisato come nei due anni precedenti egli aveva ricoperto la carica di presidente del consiglio di amministrazione e che già prima del 2003 era stato componente di tale organo. Manifestamente infondata è dunque la pretesa difensiva di accreditare la sostanziale estraneità del Polizzi alla ideazione ed alla messa in opera del "progetto industriale" tradottosi nelle pratiche distrattive e dissipative contestate. Né maggior pregio vanta l'obiezione per cui la Corte avrebbe sostanzialmente addebitato all'imputato condotte estranee all'ambito temporale disegnato dall'imputazione. Non solo, infatti, il ricorso non ha formalmente eccepito il vizio di violazione di legge in riferimento al principio di correlazione, ma nemmeno ha precisato in che termini la Corte si sarebbe spinta oltre i confini della contestazione e in che modo ciò avrebbe effettivamente comportato una lesione del diritto di difesa. Non di meno la Corte ha comunque rilevato come la cessione del magazzino, sostanzialmente senza corrispettivo, sia avvenuta nel corso dell'anno in cui il Polizzi ha assunto in esclusiva la gestione della fallita. 2.3 Manifestamente infondate sono altresì le doglianze relative all'effettività del credito vantato dalla fallita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed alle ragioni del prezzo praticato a quest'ultima. Doglianze attraverso le quali il ricorrente cerca di aggirare - e non già di confutare - la motivazione della sentenza, omettendo di confrontarsi con il nucleo della contestazione ritenuta fondata dai giudici del merito e cioè che in maniera costante e illogica sotto il profilo imprenditoriale i prodotti finiti venivano ceduti sottocosto e, soprattutto, che il credito accumulato nei confronti dell'acquirente non veniva riscosso se non che in misura marginalissima (il 7%). Generico è poi il riferimento all'omessa confutazione delle ragioni del deprezzamento delle merci, comunque, per stessa ammissione del ricorso, fondate esclusivamente sulle mere propalazioni dello stesso imputato. Irrilevante è infine il rilievo per cui l'imputato non avrebbe voluto determinare il dissesto della fallita, trattandosi di elemento estraneo al dolo del reato (Sez. U, Sentenza n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805). 2.4 Non meno infondate sono anche le censure relative al reato di bancarotta documentale, correttamente inquadrato dalla Corte territoriale nello schema tipizzato dall'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. E' infatti irrilevante che la condotta fraudolenta si sia concentrata su uno solo dei libri contabili, purchè ciò sia avvenuto con le connotazioni modali di condotta descritte dalla norma incriminatrice. Ed in tal senso la sentenza ha evidenziato come il libro degli inventari non sia stato dolosamente aggiornato impedendo di ricostruire la sorte delle rimanenze di magazzino risultanti alla fine dell'esercizio del 2004. Quanto alla presunta contraddittorietà dell'imputazione dell'azzeramento del magazzino alla cessione dei beni alla [OSCURATO:PERSONA], in realtà la Corte ha precisato come questa sia solo una ipotesi formulata dal consulente della curatela. E' vero che la sentenza, ai fini della bancarotta patrimoniale, ha ritenuto che tale eventualità non avrebbe comunque escluso la valutazione sulla natura distrattiva dell'operazione, essendo il relativo credito comunque parte (e non il tutto, come vorrebbe accreditare il ricorrente) di quello complessivo non riscosso e relativo anche al prezzo dei prodotti finiti venduti a Rinnaplast. Ma ciò non escluderebbe l'infedeltà della mancata registrazione di tale evento nella contabilità. 3. Generiche sono infine le censure svolte con il secondo motivo, con cui si lamenta, nella sostanza, l'omessa considerazione degli elementi positivi di valutazione offerti a sostegno della richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, che però non vengono specificati se non evocando ancora una volta le spiegazioni articolate a propria difesa dall'imputato nel corso del giudizio, senza considerare come la Corte già aveva ritenuto generico il motivo d'appello sul punto e comunque, incontestata, ha ancorato la propria decisione alla ritenuta gravità dei fatti. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese