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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24855/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che rilevano il vizio motivazionale nel mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen. e della lieve entità di cui di cui art. 4, comma 3,

I. n. 110 del 1975, non sono consentite, sollecitando una rivisitazione di elementi fattuali, e sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Firenze.

Nella sentenza impugnata, invero, si evidenzia che: - il coltello a serramanico sequestrato (con lama di nove centimetri) è strumento atto a offendere di non trascurabile potenzialità lesiva, anche considerato che l'imputato lo portava all'interno del giubbotto, quindi era immediatamente utilizzabile, mentre viaggiava in ora notturna su un'autovettura insieme ad altri cittadini stranieri che cercavano di eludere il controllo; - tutto ciò esclude che il fatto sia da qualificare come di particolare tenuità; - ugualmente va confermata la non riconoscibilità dell'attenuante speciale della "lieve entità", alla luce dei medesimi elementi di fatto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che rilevano il vizio motivazionale nel mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen. e della lieve entità di cui di cui art. 4, comma 3, I. n. 110 del 1975, non sono consentite, sollecitando una rivisitazione di elementi fattuali, e sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Firenze. Nella sentenza impugnata, invero, si evidenzia che: - il coltello a serramanico sequestrato (con lama di nove centimetri) è strumento atto a offendere di non trascurabile potenzialità lesiva, anche considerato che l'imputato lo portava all'interno del giubbotto, quindi era immediatamente utilizzabile, mentre viaggiava in ora notturna su un'autovettura insieme ad altri cittadini stranieri che cercavano di eludere il controllo; - tutto ciò esclude che il fatto sia da qualificare come di particolare tenuità; - ugualmente va confermata la non riconoscibilità dell'attenuante speciale della "lieve entità", alla luce dei medesimi elementi di fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 maggio 202
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