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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 05985/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 05/02/2021, ha confermato la sentenza emessa in data 08/04/2015 dal Tribunale di Trani, con la quale LIONETTI Massimiliano era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di ricettazione di un assegno.

Ha proposto ricorso per cassazione il LIONETTI, deducendo violazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità e alla mancata applicazione dell'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod. peri., e alla conseguente mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Il ricorso è inammissibile.

Per ciò che riguarda il primo motivo, la Corte d'Appello ha conferito decisiva rilevanza all'assenza di una valida giustificazione della disponibilità, in capo al LIONET1EI, dell'assegno di provenienza furtiva.

Si tratta di una valutazione del tutto in linea con quella del primo giudice, che fa buon governo del principio per cui «risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso» (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120).

Altrettanto immune da censure risulta l'esclusione dell'attenuante speciale di cui al capoverso dell'art. 648, avendo la Corte d'Appello fatto esplicita e corretta applicazione - valorizzando il non minimale importo e i precedenti anche specifici a carico del LIONETTI - i principi affermati da questa Suprema Corte (cfr. Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154, secondo cui «la "particolare tenuità", nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della res»).

Manifestamente infondata è la residua censura, volta a porre in collegamento l'applicazione dell'attenuante e la declaratoria di prescrizione del reato.

Si è infatti fondatamente osservato, al riguardo, che «in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo» (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492).

Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 05/02/2021, ha confermato la sentenza emessa in data 08/04/2015 dal Tribunale di Trani, con la quale LIONETTI Massimiliano era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di ricettazione di un assegno. Ha proposto ricorso per cassazione il LIONETTI, deducendo violazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità e alla mancata applicazione dell'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod. peri., e alla conseguente mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Il ricorso è inammissibile. Per ciò che riguarda il primo motivo, la Corte d'Appello ha conferito decisiva rilevanza all'assenza di una valida giustificazione della disponibilità, in capo al LIONET1EI, dell'assegno di provenienza furtiva. Si tratta di una valutazione del tutto in linea con quella del primo giudice, che fa buon governo del principio per cui «risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso» (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120). Altrettanto immune da censure risulta l'esclusione dell'attenuante speciale di cui al capoverso dell'art. 648, avendo la Corte d'Appello fatto esplicita e corretta applicazione - valorizzando il non minimale importo e i precedenti anche specifici a carico del LIONETTI - i principi affermati da questa Suprema Corte (cfr. Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154, secondo cui «la "particolare tenuità", nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della res»). Manifestamente infondata è la residua censura, volta a porre in collegamento l'applicazione dell'attenuante e la declaratoria di prescrizione del reato. Si è infatti fondatamente osservato, al riguardo, che «in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo» (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492). Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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