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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37827/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s74ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 21/1/19, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, con cui il predetto era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato (artt. 81 cpv., 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen.), commesso in Partinico dal 7/6/2007 al 12/5/2011 e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

L'imputato, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione articolando le seguenti doglianze, prospettate in un motivo unico di ricorso.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

Nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato, la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del dettato normativo riguardante i requisiti di forma e di contenuto del mezzo d'impugnazione e si sarebbe discostata dai principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

L'atto di appello proposto dal ricorrente si fondava su due motivi di impugnazione.

Con il primo, s'invocava una pronuncia assolutoria dell'imputato per non avere commesso il fatto.

Si evidenziava come il Giudice di prime cure non avesse adeguatamente valutato il profilo riguardante la mancata individuazione del'autore della materiale manomissione del contatore e della identità di coloro i quali avevano abitato l'appartamento prima dell'accertamento del fatto.

Con il secondo motivo di gravame, si richiedeva l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata e sulla recidiva ed il contenimento della pena nel minimo edittale.

Le argomentazioni difensive a sostegno riguardavano la risalenza dei precedenti penali annoverati dal ricorrente e le condizioni di vita dell'imputato.

I giudici hanno ritenuto aspecifiche entrambe le doglianze, rilevando la manifesta infondatezza e la genericità estrinseca delle ragioni fondanti il primo motivo di appello.

Quanto al secondo motivo di appello, hanno ritenuto che fosse affetto da intrinseca genericità.

La decisione non sarebbe conforme ai principi stabiliti nella pronuncia a Sezioni Unite "Galtelli" (n. 8825/2016).

Le argomentazioni poste a fondamento della ritenuta inammissibilità del primo motivo di appello risulterebbero contraddittorie: si sostiene che la difesa non si sia confrontata con l'ampia ed esaustiva motivazione espressa dal Tribunale e, al tempo stesso, si sottolinea che la difesa abbia riproposto il medesimo tema affrontato nella sentenza di primo grado.

In relazione al secondo motivo di appello, non si individuerebbe il carattere della genericità intrinseca rilevato in motivazione, riconducibile, secondo l'insegnamento della già citata pronuncia delle Sezioni Unite, a "considerazioni di per sé generiche o astratte, o evidentemente non pertinenti al caso concreto".

3. il P.G. con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Come affermato da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822).

Orbene, alla luce di quanto argomentato dalla Corte di merito e, tenuto conto delle censure sviluppate nell'atto di appello, non può ritenersi che i motivi siano affetti dal vizio di genericità.

Ed invero, più che espressione di una valutazione di inammissibilità per mancanza di specificità, quanto argomentato dai Giudici territoriali è riconducibile ad un giudizio di manifesta infondatezza dei motivi, peraltro espressamente richiamato a pag. 2 della motivazione.

Dalle argomentazioni sviluppate in sentenza traspare una valutazione di intrinseca inidoneità delle ragioni dedotte dalla difesa a fondare la conclusione che si intende perseguire con l'impugnazione in relazione al contenuto del provvedimento impugnato.

Deve a questo punto ribadirsi il principio secondo il quale, in tema di impugnazioni, il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi (Sez.

U„ n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268823).

3. In relazione al motivo di appello riguardante il trattamento sanzionatorio e la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulle contestate aggravanti, si osserva: la Corte di merito ha ritenuto che le argomentazioni proposte fossero affette da intrinseca genericità.L'esame del motivo di appello riguardante tale profilo rivela tutt'altro, avendo la difesa sollecitato una rivalutazione del trattamento sanzionatorio alla luce di argomenti pertinenti, non considerati dal primo giudice (risalenza dei precedenti, condizioni di vita del ricorrente).

A tale motivo doveva perciò darsi ingresso, tenuto conto che non è rícompreso nel sindacato di ammissibilità l'apprezzamento sul fondamento dell'impugnazione, profilo verso il quale scivola l'ordinanza impugnata.

4. Deriva da quanto precede l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, con trasmissione atti alla Corte d'appello di Palermo per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Palermo.

Così deciso il 21 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s74ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 21/1/19, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, con cui il predetto era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato (artt. 81 cpv., 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen.), commesso in Partinico dal 7/6/2007 al 12/5/2011 e condannato alla pena ritenuta di giustizia. L'imputato, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione articolando le seguenti doglianze, prospettate in un motivo unico di ricorso. I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. Nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato, la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del dettato normativo riguardante i requisiti di forma e di contenuto del mezzo d'impugnazione e si sarebbe discostata dai principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità. L'atto di appello proposto dal ricorrente si fondava su due motivi di impugnazione. Con il primo, s'invocava una pronuncia assolutoria dell'imputato per non avere commesso il fatto. Si evidenziava come il Giudice di prime cure non avesse adeguatamente valutato il profilo riguardante la mancata individuazione del'autore della materiale manomissione del contatore e della identità di coloro i quali avevano abitato l'appartamento prima dell'accertamento del fatto. Con il secondo motivo di gravame, si richiedeva l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata e sulla recidiva ed il contenimento della pena nel minimo edittale. Le argomentazioni difensive a sostegno riguardavano la risalenza dei precedenti penali annoverati dal ricorrente e le condizioni di vita dell'imputato. I giudici hanno ritenuto aspecifiche entrambe le doglianze, rilevando la manifesta infondatezza e la genericità estrinseca delle ragioni fondanti il primo motivo di appello. Quanto al secondo motivo di appello, hanno ritenuto che fosse affetto da intrinseca genericità. La decisione non sarebbe conforme ai principi stabiliti nella pronuncia a Sezioni Unite "Galtelli" (n. 8825/2016). Le argomentazioni poste a fondamento della ritenuta inammissibilità del primo motivo di appello risulterebbero contraddittorie: si sostiene che la difesa non si sia confrontata con l'ampia ed esaustiva motivazione espressa dal Tribunale e, al tempo stesso, si sottolinea che la difesa abbia riproposto il medesimo tema affrontato nella sentenza di primo grado. In relazione al secondo motivo di appello, non si individuerebbe il carattere della genericità intrinseca rilevato in motivazione, riconducibile, secondo l'insegnamento della già citata pronuncia delle Sezioni Unite, a "considerazioni di per sé generiche o astratte, o evidentemente non pertinenti al caso concreto". 3. il P.G. con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Come affermato da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822). Orbene, alla luce di quanto argomentato dalla Corte di merito e, tenuto conto delle censure sviluppate nell'atto di appello, non può ritenersi che i motivi siano affetti dal vizio di genericità. Ed invero, più che espressione di una valutazione di inammissibilità per mancanza di specificità, quanto argomentato dai Giudici territoriali è riconducibile ad un giudizio di manifesta infondatezza dei motivi, peraltro espressamente richiamato a pag. 2 della motivazione. Dalle argomentazioni sviluppate in sentenza traspare una valutazione di intrinseca inidoneità delle ragioni dedotte dalla difesa a fondare la conclusione che si intende perseguire con l'impugnazione in relazione al contenuto del provvedimento impugnato. Deve a questo punto ribadirsi il principio secondo il quale, in tema di impugnazioni, il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi (Sez. U„ n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268823). 3. In relazione al motivo di appello riguardante il trattamento sanzionatorio e la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulle contestate aggravanti, si osserva: la Corte di merito ha ritenuto che le argomentazioni proposte fossero affette da intrinseca genericità.L'esame del motivo di appello riguardante tale profilo rivela tutt'altro, avendo la difesa sollecitato una rivalutazione del trattamento sanzionatorio alla luce di argomenti pertinenti, non considerati dal primo giudice (risalenza dei precedenti, condizioni di vita del ricorrente). A tale motivo doveva perciò darsi ingresso, tenuto conto che non è rícompreso nel sindacato di ammissibilità l'apprezzamento sul fondamento dell'impugnazione, profilo verso il quale scivola l'ordinanza impugnata. 4. Deriva da quanto precede l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, con trasmissione atti alla Corte d'appello di Palermo per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Palermo. Così deciso il 21 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il P
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