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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 24354/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame di misure cautelari reali, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 29 luglio 2021, avente ad oggetto la somma di euro 31.280,00 ritrovata in seguito a perquisizione nella disponibilità del padre dei ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di ricettazione e riciclaggio aggravati ex art. 416-bis.1. cod.pen. in quanto commessi nell'interesse di una famiglia di 'ndrangheta individuata come "cosca Mannolo".

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti.

Il ricorrente censura la motivazione dell'ordinanza impugnata che non spiegherebbe "affatto le ragioni per le quali, a fronte di una puntuale ricostruzione documentale delle somme in possesso del (padre) del ricorrente, le stesse debbono essere sottoposte a cautela reale" (fg. 4 del ricorso).

In particolare, le rilevanze investigative, costituite dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e da captazioni, non avrebbero trovato riscontro, avendo il collaborante parlato di una somma ben superiore a quella ritrovata ed avendo fornito il padre del ricorrente giustificazioni circa la provenienza lecita del danaro e la riconducibilità in parte anche all'odierno istante suo figlio.

Si dà atto che nell'interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

Deve essere ricordato il principio di diritto secondo il quale, in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato (Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070 Nel caso in esame, il ricorrente, deduce argomenti che tendono a censurare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza relativi alla posizione del di lui padre e indagato [OSCURATO:PERSONA], che non sono deducibili dal terzo interessato.

Per altro verso, deve ricordarsi che solo la motivazione meramente apparente può assumere le forme della violazione di legge deducibile in questa sede, ma, nel caso concreto, il Tribunale ha ampiamente argomentato sulla sussistenza del fumus connmissi delicti dei reati contestati a [OSCURATO:PERSONA], tenendo in considerazione, da una parte, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], in ordine al ruolo di "custode" del danaro della cosca 'ndranghetista "Mannolo" (proveniente dalle attività estorsive poste in essere) assegnato al [OSCURATO:PERSONA] e ad altri soggetti; dall'altro, dall'effettivo ritrovamento nella sua disponibilità di danaro contante, valutando anche l'irrilevanza del dato in ordine alla differenza quantitativa del danaro tra quanto indicato dal collaborante e quanto ritrovato, giustificata dalla esigenza dei referenti mafiosi di •modificare continuamente i luoghi di occultamento del bene per renderli più efficaci, secondo quanto indicato in un dialogo citato nell'ordinanza impugnata.

Il Tribunale, a fronte di questo quadro indiziario, ben rappresentato, non ha ritenuto plausibili le giustificazioni circa la lecita provenienza delle somme offerte dal ricorrente ed attinenti al merito del giudizio proprio in forza della rilevanza degli elementi di accusa a carico del [OSCURATO:PERSONA] e della genericità del ricorso sul punto.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso - che si estende ai motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.05.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame di misure cautelari reali, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 29 luglio 2021, avente ad oggetto la somma di euro 31.280,00 ritrovata in seguito a perquisizione nella disponibilità del padre dei ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di ricettazione e riciclaggio aggravati ex art. 416-bis.1. cod.pen. in quanto commessi nell'interesse di una famiglia di 'ndrangheta individuata come "cosca Mannolo". 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti. Il ricorrente censura la motivazione dell'ordinanza impugnata che non spiegherebbe "affatto le ragioni per le quali, a fronte di una puntuale ricostruzione documentale delle somme in possesso del (padre) del ricorrente, le stesse debbono essere sottoposte a cautela reale" (fg. 4 del ricorso). In particolare, le rilevanze investigative, costituite dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e da captazioni, non avrebbero trovato riscontro, avendo il collaborante parlato di una somma ben superiore a quella ritrovata ed avendo fornito il padre del ricorrente giustificazioni circa la provenienza lecita del danaro e la riconducibilità in parte anche all'odierno istante suo figlio. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. Deve essere ricordato il principio di diritto secondo il quale, in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato (Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070 Nel caso in esame, il ricorrente, deduce argomenti che tendono a censurare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza relativi alla posizione del di lui padre e indagato [OSCURATO:PERSONA], che non sono deducibili dal terzo interessato. Per altro verso, deve ricordarsi che solo la motivazione meramente apparente può assumere le forme della violazione di legge deducibile in questa sede, ma, nel caso concreto, il Tribunale ha ampiamente argomentato sulla sussistenza del fumus connmissi delicti dei reati contestati a [OSCURATO:PERSONA], tenendo in considerazione, da una parte, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], in ordine al ruolo di "custode" del danaro della cosca 'ndranghetista "Mannolo" (proveniente dalle attività estorsive poste in essere) assegnato al [OSCURATO:PERSONA] e ad altri soggetti; dall'altro, dall'effettivo ritrovamento nella sua disponibilità di danaro contante, valutando anche l'irrilevanza del dato in ordine alla differenza quantitativa del danaro tra quanto indicato dal collaborante e quanto ritrovato, giustificata dalla esigenza dei referenti mafiosi di •modificare continuamente i luoghi di occultamento del bene per renderli più efficaci, secondo quanto indicato in un dialogo citato nell'ordinanza impugnata. Il Tribunale, a fronte di questo quadro indiziario, ben rappresentato, non ha ritenuto plausibili le giustificazioni circa la lecita provenienza delle somme offerte dal ricorrente ed attinenti al merito del giudizio proprio in forza della rilevanza degli elementi di accusa a carico del [OSCURATO:PERSONA] e della genericità del ricorso sul punto. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso - che si estende ai motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.05.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 24354/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris