CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 34241/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal pubblico ministero presso il tribunale di Benevento avverso la ordinanza in data 7/12/2021 del medesimo tribunale, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ex art. 324 cod. proc. pen., nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] Nicola; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso del pubblico ministero; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto dal pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il pubblico ministero presso il tribunale di Benevento procede per ipotesi di reato di ricettazione (art. 648 cod. pen., rilevante ai fini del sequestro preventivo, disposto dal GIP ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., 240 bis cod. pen., disposizione oggi inserita nella sistematica codicistica per effetto del principio della riserva di codice di cui all'art. 3 bis, cod. pen.), fatto accertato in Benevento il 3 novembre 2021. 1.1. Il tribunale di Benevento, in funzione di giudice del riesame reale proposto dall'indagato ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha accolto l'istanza proposta avverso il decreto del giudice delle indagini preliminari che aveva accolto la richiesta, avanzata dallo stesso pubblico ministero, di sequestro preventivo della somma di denaro contante rinvenuta nella disponibilità domiciliare del [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una perquisizione domiciliare disposta per altro (non connesso) titolo di reato. 1.2. Il tribunale preposto alla valutazione della impugnazione ha accolto l'istanza, argomentando (1) circa il difetto anche della mera indicazione, in imputazione, del titolo di reato presupposto della contestata ricettazione, avendo il pubblico ministero fatto riferimento ad una generica ipotizzata provenienza illecita delle banconote custodite presso l'abitazione, il che non consente di identificare il "tipo" ricettazione e coglierne il precipuo connotato di penalità (il tribunale richiama sul punto giurisprudenza di questa sezione n. 32112/2020, 20990/2021); (2) circa il deficit logico, prima ancora che giuridico, delle condizioni per la confisca "estesa", atteso che la persona sottoposta ad indagini ha, sin dal momento del sequestro, indicato le ragioni di una tale possidenza liquida, richiamando circostanze di fatto che la parte pubblica ritiene inverosimili sulla base di ragionamenti congetturali, che affondano nella mera presunzione. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il giudice che procede, articolando i motivi di impugnazione in appresso sintetizzati agli effetti di quanto disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. entrambi i motivi di ricorso lamentano in rubrica inosservanza ed errata applicazione della legge penale e processuale penale (art. 606, comma 1, lett. b e c, in relazione all'art. 125 cod. proc. pen.), per la errata identificazione degli elementi della fattispecie (ricettazione) e mancanza o mera apparenza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza del requisito della "sproporzione" e mancata adeguata giustificazione della legittima provenienza della divisa;2.2. In particolare, il ricorrente si duole della motivazione omessa o meramente apparente in ordine alla sproporzione evidenziata nel compendio investigativo, richiamando altresì la giurisprudenza di questa Corte che non richiede, soprattutto nella fase delle indagini preliminari, caratterizzata da fluidità della incolpazione, alcuna specifica indicazione della traccia illecita che macchia il possesso non giustificato di denaro contante (Sez. 2, n. 5616, del 15/1/2021). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, giacché proposto fuori dai casi previsti dalla legge. 1.1. Nella nozione di "violazione di legge", per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza "assoluta" di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà o l'illogicità, quand'anche manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; seguite da Sez. 6, n. 7472, del 21/1/2009, Rv. 242916; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore; Sez. 2, n. 5807, del 18/1/2017, Rv. 269119; più recentemente, Sez. 6, n. 4857/19, del 14/11/2018). 1.2. Non può pertanto essere proposto sotto le spoglie della violazione di legge, sostanziale o processuale, il travisamento dei presupposti necessari all'adozione del provvedimento di sequestro, quale forma di manifestazione del vizio di motivazione. 2. I motivi di ricorso descrivono -invero- una errata identificazione dei tratti salienti del fatto tipico (non essendo necessaria -ad avviso del ricorrente ufficio- la indicazione in imputazione del tipo di reato presupposto) e una motivazione omessa -o meramente apparente- sul ravvisato difetto dei presupposti del sequestro, vizi che tuttavia non traspaiono dal testo del provvedimento impugnato, giacché il tribunale della cautela, per un verso, ha solo ritenuto che, in fatto, in assenza di indicazione in imputazione della "qualità" del reato presupposto, non potesse riconoscersi, con la necessaria concretezza, la traccia illecita d'origine del denaro posseduto, anche a cagione del fatto che neppure può attingersi sul punto alla prova logica, atteso che una indicazione di provenienza (per quanto non condivisa dalla pubblica accusa) è comunque sortita dal verbo dell'indagato; per altro verso, non ha affatto posto in discussione la ricorrenza del presupposto della sproporzione patrimoniale in materia di confisca cd. allargata e, quindi, del sequestro a tal fine adottabile. Il tribunale ha infatti semplicemente evidenziato che, al fine di apprezzare e misurare la sproporzione ravvisata nel corso delle indagini, sulla base di argomenti talvolta perfino congetturali (ridotte capacità patrimoniali dei fedeli di un determinato quartiere della cittadina sannita), non potevano confinarsi nell'ambito della irrilevanza le giustificazioni offerte dall'indagato ad una tale possidenza, tenuto anche conto delle modalità (non certo sospette) della detenzione in abitazione. 2.1. Palese è infatti la denuncia di manifesta illogicità della motivazione per travisamento del presupposto, come riconosce lo stesso ricorrente con il secondo motivo, dolendosi, in concreto, del fatto che il tribunale avrebbe malinteso il contenuto delle annotazioni di polizia giudiziaria (che neppure sono state allegate al ricorso ai fini dell'autosufficienza). Le annotazioni costituirebbero infatti, non tanto la prova della illecita accumulazione, quanto la rappresentazione aritmetica dell'oggetto stesso del disposto vincolo reale. 2.2. Chiarito quindi che la seconda censura della parte pubblica inerisce solo al detto travisamento e che tuttavia il tribunale sostiene, con motivazione non apparente (non condivisa dal p.m., ma non per questo censurabile in sede di legittimità), come le giustificazioni date del possesso non fossero manifestamente irrilevanti o astratte, si palesano ex se inammissibili, anche per difetto di specificità (art. 581, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.), i motivi di ricorso che con quella argomentazione si confrontano solo censurandone (per difetto) la logicità. 2.3. Quanto alla denunciata violazione della legge penale incriminatrice (art. 648 cod. pen.), per erronea identificazione "per eccesso" degli elementi strutturali del delitto di ricettazione, il ricorrente ritiene che il denaro in sequestro sia provento del reato di ricettazione, non potendosi "logicamente" giustificare una alternativa provenienza lecita. Il tribunale ha, tuttavia, rilevato che, in assenza di qualsivoglia indicazione, ancorché generica, più che della condotta di occultamento (peraltro domestica), che si comprende dalla lettura degli atti, della provenienza da reato (da quale tipo di reato) che qualifica il fatto ricettivo, neppure si può attingere, con successo, alla prova logica, giacché, per un verso, le modalità della custodia non tradiscono l'origine illecita, e per altro verso, ancora una volta, l'indagato ha fornito una indicazione (per quanto opinabile) circa la provenienza della somma. Il che fa scivolare il motivo di ricorso dalla indicata violazione di legge verso la censura del vizio di motivazione. Non può comunque sottacersi che sul tema della identificazione della traccia illecita di derivazione (sul sequestro di somme di denaro contante, oltre alla giurisprudenza già citata dal ricorrente, si vedano Sez. 2, n. 29689, del 28/5/2019, Rv. 277020; Sez. 2, n. 42052, del 19/6/2019, Rv. 277609; Sez. 2, n. 51200, del 29/10/2019, Rv. 278229; Sez. 2, n. 9355 del 2018, Ndoj, n.m.; Sez. 2, n. 32112, del 23/9/2020, n.m.; sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, Rv. 282629) il pericolo, se si pensa di poter prescindere dalla radice "storica" profonda rappresentata dal "reato produttore", è di trasformare i c.d. delitti derivati (ricettazione, riciclaggio, reimpiego, favoreggiamento reale, trasferimento fraudolento di valori, solo per indicare i più ricorrenti nella esperienza giurisprudenziale) in altrettante fattispecie di sospetto, ovvero di scivolare verso la punibilità di un possesso ingiustificato di valori che prescinde anche dal sospetto generato dalla vita anteatta (art. 708 cod. pen.); fattispecie, così strutturate, che la Corte costituzionale ha inteso cancellare dall'ordinamento penale oltre 25 anni fa (sent. n. 370 del 1996, art. 708 cod. pen.; n. 48 del 1994, art. 12 quinquies, comma secondo, I. 356/1992). 2.4. In ogni caso, si deve ancora una volta evidenziare che la fattispecie concreta ha restituito al giudice del merito una ontologia del tutto peculiare del possesso, che l'accusa stima delittuoso (per illiceità della fonte di derivazione), trattandosi della detenzione di una somma dì denaro presso il domicilio, con modalità della custodia e della detenzione non certo sospette ed accompagnato dalla indicazione spontanea ed immediata della lecita fonte. 3. Alla luce dei principi che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammi