CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09180/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 24 - 25 agosto 2022 il Tribunale di Catanzaro, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza 2 agosto 2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dello stesso, indagato di concorso nell'incendio del capannone ove ha sede operativa la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], fatto aggravato per essere stato commesso con metodo mafioso, in [OSCURATO:PERSONA] il 24 maggio 2022. Accertato che la sera del 24 maggio 2022, attorno alle ore 21.40, era divampato incendio all'interno dell'azienda di officina meccanica di [OSCURATO:PERSONA] e la natura dolosa dello stesso, desumibile dalle tracce significative dell'introduzione clandestina di terzi all'interno della proprietà, il compendio indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA], e del di lui fratello Giovanni pure indagato, era costituito dalla individuazione di un movente, avendo circa una settimana prima del fatto [OSCURATO:PERSONA] chiesto alla vittima la riparazione di un veicolo in giornata, ricevendo risposta negativa, fatto riferito dalla persona offesa e riscontrato dal contenuto di una conversazione intercorsa il 13 maggio 2022 tra i due fratelli, oggetto di captazione nell'ambito di altra indagine; dalla condotta degli indagati nella serata del 24 maggio 2022, documentata da riprese video e da captazioni ambientali, disposte in altro procedimento. In particolare, era documentato che alle ore 18.19 i due fratelli erano stati intenti a riempire alcune bottiglie con carburante per auto trazione; che alle ore 19.15 [OSCURATO:PERSONA] si era allontanato con tale [OSCURATO:PERSONA] per poi tornare, dandosi nuovo appuntamento in serata; che attorno alle ore 21.10 era giunto un uomo a bordo di motoveicolo, atteso in strada da [OSCURATO:PERSONA]; che il motoveicolo era ripartito subito ed era tornato alle ore 21.47 con due persone e il passeggero era rimasto in compagnia con i fratelli [OSCURATO:PERSONA]. L'incendio era divampato proprio nell'arco temporale tra la partenza e il ritorno del motoveicolo, un tempo compatibile con quello occorrente per raggiungere il luogo del fatto, innescare l'incendio e quindi fare ritorno. Veniva ritenuta non attendibile la spiegazione data dagli indagati, che avevano dichiarato di aver versato nafta nel serbatoio di un proprio veicolo. Il Tribunale riteneva sussistente l'aggravante mafiosa, sul rilievo del carattere eclatante delle modalità esecutive, evocative di una situazione di diffusa intimidazione. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria. Quanto al movente, viene valorizzata la circostanza che la vittima avrebbe rifiutato di effettuare la riparazione chiesta da [OSCURATO:PERSONA] nei tempi dallo stesso indicati, circostanza che la vittima non aveva riferito e comunque priva di riscontri risultando che il veicolo del [OSCURATO:PERSONA] era stato riparato, da altri, il 13 maggio 2022. Inoltre, la persona offesa aveva riferito di aver ricevuto pressioni da altri soggetti e con riferimento ad esponenti mafiosi locali. Quanto alla condotta tenuta nella serata del fatto, il Tribunale non si era confrontato con il dato relativo all'assenza di interlocuzioni tra i [OSCURATO:PERSONA] e i soggetti sopraggiunti in moto, né con la circostanza che in realtà l'introduzione clandestina nell'area artigianale e l'esecuzione del fatto avrebbero richiesto ben più di trenta minuti. Il Tribunale, inoltre, non aveva esaminato altre circostanze che la difesa aveva indicato come incompatibili rispetto all'accusa: era documentato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel tardo pomeriggio, non avevano compiuto alcun sopralluogo; proprio per le ore 21.30 gli indagati avevano dato appuntamento a [OSCURATO:PERSONA] per recarsi ad un evento previsto per le ore 22.30; del tutto neutra era la circostanza che il telefono di [OSCURATO:PERSONA] fosse rimasto spento tra le ore 20.46 e le ore 22.06, arco temporale durante il quale il [OSCURATO:PERSONA] era rimasto presso la propria abitazione. Con il secondo motivo viene denunciata violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. Il Tribunale aveva negato che il fatto dovesse essere qualificato ai sensi dell'art. 424 cod. pen., sul rilievo della presenza di materiale in legno, circostanza non provata e ignota agli indagati, e comunque non rilevante dato che le fiamme non si erano propagate oltre il cortile esterno al capannone adibito a officina meccanica. Il fatto era non idoneo a determinare pericolo per la pubblica incolumità, dato che il sito attinto dalle fiamme era isolato e disabitato. Con il terzo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Il Tribunale aveva ritenuto sussistente l'aggravante mafiosa, sul rilievo del carattere eclatante del fatto e della reticenza della persona offesa, ma il primo dato non poteva integrare l'aggravante mentre il secondo era insussistente.Inoltre, il fatto non era finalizzato al compimento di ulteriori condotte criminose. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di motivi aggiunti e memoria in replica alla requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto. 1. Il primo motivo concerne il giudizio sulla gravità indiziaria. Sul punto, i giudici del merito cautelare hanno valorizzato, in una prospettiva indiziaria, l'accertamento di un movente in capo agli indagati [OSCURATO:PERSONA] e della condotta tenuta dagli stessi nelle ore che hanno preceduto il fatto. Le censure della difesa riguardano l'accertamento del movente, che sarebbe fondato sul travisamento delle dichiarazioni della persona offesa, e la valutazione della condotta, che, in parte, gli indagati avevano spiegato e che, in parte, presentava dati incompatibili con l'accusa. 1.1. Quanto al movente, il Tribunale, secondo la prospettazione della difesa, avrebbe ritenuto decisivo il fatto che la persona offesa avesse rifiutato di eseguire la riparazione che [OSCURATO:PERSONA] aveva preteso fosse fatta in giornata, circostanza che la vittima non aveva mai affermato e che dunque era frutto di travisamento del contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il Tribunale avrebbe trascurato il fatto che erano emersi contrasti con esponenti mafiosi locali, senza alcun collegamento con i fratelli [OSCURATO:PERSONA], circostanza compatibile con l'esistenza di un movente alternativo. Il motivo è infondato. Invero, il dato relativo al rifiuto di [OSCURATO:PERSONA] di effettuare immediatamente la riparazione chiesta da [OSCURATO:PERSONA], essendo disponibile a farlo solo a partire dal lunedì successivo, è circostanza riferita dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], ed è circostanza pacifica che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse, allora, rivolto ad altro artigiano per la riparazione della propria auto. Il Tribunale, peraltro, non ha fondato l'accertamento del movente solo sii tale dato, bensì sull'ulteriore circostanza relativa all'interlocuzione tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva detto che avrebbe castigato [OSCURATO:PERSONA] per il rifiuto di riparare l'auto. L'ulteriore dato relativo all'esistenza di un movente alternativo, fondato su un risalente contrasto collegato alla distinta attività di recupero stradale, non incide sulla congruità della motivazione del giudizio che ha ritenuto sussistente in capo agli indagati un movente, dato che si tratta, invero, di un contrasto risalente ad alcuni mesi prima e privo di elementi che lo colleghino in modo specifico al fatto. 1.2. Quanto alla condotta nella serata del fatto, il Tribunale, da una parte, non avrebbe considerato la spiegazione data dagli indagati all'utilizzo di carburante per autotrazione e, dall'altra, avrebbe valorizzato dati meramente congetturali, e smentiti da altre circostanze. Il motivo propone una lettura alternativa dei dati disponibili. Innanzitutto, nel giudizio sulla prova indiziaria, il rilievo in ordine all'assenza di ulteriori indizi - come nel caso in esame laddove la difesa assume che non risulterebbe che gli indagati avessero compiuto un preliminare sopralluogo sul luogo del fatto - ovvero la dimostrazione della valenza neutra di altri dati - come nel caso in esame laddove si evidenzia che lo spegnimento dell'utenza cellulare non era elemento indiziario dato che era provato, aliunde, che al momento del fatto gli indagati erano presso la loro abitazione - non costituiscono, di per sé, prova contraria, dovendo sempre essere operata una valutazione complessiva dei dati disponibili in funzione della verifica circa la sussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti a riscontro dell'accusa. Il motivo, sul punto, si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa dei dati disponibili, che parte dalla ritenuta attendibilità della spiegazione data dagli indagati della lecita destinazione del carburante e quindi valorizza il carattere indiretto degli ulteriori dati, che, letti in maniera parcellizzata rispetto al movente e alla acquisizione proprio poche ore prima del fatto di liquido infiammabile, divengono insufficienti a integrare un quadro indiziario qualificato dalla necessaria gravità. Il Tribunale ha compiuto una lettura complessiva dei dati disponibili, ritenendo, con motivazione esente da vizi logici o giuridici, la univoca convergenza tra movente, disponibilità di materiale infiammabile e attesa degli indagati proprio durante la mezz'ora a cavallo dell'accendersi delle fiamme nel senso del ritenere gli indagati i mandanti del fatto. 2. La qualificazione giuridica, nell'alternativa tra la fattispecie di incendio ovvero di danneggiamento seguito da incendio, dipende dall'elemento soggettivo, che, nel primo caso, è integrato dalla coscienza e volontà di determinare un incendio e, nel secondo caso, dalla coscienza e volontà di danneggiare la cosa altrui appiccando il fuoco. Sul punto, il Tribunale ha motivato il giudizio sulla volontà di far sorgere un incendio sul rilievo che il liquido infiammabile era stato cosparso all'interno di un capannone dove vi erano "componenti in legno" e "numerosi motoveicoli". Il secondo motivo fonda la censura di violazione della norma penale sul rilievo che alcun elemento era stato indicato come significativo della volontà degli indagati di porre in pericolo la pubblica incolumità, avendo il fatto riguardato immobile sito in zona isolata e privo della presenza di persone. Il motivo è infondato. La fattispecie ascritta richiede unicamente la volontà di cagionare un incendio, evento che per le sue caratteristiche costituisce pericolo per l'incolumità pubblica. Il tempo di notte e la zona isolata hanno, di fatto, impedito che l'incendio determinasse danno alla pubblica incolumità, posta in pericolo. 3. Viene contestata l'aggravante del metodo mafioso, che il Tribunale ha ritenuto sussistente a fronte della sproporzione tra la banalità del movente e la condotta ritorsiva attuata, sproporzione significativa della volontà di manifestare alla vittima la attiva presenza di un sodalizio di stampo mafioso, dato riscontrato dalla difficoltà con cui la vittima aveva riferito agli investigatori del recente contatto con [OSCURATO:PERSONA]. Il terzo motivo propone censura di violazione di legge sul rilievo che la vittima non era stata reticente e che le caratteristiche della condotta non erano elemento sufficiente per ritenere integrata la circostanza aggravante, in assenza di un nesso funzionale tra il fatto ed una ulteriore condotta criminosa. Il motivo è infondato. La fattispecie de qua è integrata nel caso in cui il delitto sia stato commesso "avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis "cod. pen. e, dunque, avvalendosi "della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva". La giurisprudenza ha ritenuto sussistente la menzionata circostanza aggravante quando l'agente, non importa se partecipe o meno a sodalizio mafioso, commetta un delitto con metodo mafioso, attuando, cioè, una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica - vuoi nei confronti di soggetti determinati vuoi verso una collettività - evocando la sussistenza e presenza di una associazione di stampo mafioso. Viene dunque, in rilievo la condotta criminosa, che, per le modalità che la distinguono, sia già di per sè tale da evocare l'esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato commesso. La circostanza aggravante in parola non richiede un nesso teleologico con la realizzazione del programma criminoso del sodalizio, come invece nella fattispecie, sempre prevista dalla medesima disposizione, dell'agevolazione mafiosa. I giudici del merito cautelare, dunque, hanno dato corretta applicazione ai ricordati principi, avendo rilevato che la modalità prescelta per attuare l'intento ritorsivo degli agenti era funzionale a realizzare l'intimidazione che proviene dalla percezione che il reato sia stato voluto da una entità associativa mafiosa. 4. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame