CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 07844/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14966/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], 52, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 4432/2019 depositata il 08/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa L’[OSCURATO:DATA_NASCITA] vennestipulata una transazione tra l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s.,col fine di porre termine a una pluriennale controversia circa l’uso del patronimico “[OSCURATO:PERSONA]” nel campo dellerispettive att ività di onoranze funebri, svolte da entrambe nel territorio della provincia di Monza e Brianza. Nell’anno 2014 l’AgenziaPirovano convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] imputandole inadempimenti all’accordo transattivo e chiedendo di questo la risoluzione, con conseguente decadenza della convenuta dall’uso del marchio. L’attrice chiese altresì l’accertamentodella titolarità esclusiva del segno, la cui registrazione le era stata nel frattempo rilasciata, o comunque la convalidazione, nonché la condanna della convenuta ai danni da inadempimento e da concorrenza sleale. La società [OSCURATO:PERSONA] costituì e spiegò, a sua volta , domande riconvenzionali di risoluzione della transazione per inadempimento dell’attrice, per avere essa registrato in mala fede il segno a proprio nome, e di nullità del relativo marchio , con inibitoria all’usoe risarcimento dei danni . L’adito Tribunale di Milano (i) respinse entrambe le domande di risoluzione, (ii) respinse la riconvenzionale di nullità del marchio, (iii) inibìalla convenuta la pubblicizzazione del servizio di “casa funeraria” fino all’accertamento dell e autorità amministrativ e in ordine alla sussistenza dei requisiti sanitari, (iv) fissò una penale giornaliera per il caso di violazione del comando anzidetto, (v) condannò la convenuta ai danni per l’importo, equitativamente determinato, di 5.000,00 EUR, oltre interessi. La sentenza fu appellata dall’attrice, e la convenuta si costitu ì resistendo. La Corte d’appello di Milano, con sentenza resa pubblica l’8-11- 2019, ha accolto il gravame con riguardo alla quantificazione del danno patito dalla Agenzia Pirovano a causa della avversa pubblicizzazioneed erogazione del servizio di “casa funeraria”, de te rminandolo nella più congrua misura di 30.000,00 EUR tenuto conto della durata della condotta illecita. Avverso la sentenza, successivamente corretta in parti che qui non interessano,l’Agenzia Pirovano ha proposto ricorso per cassazione in due motivi. L’intimata ha replicato con controricorso. Ragioni della decisione I.– Col primo mezzo la ricorrente impugna, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. e per motivazione assente o apparente, la statuizione di rigetto della domanda di accertamento della titolarità esclusiva del marchio “[OSCURATO:PERSONA]”, perché fondata su un erroneo richiamo all’istituto dell’assorbimento in rapporto al rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento della transazione. Il motivo è fondato nella parte involgente il vizio integrato dalla motivazione solo apparente, il quale ridonda in vizio assoluto di motivazione. II. - La fattispecie di motivazione apparente si ha quando dalla motivazione del giudice del merito non si riesca a comprendere quale sia stata la ratio decidendi. Rispetto alla domanda di rivendicazione della titolarità del marchio, che l’attrice aveva pacificamente riproposto in appello, come dalla sentenza si evince, dopo che il tribunale su questa non si era pronunciatononostante il rigetto della riconvenzionale di nullità, la corte d’appello si è limitata ad affermare che il rigetto della domanda anzidetta doveva discende re dal rigetto dell’appello nella parte finalizzata a risolvere la transazione. Ma una tale motivazione non esprime alcuna concreta ratio, dal momento che l’appellante aveva evidenziato di aver regolarmente provveduto a registrare il marchio patronimico. E anche di ciò la sentenza ha dato atto. Le domande di accertamento della titolarità di un marchio e di risoluzione per inadempimento di una transazione volta a disciplinarne semplicemente l’utilizzo nel rapporto con un’impresa concorrente restano tra loro distinte per petitume per causa petendi. Dunque non basta dire che è respinta la seconda per inferirne la ragione di rigetto della prima, perché la rivendicazione della titolarità del segno implica un’azione di natura reale e tutela il diritto assoluto all'uso esclusivo del marchio come bene autonomo, a prescindere dal fatto che per transazione si sia convenuto che anche un’impresa concorrente possa utilizzare lo stesso segno col corredo di accorgimenti finalizzati a evitare la confusione tra le attività. In questa prospettiva, quindi, la sentenza è nulla perché caratterizzata da una motivazione solo parvente, visto che la scarna considerazione sopra menzionata non soddisfa il minimo costituzionale della giustificazione finalizzata a far emergere la effettiva ragione di rigetto (v. Cass. Sez. U n. 8053-14). III. – Col sec ondo mezzo si censura la sentenza per violazione degli artt. 1453 e 1455 cod. civ. , per non aver tenuto conto , nell’affrontare il tema della intervenuta pubblicizzazione di una “casa funeraria” da parte della convenuta, del ruolo che il principio di buona fede deve svolgere nel modulare i confini dell’inadempimento rilevante per la risoluzione del contratto. Il motivo è inammissibile.IV. - La sentenza di merito ha stabilito che in effetti la condotta della [OSCURATO:PERSONA], per quanto illegittima in ordine alla pubblicità del servizio di “casa funeraria”, si era comunque mantenuta nel confine del logo assegnato dall’accordo transattivo, e anche nel perimetro dell’indirizzo dello stabile destinato allo svolgimento del la propria attività. In ciò la corte territoriale ha ravvisato l’elemento dirimente per affermare che la pratica pubblicitaria non avesse costituito una violazione (grave) dell’accordo transattivo. La ricorrente assume che invece la violazione si sarebbe dovuta reputare esistente in base all’integrazione del negozio dovuta al principio di buona fede. Ma al riguardo il motivo è generico, poiché salvo il richiamo del principio niente è detto onde potersi stabilire in qual senso la necessità di intendere la transazione secondo buona fede avrebbe avuto incidenza sulla valutazione del comportamento della convenuta,che tenuto conto dei limiti stabiliti dal contratto è stato considerato non integrare un inadempimento grave delle obbligazioni da esso discendenti. V. – In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato inammissibile il secondo.L’impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla stessa corte d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame. La corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m. La Corte accoglie il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla corte d’appello di Mila