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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20420/2023

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NZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19762/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], 21 , presso lo studio de ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

PUGLIA N. 306 6 /2019 , depositata il20 novembre 2019. udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOudite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che non si è opposto alla richiesta di sospensione; uditi per la ricorrente il Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per l’Agenzia delle entrate l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’Avvocatura generale dello Stato; Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], già socio della estinta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione nonché liquidatore della stessa, ricorre con dieci motivi , nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe.

Con quest’ultima la C.t.r., previa riunione, accoglieva gli appelli del l’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Bari che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso gli avvisi di accertamento con i quali, per gli anni di imposta 2007 e 2008 erano state recuperate a tassazione maggiori Ires.

Irap ed [OSCURATO:PERSONA] che:

1. Il contribuente, con istanza depositata il 20 giugno 2023, ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 e 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di presentare l’istanza di definizione agevolata del giudizio.

2. L’art. 1, comma 197, legge cit. prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata».

P.Q.M.

Sospende il processo sino al 10 ottobre 2023 e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19762/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], 21 , presso lo studio de ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA N. 306 6 /2019 , depositata il20 novembre 2019. udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOudite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che non si è opposto alla richiesta di sospensione; uditi per la ricorrente il Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per l’Agenzia delle entrate l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’Avvocatura generale dello Stato; Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], già socio della estinta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione nonché liquidatore della stessa, ricorre con dieci motivi , nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r., previa riunione, accoglieva gli appelli del l’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Bari che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso gli avvisi di accertamento con i quali, per gli anni di imposta 2007 e 2008 erano state recuperate a tassazione maggiori Ires. Irap ed [OSCURATO:PERSONA] che: 1. Il contribuente, con istanza depositata il 20 giugno 2023, ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 e 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di presentare l’istanza di definizione agevolata del giudizio. 2. L’art. 1, comma 197, legge cit. prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». P.Q.M. Sospende il processo sino al 10 ottobre 2023 e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 20420/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris