CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30685/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 14/03/2024 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Latina del 24/09/2020, che aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui all'articolo 44, lettera c), d.P.R. 380/2001, 181 d. Igs. 42/2004. 2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso congiunto per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione nel merito. 3. I ricorsi sono inammissibili. Questa Corte ritiene, con principio che il Collegio intende ribadire, che «in tema di impugnazione, l'imputato il quale, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga appello avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua, la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato o di un illecito penale, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice di primo grado» (Sez. 3, n. 46050 del 28/03/2018, M., Rv. 274200 - 01). Nel caso in esame, tale «evidenza e incontestabilità», ictu ocu/i, non sussisteva. Ed infatti, la sentenza di appello, in punto di assenza di elementi da cui dedurre l'innocenza degli imputati, richiama gli accertamenti sul punto eseguiti dalla prima sentenza, la quale aveva evidenziato come, tramite la suddivisione per atto notarile in lotti idonei alla realizzazione di singoli manufatti abitativi si era realizzata una lottizzazione negoziale, sottolineando poi che gli immobili erano stati acquisiti al patrimonio immobiliare del comune e che la impugnazione di tale provvedimento era stata rigettata dal TAR, prima, e dal Consiglio di Stato, poi, giudicando infine come irrilevante il portato dichiarativo dei testi della difesa circa l'epoca di costruzione dei manufatti. Tanto basta per considerare manifestamente infondata la doglianza, non emergendo ictu ()cui/ la sussistenza di elementi di innocenza tali da prevalere sull'obbligo di immediata declaratoria di non doversi procedere. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis