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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 1984

Cassazione n. 10805/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/04/1984 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che entrambi i motivi di ricorso - il riconoscimento della recidiva e il diniego delle generiche - non generici, posto che la motivazione su tali aspetti, sia pur sinteticamente, ha dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione, rispetto alle quali non emergono profili di manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/04/1984 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che entrambi i motivi di ricorso - il riconoscimento della recidiva e il diniego delle generiche - non generici, posto che la motivazione su tali aspetti, sia pur sinteticamente, ha dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione, rispetto alle quali non emergono profili di manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 10805/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris